Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo VII
Rapporti con Stati terzi

Art. 77

Scambio di informazioni riservate
TESTO A FRONTE

1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze scambiano informazioni riservate con le autorita' di risoluzione extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

a) l'autorita' di risoluzione extracomunitaria e' soggetta a obblighi di riservatezza considerati almeno equivalenti a quelli previsti dall'art. 5, ferma restando l'applicabilita' del diritto sulla protezione dei dati personali;

b) le informazioni sono necessarie per l'esercizio da parte dell'autorita' extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a essa affidate, nonche' utilizzate esclusivamente a tali fini.

2. Se le informazioni in possesso della Banca d'Italia o del Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro Stato membro, esse possono essere comunicate a un'autorita' di risoluzione extracomunitaria solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

a) l'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;

b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini stabiliti dall'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha comunicato l'informazione.

3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione Europea.