Bail-in
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo VII
Rapporti con Stati terzi
Art. 76
Cooperazione con le autorità degli Stati terzi
TESTO A FRONTE
1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca d'Italia può concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dall'ABE con le autorità degli Stati terzi.
2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente articolo possono comprendere disposizioni su:
a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;
b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, nonchè i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
c) lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione delle misure di risoluzione, nonchè per l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo;
e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;
f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.
3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorità di Stati terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di Stati terzi ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.