Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo I
Disposizioni generali

Sezione I
Presupposti e obiettivi

Art. 19

Accertamento dei presupposti
TESTO A FRONTE

1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

2. La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), è accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quali autorità competenti. Quando la Banca Centrale Europea è l'autorità competente, è sentita la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, può inoltre accertare in via autonoma la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a); essa acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, un parere e tutte le informazioni necessarie.

3. La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente.