Bail-in
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Presupposti e obiettivi
Art. 20
Individuazione della procedura di crisi
TESTO A FRONTE
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Capo II, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.
2. La risoluzione è disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.