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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/10/2016 Scarica PDF

Pignoramento di autoveicoli ex art. 521 bis c.p.c.: problemi applicativi

Pietro Gobio Casali, Avvocato in Mantova


Sommario: 1. L’art. 521 bis c.p.c. e le sue modifiche - 2. Rimedi alla mancata consegna del veicolo - 3. Assegnazione del bene pignorato.

 

 

1. L’art. 521 bis c.p.c. e le sue modifiche

L’art. 521 bis c.p.c., introdotto nel 2014 e riformato con d.l. 83/2015 (convertito nella l. 132/2015), consente di pignorare gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi[1] senza che sia più necessaria l’apprensione materiale del bene.

Agevolando i creditori, la norma stabilisce infatti che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e trascrizione di un atto nel quale si indicano i beni che si intendono sottoporre ad esecuzione.5

In base all’art. 521 bis comma 1 nell’atto il veicolo va indicato con gli estremi richiesti dalla legge speciale per l’iscrizione nel pubblico registro, che è costituita dal r.d. 436/1927 e dal r.d. 1814/1927[2].

Il comma 1 suddetto stabilisce anche che “il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino[3].

Ai sensi del comma 3 “al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato[4] e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile[5].

Poco dopo l’introduzione di queste disposizioni chi scrive aveva paventato il rischio che il vecchio problema dell’apprensione materiale del veicolo potesse ora presentarsi nella seconda fase del procedimento, quella successiva al pignoramento[6]. Si era infatti rilevato che il debitore raramente collabora ed anzi talvolta fa sparire le vetture pignorate. 

Quale rimedio l’art. 521 bis comma 4 prevede che, se il debitore omette la consegna all’i.v.g., “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

È però molto bassa la probabilità che la polizia casualmente effettui un controllo proprio sul veicolo pignorato e che verifichi in quel frangente pure le risultanze del p.r.a.[7]; d’altra parte non è previsto che essa, a seguito della segnalazione del creditore, debba attivarsi per trovare il mezzo e consegnarlo all’istituto competente.

Prima del d.l. 83/2015, se la consegna non avveniva, entro novanta giorni dal pignoramento[8] il creditore era costretto a decidere se abbandonare la procedura o darle impulso sperando che a breve la polizia o l’i.v.g.[9] intercettassero il bene[10].  

Qualcuno però riteneva che, se il veicolo non veniva consegnato subito, il giudice doveva disporre l’estinzione del procedimento, non potendovi essere una sua prosecuzione in assenza del bene[11].

Il d.l. 83/2015, convertito nella l. 132/2015, ha ora modificato l’art. 521 bis stabilendo che:

a) entro trenta giorni da quando l’i.v.g. comunica al creditore l’assunzione della custodia, quest’ultimo deve iscrivere a ruolo la procedura, a pena d’inefficacia del pignoramento (art. 521 bis commi 5 e 6);

b) in deroga all’art. 497 c.p.c. l’istanza di vendita o assegnazione deve essere depositata entro quarantacinque giorni dall’iscrizione a ruolo (art. 521 bis comma 7).

Ora dunque, sino a quando il debitore non consegna il veicolo all’i.v.g., il creditore non è tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento, che può rimanere sospeso a tempo indeterminato senza che decorra il termine entro cui chiedere la vendita o l’assegnazione[12]. In sostanza, non è necessario passare alla fase della liquidazione fino a che il bene non viene recuperato.

L’innovazione è positiva, tuttavia con il passare del tempo il veicolo perde valore per cui, tanto più la consegna del bene avverrà in ritardo, tanto più sarà ridotto il prezzo ricavabile in sede di vendita.

   

2. Rimedi alla mancata consegna del veicolo

Il problema fondamentale, che rimane aperto pure dopo la recente riforma dell’art. 521 bis, è dunque quello della mancata consegna del veicolo da parte dell’esecutato.

Si è detto che ora il pignoramento rimane sospeso ad libitum a suo carico, ma d’altra parte – in assenza del bene pignorato – la procedura rimane sostanzialmente bloccata. Ci si chiede allora quali iniziative può intraprendere il procedente per uscire dalla impasse.

In primo luogo può minacciare (e sporgere entro tre mesi dalla notizia del fatto) querela per il reato punito dall’art. 388 c.p.[13] La Cassazione ha appunto affermato che commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il debitore che - divenuto custode ex art. 521 bis dopo la notifica del pignoramento - omette di consegnare la cosa entro dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie[14].

In secondo luogo il creditore può segnalare questa violazione agli organi di polizia, sperando che si attivino ai sensi del citato art. 521 bis comma 4, così da rinvenire il bene pignorato e consegnarlo all'istituto competente[15].

In terzo luogo per la dottrina, dato che l’art. 521 bis ultimo comma richiama l’applicazione degli artt. 513-542 c.p.c., il procedente può chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario al fine di ricercare materialmente il veicolo, secondo quanto previsto dall’art. 513 c.p.c.[16] E’ tuttavia prevedibile che nella pratica l’ufficiale giudiziario si rifiuti di attivarsi per la ricerca di un bene che è già stato pignorato[17].    

In quarto luogo il creditore può chiedere in anticipo la sostituzione del custode, al fine di ottenere la nomina dell’i.v.g. E’ vero infatti che ex art. 521 comma 5 c.p.c. il giudice dispone la sostituzione del custode quando è depositata l’istanza di vendita, ma è vero altresì che ex art. 66 c.p.c. “il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode[18].

Se il creditore chiede la sostituzione del custode - prima di depositare l’istanza di vendita (e decorsi invano i dieci giorni per la consegna) - può verificare se l’i.v.g. riesce a ottenere la consegna del mezzo[19], onde poi iscrivere a ruolo solo se questa è avvenuta[20].

In alternativa egli (come, a nostro parere, poteva già fare prima delle modifiche del 2015) può iscrivere a ruolo comunque e depositare l’istanza di vendita, sperando che a seguito della nomina l’i.v.g. riesca ad impossessarsene[21].

Sotto questo profilo la giurisprudenza ha appunto affermato che attualmente, se il debitore non consegna il veicolo e viene depositata l’istanza di vendita, il giudice dispone la sostituzione del custode, con conseguente nomina dell’i.v.g. a cui spetta il compito di individuare il bene[22].

   

3. Assegnazione del bene pignorato

In altra sede si è sottolineato il fatto che gli autoveicoli sono tra i pochi beni che possono rendere appetibile l’assegnazione, così che questa può trovare effettiva applicazione, solitamente invece molto rara[23]; tanto più che può trattarsi di automezzi di valore commerciale rilevante.   

Nell’esecuzione mobiliare, quando il valore del bene pignorato risulta “da listino di borsa o di mercato”, il creditore può chiedere direttamente l’assegnazione, senza dover prima tentare la vendita (art. 529 comma 2 c.p.c.). Sembra quindi che l’assegnazione del veicolo possa essere disposta in alternativa alla vendita[24].

Questa opinione è ora avvalorata dal novellato art. 521 bis comma 7, che parla del deposito dell’istanza di assegnazione in alternativa all’istanza di vendita[25]. Tuttavia secondo una recente pronuncia l’assegnazione dell’automezzo è possibile solo dopo un infruttuoso tentativo di vendita, in modo da salvaguardare la possibilità di ottenere un ricavo maggiore dalla vendita[26].

Ad ogni modo nella maggioranza dei casi il problema non dovrebbe porsi, in quanto il creditore presumibilmente avrà un interesse prioritario alla vendita, tenendo l’assegnazione come opzione di rincalzo, a meno che non si tratti di vettura avente caratteristiche particolari (si pensi al collezionista di auto d’epoca che riesce a pignorare un modello ricercato).

Ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.c. – così come novellato nel 2016 - con il provvedimento che dispone la vendita il giudice “…fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”.

Da questa norma si ricava che, laddove il creditore voglia chiedere l’assegnazione (dopo il tentativo di vendita), deve essere lesto, presentando l’istanza prima che la procedura venga chiusa in anticipo[27]. Il legislatore avrebbe allora fatto meglio a formulare la norma con l’inciso “…se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540 bis o istanze di assegnazione…”.

Secondo alcuni però, sebbene nulla sia previsto espressamente, il giudice fisserà un’udienza di comparizione prima di disporre la chiusura del processo[28] e, se è così, il pignorante può chiedere l’assegnazione in quella sede.

Una ulteriore “trappola” per il creditore (di cui nessuno sentiva il bisogno) è prevista dall’art. 631 bis c.p.c. – introdotto nel 2015 - secondo cui “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche[29] non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo…”.

Se è vero che questa eventualità è ravvisabile quando il creditore non anticipa all’ausiliario del giudice le somme necessarie per l’espletamento del suo incarico, non è chiaro come la norma debba concretamente operare[30], così che vengono a crearsi inutili rischi a carico del procedente.



[1] Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi rientrano nella classificazione dei veicoli fissata dagli artt. 47 ss. del Codice della strada. In questa classificazione i “trattori stradali” sono considerati autoveicoli, mentre un inquadramento a parte hanno le “macchine agricole”, le quali comprendono le “trattrici agricole”. Le macchine agricole non sono menzionate dall’art. 521 bis c.p.c.: per esse dovrebbe quindi permanere il pignoramento mobiliare tradizionale. In tema di pubblico registro automobilistico l’art. 1 r.d. 436/1927 stabilisce invece che “agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o motoleggere”.

[2] Si vedano in particolare l’art. 12 r.d. 436/1927 e gli artt. 5 e 6 r.d. 1814/1927. E’ ragionevole ritenere che il pignoramento sia valido anche laddove indichi solo il proprietario, la targa e il tipo di veicolo, risultando superflui gli altri elementi previsti dalla legge (caratteristiche di fabbricazione, potenza del motore etc.). Cfr. in tal senso FANTICINI – GHIACCI, L’esecuzione civile: formulario commentato, Torino, 2015, p. 243; si veda pure CANNONE, in Cod. Esec. Forzata, a cura di Vullo, Milano, 2015, sub. art. 521 bis c.p.c.; CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2015, p. 455.

[3] La norma non precisa se nell’atto l’intimazione proviene dal creditore o dall’ufficiale giudiziario ma, essendo parte del “pignoramento”, dovrebbe essere di pertinenza del secondo.

[4] Sino a quel momento affidata al debitore (art. 521 bis comma 2 c.p.c.).

[5] I protocolli di alcuni Tribunali (es. Bologna, Forlì) giustamente suggeriscono al creditore di notificare o comunicare il pignoramento all’i.v.g. (che altrimenti lo ignora), onde consentire all’istituto di coordinarsi con il procedente (ad esempio per riferirgli che il debitore non sta consegnando il bene, così che il creditore possa adottare le iniziative del caso). Dal momento in cui l’i.v.g. assume la custodia, il procedente deve anticipare le relative spese: cfr. CASTORO, op. cit., p. 459. D’altra parte però, una volta consegnato il bene, il debitore rimane senza un veicolo che presumibilmente gli serve e ciò dovrebbe indurlo a pagare. In più, a fronte dell’avvenuta consegna, se il mezzo non si vende si può almeno ottenerne l’assegnazione, di cui si tratterà oltre.

[6] Cfr. GOBIO CASALI, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c., in www.ilcaso.it.

[7] Lo rileva pure BOVE, Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in Giur. It., 2015, p. 1756.

[8] Il pignoramento infatti perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.). Sempre il d.l. 83/2015 ha però sostituito il termine di novanta giorni con quello di quarantacinque giorni. E’ peraltro da segnalare un orientamento secondo cui il pignoramento è una fattispecie a formazione progressiva, che si completa con la trascrizione (v. in tema di esecuzione immobiliare Cass., 20 aprile 2015, n. 7998).

[9] Ex art. 521 comma 5 c.p.c., quando è depositata l'istanza di vendita, l’istituto vendite giudiziarie nominato custode “…previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano”. Per MONTESANO – ARIETA, Tratt. dir. proc. civ. (banca dati), a cura di Arieta, Padova, 2009, tale potere di procedere forzosamente all’accesso sui luoghi dove si trovano i beni staggiti “…introduce una asistematica forma di esecuzione in forma breve che si compie senza l’assistenza dell’ufficiale giudiziario”. Invece per CASTORO, op. cit., p. 449 e 459, la consegna al nuovo custode è fatta a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Ad ogni modo i comportamenti fraudolenti del debitore possono vanificare l’esercizio delle facoltà assegnate al custode; spesso poi il veicolo circola o viene parcheggiato in luoghi ignoti, per cui l’i.v.g. può incontrare difficoltà nell’individuarlo.

[10] Ciò con la consapevolezza che il problema, se non risolto, si sarebbe acuito nella successiva fase della vendita, essendo a quel punto improrogabile la consegna all’i.v.g. e poi all’aggiudicatario (con la conseguenza che a posteriori l’iscrizione a ruolo del procedimento poteva risultare inutile).

[11] Così Trib. Mantova 17 luglio 2015, in www.ilcaso.it, 13149, che conferma Trib. Mantova, 26 maggio 2015, ivi, 12742. Contra Trib. Padova 25 agosto 2015, ivi, 13450; in senso contrario pure BOVE, op. cit., p. 1758.

[12] Cfr. CASTAGNO, Il nuovo art. 521 bis c.p.c. nel “sistema” esecuzione forzata, in Giur. It., 2016, p. 1272 e 1274, il quale osserva che lo scopo è di evitare l’iscrizione a ruolo di procedimenti destinati ad estinguersi per il rischio di mancato reperimento del bene; BOVE, op. cit., p. 1759, secondo cui in questo modo “si dà, per così dire, fiato al creditore procedente affinché si possa risolvere il problema pratico di trovare materialmente il bene”; CASTORO, op. cit., p. 460.

[13] Così dispone l’art. 388 c.p.: “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione”.

[14] Cass. pen., 22 aprile 2016, n. 19412.

[15] Si è già detto però che tale norma non prevede alcun onere di attivazione da parte della polizia. Nondimeno SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2016, p. 861, afferma che gli organi di polizia potrebbero assumere il compito di ricerca del veicolo qualora il creditore sporga querela per il reato punito dall’art. 388 c.p.

[16] Così BOVE, op. cit., p. 1759. Peraltro il novellato art. 521 bis comma 1 c.p.c. prevede che il pignoramento di autoveicoli può avvenire con le forme tradizionali dell’esecuzione mobiliare di cui all’art. 518 c.p.c.; da qui la possibilità che il creditore opti sin dall’inizio per la ricerca materiale del bene al fine di pignorarlo, magari aspettandosi che – per rinvenire il veicolo - l’azione dell’ufficiale giudiziario sia più efficace di quella dell’i.v.g. (salvo il fatto che con il pignoramento notificato si può sempre trascrivere l’atto e infastidire così il debitore).

[17] Salvo quanto si è detto alla nota 9 in relazione alle modalità di consegna al nuovo custode.

[18] Si ricordi poi che, se il creditore lo chiede, l’ufficiale giudiziario trasporta le cose pignorate in un pubblico deposito o le affida ad un custode diverso dal debitore (art. 520 c.p.c.). Trattasi di norma riferibile al pignoramento “materiale” del bene, che dimostra però come la sostituzione del custode possa precedere il deposito dell’istanza di vendita.

[19] Sfruttando i poteri conferiti dall’art. 521 comma 5 c.p.c.: vedi nota 9 e CASTORO, op. cit., p. 459. Per CANNONE, op. cit., sub. art. 521 c.p.c., gli effetti della sostituzione della carica di custode che derivano dal provvedimento del giudice non sono immediati, ma “rimangono sospesi sino all’effettiva presa in carico dei beni pignorati da parte dell’i.v.g.”. Se questo è vero, il creditore non dovrebbe pagare le spese di custodia sino a quando il custode non apprende il bene.

[20] Comunque l’iscrizione a ruolo non implica di per sé il pagamento del contributo unificato (v. appunto la circolare ministeriale 3 marzo 2015). L’art. 14 comma 1 d.p.r. 115/2002 stabilisce infatti che è tenuta al suo pagamento la parte che fa l’istanza di assegnazione o di vendita.

[21] Cfr. CASTAGNO, op. cit., p. 1274.

[22] Trib. Mantova, 13 ottobre 2015, in www.ilcaso.it, p. 13521; Trib. Padova, 25 agosto 2015, ivi, p. 13450.

[23] GOBIO CASALI, op. cit., in www.ilcaso.it.

[24] Cfr. Trib. Ascoli Piceno, 13 aprile 2008, in banca dati Juris data. III. L’espressione “listino di mercato” è ambigua e non pare scontato potersi riferire solo alle quotazioni ufficiali delle Camere di Commercio, anche alla luce della ratio della norma. Si tenga conto che “se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato” (art. 530 comma 3 c.p.c.).

[25] Tale norma consolida l’idea che nell’esecuzione mobiliare l’assegnazione sia ammissibile, nonostante la riforma del 2006 abbia soppresso l’art. 538 c.p.c. nella parte in cui prevedeva la possibilità di chiederla. Sul punto PENZA, L’espropriazione mobiliare, in Il nuovo rito civile, III, a cura di Demarchi, Milano, 2006, 297, osserva giustamente che “tale esclusione appare, più che altro, come un effetto non voluto della riforma dell’art. 538 c.p.c., anche perché non se ne comprende la ratio”, precisando che la richiesta di assegnazione è proponibile, come nel precedente sistema, dopo il primo tentativo di vendita; nello stesso senso Trib. Milano, 8 ottobre 2014, in Giur. It., 2015, 858, con nota di Gobio Casali; CONSOLO, Assegnazione di beni mobili, specie se partecipazioni societarie, nella logica degli incanti esecutivi, in Riv. Esec. Forzata, 2015, 543 ss. Secondo alcuni però, alla luce della modifica dell’art. 538 c.p.c., non è più possibile chiedere l’assegnazione nell’espropriazione mobiliare: cfr. L. FERRI, L’assegnazione e la vendita, in La nuova esecuzione forzata, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 446; CASTORO, op. cit., 515.

[26] Trib. Mantova, 18 ottobre 2016, in www.ilcaso.it; v. pure BULGARELLI, Le (solite) due species di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e la loro assegnazione, in www.ilcaso.it.

[27] Per CATALANO, Il sistema delle vendite mobiliari riformato, in Giur. It., 2016, 2061, ora l’unica via per evitare la chiusura del procedimento (ex art. 530 comma 2 c.p.c. novellato) è chiedere l’estensione del pignoramento ex art. 540 bis c.p.c., a meno che non vi sia il consenso di tutte le parti per una proroga delle operazioni di vendita; sul punto v. anche MORETTI, Il nuovo art. 631 bis c.p.c. e le altre ipotesi di definizione dell’esecuzione, in Giur. It., 2016, 2077.

[28] Così MORETTI, op. cit., 2076.

[29] Prevista ora dall’art. 490 comma 1 c.p.c.; tale pubblicazione è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore (art. 161 quater disp att. c.p.c.). Secondo il novellato art. 530 comma 7 c.p.c. il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.

[30] Cfr. MORETTI, op. cit., 2073.


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