EsecuzioneForzata
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 06/01/2015 Scarica PDF
Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521 bis c.p.c.
Pietro Gobio Casali, Avvocato in MantovaIl recentissimo Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modifiche nella Legge n. 162/2014, reca numerose novità in tema di esecuzione forzata. Tra l’altro l’art. 19 di tale D.L. introduce una nuova modalità di pignoramento dei veicoli che agevola i creditori. Trattasi di modifica apprezzabile in un panorama di desolante inefficacia dell’esecuzione forzata, soprattutto mobiliare[1].
Fino ad oggi il pignoramento di veicoli doveva avvenire secondo le norme sulla espropriazione mobiliare presso il debitore[2]. Era quindi necessaria la materiale individuazione del bene, che si presentava molto difficile in quanto: a) durante il giorno il veicolo spesso circola, per cui si trova in luoghi diversi dalla residenza o dalla sede del debitore; b) lo stesso può essere ricoverato in un garage o in altri luoghi ai quali l’ufficiale giudiziario non ha facile ed immediato accesso.
Al contrario l’art. 521 bis c.p.c. stabilisce ora che “il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492”.
In sostanza ora la modalità di pignoramento viene opportunamente equiparata a quella prevista per l’espropriazione immobiliare, che appunto non richiede alcuna forma di apprensione materiale del bene (v. art. 555 c.p.c.).
Secondo il citato comma 1 dell’art. 521 bis c.p.c. nell’atto il veicolo va indicato con gli estremi richiesti dalla legge per l’iscrizione nel pubblico registro. In proposito segnaliamo che l’art. 12 Regio Decreto n. 436/1927 – riguardante i contratti di vendita degli autoveicoli e l’istituzione del pubblico registro automobilistico – indica gli elementi che devono essere iscritti nel p.r.a. (targa, caratteristiche di fabbricazione, nome del proprietario etc.).
A seguito della notifica il pignoramento va trascritto al p.r.a., così da rendere inefficaci eventuali atti successivi compiuti dal debitore (art. 2693 c.c.) e così da informare altri creditori interessati all’intervento nella procedura esecutiva[3]. Sul punto la norma in esame precisa che, dopo la notifica, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda appunto alla trascrizione (art. 521 bis c.p.c., comma 5).
L’art. 521 bis comma 1 c.p.c. stabilisce anche che “il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”[4].
Qui sta il punto dolente della nuova procedura: chi pratica l’esecuzione forzata sa bene che quasi mai il debitore collabora ed anzi capitava in passato che egli facesse sparire le vetture pignorate, senza curarsi minimamente delle (teoriche) sanzioni penali[5]. C’è quindi il rischio che pure il nuovo meccanismo – così come congegnato - si risolva in un nulla di fatto ovvero che il vecchio problema relativo all’apprensione del veicolo semplicemente si presenti nella seconda fase del procedimento.
Per scongiurare questo rischio il comma 4 prevede che, se il debitore omette la consegna all’i.v.g., “gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie…”. E’ però molto bassa la probabilità statistica che la polizia casualmente effettui un controllo proprio sul veicolo pignorato e che verifichi in quel frangente pure le risultanze del pubblico registro automobilistico.
Se dunque la consegna non avviene, entro novanta giorni dal pignoramento[6] il creditore è costretto a decidere se dare comunque impulso alla procedura, sperando che a breve la polizia o l’i.v.g. “intercettino” il bene[7], oppure lasciar perdere.
Il problema della mancata consegna del veicolo, oltretutto, si acuisce nella fase finale della procedura, al momento della vendita o dell’assegnazione, essendo a quel punto improrogabile la sua identificazione materiale e la sua consegna al nuovo proprietario.
Il comma 3 dell’art. 521 bis c.p.c. prevede che “al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile”.
Entro trenta giorni da questa comunicazione il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente[8] la nota di iscrizione a ruolo[9], con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La stessa disposizione, al fine di semplificare gli adempimenti burocratici, aggiunge opportunamente che la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore, in linea con quanto previsto dalla recente Legge n. 114/2014 sui poteri di autentica del difensore.
Sempre secondo l’art. 521 bis c.p.c. il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il suddetto termine di trenta giorni. Previsione che si adegua alla curiosa tendenza del legislatore a fissare brevi termini perentori a carico degli avvocati anche laddove non è necessario.
Come se ciò non bastasse, l’art. 164 ter disp. att. c.p.c. – introdotto anch’esso con la Legge n. 162/2014 - stabilisce in generale che quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. La medesima norma precisa che, in ogni caso, ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
Con riferimento alla espropriazione di veicoli assume poi rilievo il comma 2 dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c.: “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito". Non è però chiaro cosa accade se invece il creditore non dichiara nulla.
L’articolo 521 bis c.p.c. si chiude precisando che si applicano, in quanto compatibili, “le disposizioni del presente capo”. Ciò significa che per il resto l’espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è disciplinata dalle norme sulla espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513 ss. c.p.c.).
Sotto questo profilo appare utile ricordare che in questo tipo di esecuzione, quando il valore del bene pignorato risulta da listino di mercato, il creditore può chiedere direttamente l’assegnazione, senza dover prima tentare la vendita (art. 529 comma 2 c.p.c.).
Tale norma rileva proprio nel caso dei veicoli, il cui valore risulta da listini commerciali, in quanto un’automobile, un furgone o un motociclo rientrano tra i rari beni mobili pignorabili che i creditori possono avere interesse ad acquisire.
In tal senso la giurisprudenza ha appunto affermato che, poiché i prezzi medi di compravendita di autovetture usate sono pubblicati su varie riviste, il creditore procedente può chiedere, in alternativa alla vendita, l'assegnazione dell'autovettura pignorata senza dover prima attendere l'esito negativo dell'incanto[10].
L’assegnazione deve essere ritenuta ammissibile nonostante la modifica dell’art. 538 c.p.c. (risalente al 2006) faccia pensare all’eliminazione della possibilità di chiederla nelle espropriazioni mobiliari[11]. Del resto si tratta di un istituto di applicazione generale, previsto dall’art. 505 c.p.c.
Va ricordato infine che, sempre ai sensi dell’art. 529 c.p.c., al ricorso per la vendita o per l’assegnazione il creditore deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati. Nel caso in esame dovrà dunque allegare il certificato cronologico rilasciato dal pubblico registro automobilistico[12].
[1] Si ricordi che la garanzia del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. include il diritto all’esecuzione effettiva in caso di inadempimento di una parte; v. CARPI, Riflessioni sui rapporti fra l’art. 111 della Costituzione ed il processo esecutivo, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2002, 2, 381 ss.
[2] cfr. SASSANI – MICCOLIS - PERAGO, L’esecuzione forzata. Lezioni, Torino, 2013, 45; CARPI – TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2006, sub art. 513.
[3] Cfr. Cass., 25 giugno 1977, n. 2733.
[4] La norma non precisa se l’intimazione proviene dal creditore o dall’ufficiale giudiziario. Si ricordi che pure nell’ambito del pignoramento presso terzi l’art. 543 c.p.c. non specifica se l’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute provenga dal creditore o dall’ufficiale giudiziario, tanto che sul punto sono state espresse opinioni opposte.
[5]Così dispone l’art. 388 c.p.: “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa”.
[6] Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.).
[7] Ex art. 521 c.p.c., quando è depositata l'istanza di vendita, l’istituto vendite giudiziarie nominato custode “previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano”. I comportamenti fraudolenti del debitore possono tuttavia vanificare in concreto l’esercizio delle facoltà assegnate al custode.
[8] La Legge n. 162/2014 ha introdotto l’art. 26 comma 2 c.p.c., secondo cui per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
[9] La Legge n. 162/2014 prevede che: “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici...”. L’art. 14 D.p.r. n. 115/2002 stabilisce che, nei processi di espropriazione forzata, è tenuta al pagamento del contributo unificato la parte che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati; pertanto tale contributo non deve essere pagato già al momento della mera iscrizione a ruolo.
[10] Trib. Ascoli Piceno, 13 aprile 2008, in banca dati juris data.
[11] PENZA, L’espropriazione mobiliare, in Il nuovo rito civile, III, a cura di Demarchi, Milano, 2006, 297, osserva giustamente che “tale esclusione appare, più che altro, come un effetto non voluto della riforma dell’art. 538 c.p.c., anche perché non se ne comprende la ratio”; nello stesso senso ACONE, Il pignoramento e la vendita mobiliare, in Il processo civile di riforma in riforma, a cura di Consolo, Milano, 2006, 40.
[12] Cfr. GRAMAGLIA, Guida al processo civile, Milano, 2006, 238.
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