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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 25/07/2008 Scarica PDF
Dalla sollecitazione all'investimento all'offerta al pubblico di prodotti finanziari: una prima riflessione sul recepimento della Prospectus Directive nel mercato dei capitali italiano
Ferdinando Bruno e Andrea Rozzi, Ferdinando Bruno, Avvocato in Milano. Andrea Rozzi, Head of Legal Department, HVB Milan Branch* Il presente saggio è stato redatto per la rivista Giurisprudenza Commerciale ed ivi è pubblicato, 2008
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La Prospectus Directive. - 3. La Prospectus
Directive la sua attuazione in Italia. - 4. Dalla sollecitazione
all'investimento all'offerta pubblica di prodotti finanziari.
1. Premessa
Con Decreto Legislativo 28 marzo 2007, n. 513 (il Decreto) è stata attuata in Italia la direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Come rilevato dall'articolo 1 del Decreto, che ne individua l'ambito di applicazione, vengono apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (il TUF), al fine di dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari4, il cui scopo è quello di armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto5 da pubblicare per l'offerta al pubblico6 di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro dell'EEA7. L'ambizioso obiettivo della Direttiva8 è, in una, quindi, quello di facilitare l'accesso ai mercati europei delle società nell'EEA e di uniformare il livello dell'informazione destinata agli investitori. A tal fine, si anticipa sin d'ora, è stata rafforzata l'armonizzazione delle disposizioni concernenti la struttura ed il contenuto dei prospetti, di quelle inerenti la loro approvazione, introducendo, a riguardo, un sistema di autorizzazione unica per i prospetti utilizzabile in tutti gli Stati dell'EEA (passaporto unico per gli emittenti)9. Sebbene non sia possibile, in tale contesto, effettuare un'analisi esegetica delle singole disposizioni della Direttiva, appare tuttavia necessario svolgere una breve ricognizione delle previsioni più importanti contenute nella disciplina comunitaria de qua.
2. La Prospectus Directive
In primis, si devono esaminare due figure fondamentali nell'architettura giuridica predisposta dal Legislatore comunitario con la Direttiva: lo Stato membro d'origine (i.e. lo Stato alla cui autorità compete l'approvazione del prospetto) e lo Stato membro ospitante (i.e. lo Stato cui è destinata l'offerta). In merito alla prima fattispecie, la Direttiva ne disciplina le modalità di individuazione in tre diversi casi: in caso di emissione di strumenti finanziari10 diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 Euro11lo Stato membro d'origine può essere scelto, a seconda dei casi, dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione e può quindi consistere (i) nello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale, (ii) nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e (iii) nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico. Nel caso di emittenti comunitari di strumenti finanziari non rientranti nella predetta categoria, lo Stato membro d'origine corrisponde con lo Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale; infine, nel caso di emittenti di strumenti finanziari che non rientrino nella prima ipotesi e che abbiano sede in un paese terzo, lo Stato membro d'origine può consistere (i) nello Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della Direttiva o (ii) nello Stato membro nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione12. Relativamente allo Stato membro ospitante, questo è invece individuato nello Stato membro in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine. Tanto premesso, si passerà ora ad esaminare il prospetto, come disciplinato dalla Direttiva.
Il prospetto comunitario
Va preliminarmente rilevato che, nell'ambito del suesposto scopo fondamentale
della Direttiva di conciliare i due obiettivi (quello di un più facile accesso
al mercato dei capitali in Europa e quello di una maggior tutela degli
investitori) la disciplina del prospetto tende (o dovrebbe tendere) al
perseguimento ed al raggiungimento di tali risultati e rappresentando
idealmente lo strumento più idoneo a perseguirli, quale luogo deputato
all'incontro delle suesposte esigenze. In merito alla disciplina sostanziale
del prospetto, l'articolo 5 della Direttiva prevede che questo contenga tutte
le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e degli
strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato, sono necessarie affinché gli investitori possano
valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i
risultati economici e le prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti,
come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi. Tali
informazioni devono essere presentate in una forma facilmente analizzabile e
comprensibile; a tal proposito, si noti che, in connessione alla Direttiva, è
stato approvato uno speficifico regolamento (il Regolamento)13, cui il
Legislatore comunitario ha demandato il compito di descrivere dettagliatamente
gli elementi di informazione che compongono il prospetto ed il prospetto di
base (su cui infra) e che sono contenuti in un c.d. schema (i.e. l'elenco di
base delle informazioni minime obbligatorie) e nel modulo relativo alle
informazioni supplementari: per ciascun emittente e ciascuna categoria di
strumenti finanziari è previsto uno schema particolare e lo stesso dicasi, se
previsto, per il modulo. Schema e modulo permettono, dunque, di offrire agli
investitori le necessarie garanzie di informazione; al fine di evitare la
duplicazione delle informazioni, il Regolamento propone combinazioni di schemi
e moduli idonee a fornire le informazioni sull'emittente dei prodotti
finanziari, come di volta in volta rilevanti14.
La Direttiva prevede tre diversi tipi di prospetto, ciascuno destinato ad una
specifica categoria di soggetti caratterizzati da una diversa propensione al
ricorso al mercato dei capitali e da una diversa dimistechezza con
quest'ultimo. Il prospetto può, quindi, essere anzitutto redatto nella forma di
un unico documento: in questo caso, esso contiene anche una nota di sintesi,
redatta in linguaggio non tecnico e riportante brevemente i rischi e le
caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e
agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine
redatto. Il prospetto unico è destinato alle c.d. IPO15 ed a soggetti che fanno
limitato ricorso al mercato dei capitali. Accanto al prospetto unico, la
Direttiva introduce poi la possibilità di utilizzare un prospetto c.d.
"tripartito", in cui le informazioni richieste dal Legislatore
comunitario sono distribuite in un documento di registrazione16, una nota
informativa sugli strumenti finanziari17 ed una nota di sintesi: l'articolo 12
della Direttiva prevede, a riguardo, che l'emittente che abbia già fatto
approvare dall'autorità competente il documento di registrazione è tenuto a
redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di
sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato. In quest'ultima ipotesi, la nota informativa
fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di
registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo
recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente
all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un
qualsiasi supplemento: si noti come la nota informativa sugli strumenti
finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione. Per
contro, se l'emittente ha solamente depositato un documento di registrazione
senza approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione
aggiornata, è assoggettata ad approvazione; la fattispecie del prospetto
tripartito non è certo sconosciuta al mercato estero, essendo, infatti,
strumento comune per gli emittenti americani, i quali, nei loro bilanci,
posseggono tutte le informazioni richieste per il documento di registrazione
(di conseguenza, gli emittenti americani di strumenti finanziari saranno
oggettivamente avvantaggiati nell'utilizzo di tale prospetto), ed è diretto a
soggetti che, a pari loro, fanno un ricorso frequente ma differenziato al
mercato dei capitali (tale strumento, utilizzato poi con il prospetto di base
(su cui vedi infra), rappresenta la soluzione più flessibile per per le
predette ipotesi).
Altro strumento predisposto dalla Direttiva è il prospetto base, che contiene
tutte le informazioni rilevanti concernenti sia l'emittente sia gli strumenti
finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato, ed è caratterizzato dal fatto che, se le
condizioni definitive (c.d. Final Terms) dell'offerta non sono incluse nel
prospetto di base né in un eventuale supplemento (su cu vedi infra), esse sono
comunicati agli investitori e depositate presso l'autorità competente in
occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto prima e, se possibile, prima
dell'inizio dell'offerta. In merito alla nota di sintesi in caso di prospetto
di base, l'articolo 26 del Regolamento prevede che quando si scelga di chiedere
l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato tramite un prospetto
di base, il prospetto di base è composto delle seguenti parti: (i) un indice
chiaro e dettagliato; (ii) la nota di sintesi; (iii) i fattori di rischio
legati all'emittente e al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione;
(v) gli altri elementi di informazione previsti dagli schemi e dai moduli in
base ai quali il prospetto viene redatto. Inoltre, qualora il prospetto di base
abbia ad oggetto diversi strumenti finanziari, esso include un'unica nota di
sintesi per tutti gli strumenti finanziari: le informazioni sui diversi
strumenti finanziari contenute nella nota di sintesi devono tuttavia essere
chiaramente separate. Il prospetto di base è frequente nel mercato dei capitali
e viene utilizzato nelle emissioni di obbligazioni nell'ambito di c.d. Euro
Medium Term Note Programme (EMTN programme)18.
Altra previsione rilevante della Direttiva è quella del supplemento al
prospetto, previsto dall'articolo 16 della Direttiva, secondo cui qualunque
fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle
informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione
degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in
cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta
al pubblico o, se del caso, inizia la negoziazione in un mercato regolamentato,
deve essere menzionato in un supplemento del prospetto. Il supplemento è
approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e
pubblicato almeno secondo le stesse modalità che sono state applicate in
occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la sintesi e le sue
eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove
informazioni incluse nel supplemento. Il medesimo articolo prevede che gli
investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere gli
strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto
esercitabile entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la
pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione.
In merito alla validità della documentazione utilizzata dagli emittenti in caso
di ricorso al mercato dei capitali, la Direttiva19 prevede che il prospetto
rimanga valido per dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione ai fini
dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato, purché venga integrato con i supplementi eventualmente resisi
necessari; inoltre, nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base
previamente depositato rimane valido per un periodo fino a dodici mesi, mentre,
nel caso di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo
continuo o ripetuto da enti creditizi, il prospetto rimane valido fino a quando
essi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto. Quando, conformemente
all'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva, occorra integrare la nota di
sintesi del prospetto di base, è possibile sia integrare le nuove informazioni
nella nota di sintesi iniziale20, producendo una nuova nota di sintesi sia
redigere un supplemento alla nota di sintesi.
3. La Prospectus Directive e la sua attuazione in Italia
Passando ad esaminare il recepimento della Direttiva nell'ordinamento italiano21, si evidenzia come la Direttiva prevedeva che gli Stati membri attuassero la disciplina comunitaria sul prospetto ivi contenuta nella rispettiva normativa nazionale entro il termine del 1 luglio 2005. Diversi paesi, tra cui l'Italia, non avevano rispettato il predetto termine: nonostante ciò, anche prima del Decreto, il mercato italiano ha comunque "recepito" alcune delle disposizioni relative al prospetto europeo. Ed invero, sin dal 25 luglio 2005 la Consob ha recepito la nuova disciplina sui modelli di prospetto, applicando il Regolamento ed abrogando di fatto l'allegato 1b del Regolamento n. 11971/199922 (RE), che indicava gli schemi applicabili alla redazione dei propetti di offerta; in pari data, la Consob ha inoltre pubblicato sul proprio sito web un documento di consultazione relativo alle proposte di modifica al RE per adeguarne i contenuti alla Direttiva ed al relativo Regolamento. Con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 la Consob, recependo le indicazioni ricevute da alcuni soggetti qualificati23, ha pubblicato un RE modificato con la ricezione di alcune previsioni contenute nella Direttiva e concernenti la disciplina dei prospetti. Tale intervento suppletivo (rispetto al Legislatore italiano) trovava il suo fondamento giuridico nell'articolo 95 del il TUF, ed è stato espressamente spiegato dalla Consob, che ha anzitutto rilevato come la Direttiva sia soggetta all'interpretazione assegnata agli orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali, che considerano direttamente applicabili le direttive non recepite dagli Stati membri dell'Unione Europea, ove queste abbiano un contenuto sufficientemente dettagliato. Nonostante ciò, la Consob ha ritenuto indispensabile un intervento di coordinamento della propria normativa secondaria con il Regolamento, così come ha ritenuto necessaria la chiara individuazione del momento di entrata in vigore delle norme che prevedono l'adozione dei nuovi schemi di prospetto di cui al citato regolamento europeo, in modo da segnare con certezza il momento di passaggio alla nuova disciplina24. Al fine di esplicare chiaramente la ratio del suesposto intervento "suppletivo", la Consob ha rilevato, inoltre, come, nelle more dell'intervento legislativo richiesto per l'attuazione della Direttiva, l'assenza totale di disposizioni nazionali sulla nuova procedura del "passaporto europeo" sul prospetto avrebbe potuto far sorgere dubbi sulla capacità degli emittenti nazionali di potersene avvalere, in sostituzione della più complessa procedura del "mutuo riconoscimento del prospetto". Di conseguenza, la mancanza di riferimenti normativi nel diritto nazionale, ivi inclusi quelli di fonte regolamentare, avrebbe prolungato una situazione di incertezza circa le procedure amministrative e gli obblighi informativi cui un emittente nazionale (ovvero l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) deve ottemperare per l'effettuazione di offerte al pubblico paneuropee: per tale ragione, la Consob ha ritenuto prioritaria l'esigenza di adeguare il RE non solo al Regolamento, ma anche alla Direttiva, per recepire i principi basilari del passaporto unico sul prospetto.
Alla luce delle suesposte considerazioni della Consob, appare evidente come
l'autorità italiana non abbia certo inteso attribuire alla Direttiva una
qualifica di self-executing act, volendo invece richiamarsi a quella
giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui le previsioni delle
direttive che hanno contenuto sufficientemente chiaro, preciso ed
incondizionato possono essere invocate, in caso di mancata o non corretta
attuazione di una direttiva nei termini prescritti, di fronte all'autorità
giudiziaria competente per opporsi a qualsiasi norma di diritto interno non
conforme alla direttiva de quo25. In tale previsione rientra espressamente la
Direttiva26, le cui disposizioni possono quindi, venire invocate, in mancanza
di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini previsti dal Legislatore
comunitario (come nel caso dell'Italia), per opporsi a qualsiasi disposizione
nazionale non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire
diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato27.
4. Dalla sollecitazione all'investimento all'offerta al pubblico di prodotti
finanziari
In ragione del Decreto, il recepimento della Prospectus Directive la prodotto
l'inserimento nel TUF di una serie di nuove previsioni che ripropongon nel
mercato domestico le previsioni della Direttiva e che non è possibile esaminare
in maniera esaustiva in questa sede; si menzionano, inter alia, le nuove
previsioni sulla potere di revoca dell'acquisto o della sottoscrizione da parte
dell'investitore, anche in caso di supplemento al prospetto28; le nuove
previsioni sull'articolo 100-bis29, sulla circolazioni dei prodotti
finanziari30 e la nuova disciplina sull'attività pubblicitaria31.
Relativamente al presente lavoro, merita attenzione la modifica apportata
dall'articolo 2 del Decreto al comma 1, la lettera t), sostituendo la nozione
di sollecitazione all'investimento32 con quella di "offerta al pubblico di
prodotti finanziari", che è "ogni comunicazione rivolta a persone, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da
mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere
tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati".
Prima di soffermarsi sul nuovo dettato normativo, appare opportuno ripercorrere
brevemente la fattispecie della sollecitazione all'investimento che, ante
recepimento della Prospectus Directive in Italia, era definita dall'art. 1,
comma 1, lettera t) del T.U.F. come "ogni offerta, invito a offrire o
messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati
alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari".
Tale nozione è stata negli anni passati approfonditamente esaminata dalla
dottrina, dalla giurisprudenza e dalla CONSOB.
Va in via preliminare rilevato come la sollecitazione all'investimento era,
insieme all'offerta pubblica di acquisto o scambio, una delle due forme
dell'appello al pubblico risparmio presenti nel nostro ordinamento: la dottrina
ha rilevato come il TUF aveva realizzato una netta separazione tra la
disciplina delle offerte di vendita e sottoscrizione e le offerte di acquisto e
scambio, esclusidendo queste ultime dalla definizione di "sollecitazione
all'investimento" e formulando in proposito regole del tutto distinte33.
Autorevole dottrina ha correttamente evidenziato come le due specie di appello
al pubblico risparmio hanno un contenuto economico diverso. Infatti, si è
rilevato, come nella sollecitazione all'investimento agli oblati viene proposto
di trasferire all'offerente una somma di danaro in cambio di prodotti
finanziari già sul mercato (offerta pubblica di vendita) o da immettere sul
mercato (offerta pubblica di sottoscrizione), nell'offerta pubblica di acquisto
o scambio viene proposto agli oblati di ricevere danaro in cambio dei prodotti
finanziari adgli stessi posseduti (offerta pubblica d'acquisto) o di ricevere
altri prodotti finanziari in cambio di quelli che l'offerente si impegna ad
acquistare (offerta pubblica di scambio).34
Delle due categorie d'offerta la prima presenta un grado di ««pericolosità»»
per il pubblico dei risparmiatori maggiore della seconda, perché il
risparmiatore trasferisce un valore certo (la somma di danaro) in cambio di un
prodotto finanziario di valore nona altrettanto certo; nel secondo caso il
risparmiatore riceve una prestazione certa (la somma di danaro) in cambio di un
prodotto finanziario di più incerto valore (offerta di acquisto) o quanto meno
opera uno scambio frai beni di valore non certo (offerta di scambio)35.
Accanto alla dottrina, rilevante sono stati gli interventi della Consob sul
tema: quest'ultima, nel corso degli anni, ha chiarito il perimetro della
fattispecie; è stato a riguardo rilevato come "elemento dirimente circa
l'esistenza o meno di una sollecitazione è lo svolgimento di attività di
carattere promozionale rientrante nelle definizioni sopra riportate (i.e.
quelle contenute nella nozione di sollecitazione all'investimento nda)".36
La Commissione ha poi sottolineato come "per potersi considerare quale
"offerta rivolta al pubblico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera t), del decreto, come tale soggetta all'obbligo di redazione e
pubblicazione di un prospetto informativo, l'operazione in esame dovrebbe avere
determinate caratteristiche quali, essenzialmente, l'esistenza di condizioni
contrattuali standardizzate e la connessa impossibilità da parte del potenziale
aderente, di pattuire condizioni diverse da quelle originariamente previste;
mancando tali elementi, e potendosi al contrario considerare il contratto
concluso da codesta società con l'interessato quale espressione di "un
rapporto commerciale di natura strettamente bilaterale" (come sembra
desumersi nel quesito) verrebbe a mancare il carattere "Pubblico"
dell'offerta e pertanto la sua stessa riconducibilità alla definizione di
sollecitazione all'investimento sopra ricordata". 37
Non è stato ritenuto integrare l'ipotesi di sollecitazion l'acquisto di azioni
di una società "all'interno di un mercato regolamentato, a condizioni di
prezzo variabili in funzione del momento di perfezionamento
dell'operazione".38
In un'altra ipotesi, concernente un'offerta in Italia di quote di fondi comuni
d'investimento statunitensi, la Consob ha rilevato come "Per quanto
riguarda poi il carattere pubblico dell'offerta - che è determinato dalle
concrete modalità di attuazione dell'iniziativa, con particolare riguardo alla
standardizzazione del contenuto della medesima che non consente alcuna
partecipazione degli oblati alla definizione delle singole clausole
contrattuali - si rileva che lo stesso non viene meno per il fatto che
l'offerta è diretta esclusivamente ai cittadini non italiani residenti nelle
basi militari NATO ed USA . . .Infatti, secondo l'interpretazione consolidata
sia in giurisprudenza che in dottrina, la destinazione al pubblico dell'offerta
non viene a mancare per il fatto che essa sia diretta non ad una pluralità
indifferenziata di soggetti fungibili ma a persone individuabili in funzione di
una specifica qualificazione, atta a distinguerle nell'ambito della generalità
dei risparmiatori; anche rispetto a destinatari determinabili a priori
un'offerta si qualifica come fatta al pubblico quando l'effettiva
individuazione sia concretamente possibile soltanto a posteriori, a seguito di
verifica e riscontro della qualità e condizione specificante, presupposta a
priori."39
Il tema della sollecitazione è stato poi affrontato in fattispecie particolari,
come la ristrutturazione di un debito che vedeva coinvolti di portatori di
Notes della società interessata il cui consenso era necessario per
l'operazione; anche in tal caso vengono evidenziati i caratteri necessari
perché l'ipotesi potesse essere considerata una sollecitazione
all'investimento. Tale fattispecie è risultata essere integrata allorquando:
(i) l'offerta in questione è rivolta ad un numero indeterminato di soggetti,
pur ricompresi in unica categoria predefinita costituita dai portatori di
Notes, in numero senz'altro superiore ai duecento; (ii) la proposta di
ristrutturazione verrà portata a conoscenza degli interessati MEDIANTE modalità
uniformi e standardizza; (iii) il contenuto della proposta è a sua volta
standardizzato e potrà essere esclusivamente oggetto di approvazione o meno da
parte dei portatori di Notes, senza possibilità alcuna per questi ultimi di
modificarne il contenuto40.
Notevole è stato poi l'intervento della giurisprudenza, che di recente ha
rilevato come nell'emanazione del TUF. il legislatore non definisce in che cosa
consista una offerta pubblica, nè detta criteri alla stregua dei quali
giudicare se una sollecitazione all'investimento sia rivolta o meno al
pubblico.
È stato poi sottolineato come "la legge non pone distinzioni in base al
numero di sollecitazioni, all'ammontare offerto o al tipo di investimento
sollecitato, nè in base alle modalità della sollecitazione stessa. Il fatto più
rilevante è che il TUF. non dà neppure indicazioni circa il momento in cui
un'offerta sia da considerarsi "rivolta al pubblico". La normativa si
limita ad. esentare le sollecitazioni con determinate caratteristiche
dall'osservanza delle Regole d'Offerta Pubblica". 41
La medesima giurisprudenza ha correttamente riassunto la posizione della
Consob, affermando che "A riguardo secondo la Consob un'offerta è pubblica
quanto è caratterizzata da termini di offerta standardizzati e viene effettuata
ad incertam personam. Tuttavia non è necessariamente vero che le offerte
indirizzate a persone specifiche siano private. Secondo l'orientamento
"formalistico" un'offerta è pubblica quanto è diretta a più di 200
persone, come suggerito dall'art. 33 del Regolamento Emittenti. Secondo
l'orientamento "sostanzialistico" un'offerta può essere qualificata
"pubblica" se è ad incertam personam, con la conseguenza che
un'offerta diretta a più di 200 persone non sarebbe un'offerta
"pubblica" e quindi non costituirebbe sollecitazione all'investimento
quando i destinatari sono determinati". 42
Altro tema discusso nella vigenza della sollecitazione all'investimento è stata
poi la definizione di concetto di "pubblico": a riguardo, la Consob
ha più volte sostenuto che «il fatto che il fruitore del servizio ... sia o
meno qualificato non rileva al fine di stabilire se tale servizio sia o meno
prestato nei confronti del pubblico»43 e che «la nozione di pubblico, invece, è
configurabile anche quando una attività finanziaria è indirizzata ad una
pluralità di persone che sono individuabili soltanto per effetto della loro
mera appartenenza ad una determinata categoria di soggetti»44.
In dottrina si era a riguardo evidenziato come la nozione di pubblico non fosse
individuata direttamente dal Legislatore, ma andava ricavata a livello
essenzialmente interpretativo. A tal riguardo si riteneva che il carattere
pubblico dell'operazione si manifesti quando essa è rivolta ad uan pluralità di
soggetti, che non siano esattamente individuabili ex ante.45
Ora, come visto, la Prospectus Directive ha introdotto la previsione
dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, cioè ogni comunicazione
rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti
sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti
finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di
acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento
tramite soggetti abilitati
La definizione recepisce quella di "offerta al pubblico di strumenti
finanziari" prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b della Prospectus
Directive46.
Sul perimetro della nozione
comunitaria, il Legislatore Europeo ha rilevato che "The definition of an
"offer of securities to the public" refers to a communication which
presents sufficient information on the terms of the offer and the securities to
be offered, so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe to
these securities. If sufficient information is not provided, a communication
will not constitute a public offer for the purposes of the PD. The definition is intended to be broad."47.
Prima facie, si può ritenere che la nuova nozione non snaturi il mercato dei
capitali domestico, in quanto i confini della fattispecie risultano essere i
medesimi della sollecitazione all'investimento48: dal punto di vista della
lettera del Legislatore italiano, è venuta meno la previsione dell'invito ad
offrire, ma è lecito immaginare che l'interpretazione e la pratica potranno
comunque far rientrare tale ipotesi nell'ambito della nuova nomenclatura.
Si deve rilevare come è stata probabilmente persa, inoltre, l'occasione di
chiarire il concetto di "pubblico": anche oggi si deve giungere alla
definizione di tale carattere mediante un'interpretazione a contrario, sulla
base dei casi di inapplicabilità. In particolare, l'attenzione dovrà essere
posta all'articolo 3 (obbligo di pubblicare un prospetto) comma 2 della
Prospectus Directive, all'articolo 100 TUF ed all'articolo 33 RE.
La summenzionata previsione della Prospectus Directive prevede " 2.
L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica ai seguenti tipi di
offerta: a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori
qualificati; e/o b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 100
persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori
qualificati; e/o c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori
che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50000
EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o d) un'offerta di strumenti
finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 50000 EUR; e/o e)
un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a
100000 EUR, da calcolarsi su un periodo di dodici mesi".49 Limiti sono
previsti, anche dall'articolo 100 TUF50 e 33 RE51: i criteri per la definizione
del perimetro di pubblico, quindi, non sono stati modificati e, come anche
prima dell'introduzione della fattispecie dell'offerta al pubblico, è possibile
delimitare tale concetto per il tramite delle ipotesi che non rientrano in
quelle oggetto di esclusione.
Ci si trova, quindi , dinanzi ad una modifica che non dovrebbe avere, a nostra
opinione, effetti sostanziali in merito alla disciplina domestica; l'intento
del Legislatore comunitario era teso all'armonizzazione della fattispecie in
ambito europeo e probabilmente l'Italia è uno degli stati membri per cui il
recepimento avrà un impatto non rilevante. Tuttavia, non si può sottacere come
la necessità ed il rilievo di una definzione comune di offerta al pubblico è
stata evidenziata in ambito comunitario sin dalle fasi preliminari, dove, dopo
aver rilevato come "si devono quindi concordare definizioni chiare e
comuni al fine di precisare il campo d'applicazione della direttiva e di
assicurare la necessaria armonizzazione a livello europeo", è stato
sottolineato che "l'introduzione di una definizione di offerta al pubblico
è una condizione preliminare per realizzare tale obiettivo e per incoraggiare
le imprese, che potrebbero contare su condizioni simili, a raccogliere capitali
su base europea". "52
In particolare, in relazione alla definizione proposta dal Legislatore
comunitario, si è evidenziato che "per quanto concerne le definizioni di
cui all'articolo 2, si tratta in parte di formulazioni riprese dalle direttive
esistenti e in parte di nuove definizioni. Mentre per la definizione di
"valori mobiliari" non sono state previste modifiche sostanziali (ma
solo un adeguamento) rispetto a quella contenuta nella direttiva 89/298/CEE,
l'introduzione di una definizione di offerta al pubblico rappresenta
un'importante innovazione. All'epoca dell'adozione della direttiva 89/298/CEE,
era risultato impossibile raggiungere un accordo su una definizione comune
(cfr. settimo considerando della suddetta direttiva). Come riconosciuto nella
relazione dei saggi, tuttavia, è importante assicurare un approccio comune in
proposito al fine di evitare disparità nella tutela degli investitori in
un'epoca in cui, grazie alle reti elettroniche di comunicazione, gli investitori
possono essere raggiunti in tutta l'Europa (e altrove). Interpretazioni
divergenti del requisito applicabile alla "offerta al pubblico" negli
Stati membri possono far sì che in certi casi i valori mobiliari possano essere
venduti senza che vengano rispettati requisiti relativi all'informativa (un
comportamento che può avere ripercussioni sull'intero mercato dei capitali
europeo)"53.
La proposta accolta con favore dai principali player del mercato finanziario,
anche bancari: così, ad esempio, si è espressa anche la Banca Centrale Europea,
che ha espressamente dichiarato che "la BCE accoglie con favore la
proposta di armonizzare la definizione di offerta al pubblico, per evitare
interpretazioni differenti delle norme comunitarie e assicurare lo stesso livello
di tutela degli investitori in tutta l'Unione europea" 54.
1) Avvocato in Milano. L'Autore è dottore di ricerca in diritto dell'economia
presso l'Università "Federico II" di Napoli, PhD student in
International Taxation presso la Queen Mary University di Londra e Professore a
contratto di "Fiscalità internazionale e degli strumenti finanziari"
presso l'Università della Svizzera italiana di Lugano.
2) Head of Legal Department, HVB Milan Branch (già UniCredito Banca Mobiliare
S.p.A.). Le opinioni espresse nell'articolo riflettono esclusivamente il
pensiero dell'Autore e non impegnano l'Istituto di appartenenza.
3) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007.
4) C.d. Prospectus Directive o Direttiva Prospetto, di seguito indicata come la
"Direttiva". La Direttiva consta di 49 considerando e di 33 articoli.
5) Sul prospetto ante Direttiva, si vedano, tra gli altri: LEMBO, Le forme di
pubblicità ed il prospetto informativo nei servizi di investimento:
problematiche recenti in nota ai casi Cirio e Parmalat e prospettive di
riforma, in Il Diritto Fallimentare e delle Società commerciali, 2004, n. 5, p.
I-959; RIZZINI BISINELLI, ZUCCATO, Danno da falso in prospetto, in questa
Rivista, 2004, n. 1, p. 75; TINA, Responsabilità della Consob per omessa
vigilanza sulla veridicità delle informazioni contenute nel prospetto
informativo, in Corr. Giur., 2004, n. 7, p. 938; LUCCHINI, GUASTALLA, Falsità
del prospetto informativo, danno agli investitori e responsabilità civile della
Consob, in N. giur. civ. comm. (La), 2004, n. 2, p. I-213; MONTALENTI, Tutela
dell'investitore e del mercato: false informazioni da prospetto e autorità di
vigilanza, in N. giur. civ. comm., 2002, n. 5, p. 449; VALENTINO, DARI
MATTIACCI, Nuova informativa societaria: la Consob scinde il prospetto, in Dir.
prat. soc., 12, 1999, 24; MARCHETTI, Note sul prospetto informativo, in
Informazione e pubblicità sull'offerta al pubblico di valori mobiliari, (a cura
di) Auteri, 1991, 45; ALPA, Il prospetto informativo, in Nuova Giur. Civ.,
1988, II, 303; FERRARINI, La responsabilità da prospetto, in Quad. giur. comm.,
78, Milano, 1986, 120 e ss.
6) Su cui: SOLFERINI, Il risarcimento derivante da sottoscrizione di
obbligazioni ad alto tasso di rischio e l'offerta al pubblico di prodotti finanziari:
il fenomeno, nell'ambito degli investimenti di capitale privato, della
mediazione al ribasso, Magistra - Banca & Finanza, aprile 2005; ACCINNI,
Gestione ed offerta al pubblico via internet di giochi "d'azzardo" e
profili di responsabilità penale, Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, n. 1, p.1;
DE LILLO, La proposta di direttiva sui prospetti informativi per l'offerta al
pubblico e per l'ammissione a quotazione di valori mobiliari, Banca, borsa tit.
cred., 2002, n. 2, p. II-270; CARELLA, Offerta al pubblico e negoziazione di
valori mobiliari in Europa: l'introduzione del passaporto unico europeo e nuove
regole all'orizzonte, Magistra - Banca & Finanza, 2002; AA.VV., Proposta di
direttiva UE relativa al prospetto unico da pubblicare per l'offerta al
pubblico o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari, Riv. soc., 2001,
n. 5, p. 1319; CIAN, L'offerta al pubblico e l'art. 3 del d. legisl. 31 maggio
1998, n. 114, in materia di rendite al dettaglio, Riv. dir. civ., 2001, n. 3,
p. I-313; MIRIELLO, Tra offerta al pubblico e invito a proporre: orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali in merito alle ipotesi controverse, Contr.
impr., 2000, n. 3, p.1124; TONELLI, L'offerta al pubblico di swap e l'attività
di intermediazione mobiliare, Banca, borsa tit. cred., 1993, n. 3, p. I-342.
7) Art. 1 della Direttiva.
8) La Direttiva rientra nel c.d. piano d'azione per i servizi finanziari
(PASF), un programma comunitario che si propone obiettivi politici e misure
specifiche al fine di migliorare il mercato unico dei servizi finanziari e nel
cui ambito si inseriscono: (i) la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3
giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi, (ii) la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 dicembre 2002, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e (iii) la
nuova architettura organizzativa in tutti i settori dei servizi finanziari.
9) Sulla Direttiva, nella dottrina italiana, si vedano: CICCHETTI, DIALTI,
Prime osservazioni in merito alle nuove regole comunitarie in tema di prospetto
informativo, in Riv. dir. Ban., www.diritto bancario.it, luglio 2005; CARIELLO,
La Direttiva 2001/34/Ce riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale e la proposta di direttiva sul prospetto per l'offerta al
pubblico, in Europa dir. priv., n. 2/2002 pag. 567 e ss. Più numerosi i
contributi stranieri, tra cui si segnalano: AIDAN, The proposal for a new
directive on prospectuses: potential impact on the structure of capital markets
in Europe, in pubblicazioni dell'Harvard Law School, International Finance
Seminar, in www.Harvard.edu; TAUBOECK, The "European
Passport" for issuers of prospectuses and its consequences as seen from
the Austrian perspective, in pubblicazioni dell'Harvard Law School,
International Finance Seminar, ivi; BOURY, PANASAR, The Prospectus Directive: creating
a single European passport, in PLC Cross-border Quarterly, Volume IX (June
2004), RANDELL, Listing and prospectus rules: a guide to the new regime, in
Practical Law Company, Volume XVI, August 2003; AA.VV., Prospectus Directive:
offering a better regime?, in www.practicallaw.com/A32779;
AA.VV., The Prospectus Directive, in www.practicallaw.com/A29185; AA.VV.,
Harmonisation of financial services: the Financial Services Action Plan, in www.practicallaw.com/A20718; AA.VV., Prospectus
liability in Europe and US: understanding the issues, in www.practicallaw.com/A32108; AA.VV.,
International disclosure standards for cross-border offerings and initial
listings by foreign issuers, in www.iosco.org/library/pubdocs/IOSCOPD81.pdf.
10) La Direttiva definisce come strumenti finanziari i titoli negoziabili
definiti nell'articolo 1, punto 4), della direttiva 93/22/CEE, a eccezione
degli strumenti del mercato monetario definiti nell'articolo 1, punto 5), della
direttiva 93/22/CEE, aventi una scadenza inferiore a 12 mesi.
11) "ed in caso di 'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli
di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di
ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti
che essi conferiscono, se l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai
titoli di capitale non coincide con l'emittente degli strumenti finanziari
sottostanti o non è un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo
emittente". Va incidentalmente evidenziato come la Direttiva, nel definire
i soggetti individuati nella propria disciplina, ometta di dare una definizione
di gruppo.
12) La Direttiva fa salva l'ipotesi di una scelta successiva da parte degli
emittenti aventi sede in un paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non
fosse stato determinato da una loro scelta.
13) Regolamento (CE) N. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante
modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il
modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/1 IT, in data 30
aprile 2004. Il Regolamento consta di 39 considerando e 36 articoli.
14) AMOROSINO, RABITTI BEDOGNI, Manuale di diritto dei mercati finanziari,
Milano, Giuffrè, 2004; ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare3,
Torino, Giappichelli, 2004; COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, Giappichelli,
2006; AA.VV., in Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, a cura di ALPA - CAPRIGLIONE Padova, Cedam, 1998;
AA.VV., in Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione mobiliare, a cura di RABITTI BEDOGNI, Padova, Cedam, 1998;
AA.VV., in Intermediari finanziari mercati e società quotate, a cura di PATRONI
GRIFFI - SANDULLI - SANTORO, Torino, Giappichelli, 1999; AA.VV., in La
disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, a cura di CAPRIGLIONE,
Padova, Cedam, 1997.
15) L'IPO (dall'inglese "Initial Public Offering") è l'offerta
pubblica iniziale di sottoscrizione e/o di vendita (OPS, OPV o OPVS) di titoli
di una società che per la prima volta viene ammessa alle negoziazioni di borsa.
16) Che contiene le informazioni sull'emittente.
17) Che contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al
pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato.
18) Un programma di emissione, o EMTN Programme, può essere definito come una
"piattaforma documentale" (sviluppata con l'assistenza di una banca
in funzione di Arranger del programma stesso) che permette ad un emittente di
effettuare più operazioni di finanziamento obbligazionario sulla base di una
documentazione quadro (in primis, un unico prospetto informativo) e di
procedure predefinite, in maniera flessibile e con carichi amministrativi e
costi ridotti. Le predette emissioni si distinguono dalle emissioni stand
alone, che sono prestiti obbligazionari (domestici od Eurobond) la cui
documentazione è specifica e legalmente valida e vincolante solo per la
relativa singola emissione. Gli emittenti che scelgono di documentare le loro
emissioni su base stand alone sono solitamente quelli il cui ricorso al mercato
obbligazionario ha carattere di eccezionalità. Per una descrizione delle fasi
dell'emissione di Eurobond, si veda il documento Consob, in "Gli Eurobond:
cenni sulle caratteristiche e sulle prassi di mercato" (allegato 2 del
verbale di un'audizione parlamentare Consob del 27 aprile 2004). Il relativo
verbale è disponibile sul sito della Consob, www. Consob.it. Si evidenzia che
la Direttiva definisce programma di offerta come un programma che consentirebbe
l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, incluso
qualsiasi tipo di warrant, di una categoria e/o classe simile, in modo continuo
o ripetuto durante un determinato periodo di emissione. Sulla definizione di
Eurobond e sulle caratteristiche del titolo si vedano, tra gli altri: FULLER,
Corporate Borrowing, Second Edition, Jordans, 1999, part. 26 e seg.; DOSOO, The
Eurobond market, Woodhead-Faulkner, 2nd edition (1992); WALMSLEY, Global Investing:
Eurobonds and Alternatives, Palgrave Macmillan (April, 1991); CLARKE, Guide to
eurobonds: A comprehensive analysis for issuers and practitioners (Special
report), Economist Publications (1990); BOWE, Eurobonds, Irwin Professional Pub
(January, 1989); Frederick Fisher, Eurobonds, Euromoney Publications (December,
1988); HUBBARD, Top of Form A History of Eurobonds: The shaping of the global
market, Division of Research, Harvard Business School (1987); COURTADON, The
Competitive Structure of the Eurobond Underwriting Industry, by New York Univ
Stern School of (January, 1986); QUINN, The New Euromarkets: A Theoretical and
Practical Study of International Financing, in the Eurobond, Eurocurrency and
Related Financial Markets, by Palgrave Macmillan (December 31, 1975); M
Bucknell, The Eurobond market (Morgan research), Morgan Guaranty Ltd (1986);
CAMBITSIS, The Eurobond market: The organization and function of an
international capital market, Institut universitaire de hautes études
internationales (1974).
19) Articolo 9 della Direttiva.
20) Qualora le nuove informazioni vengano integrate nella nota di sintesi
iniziale, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla
negoziazione su un mercato regolamentato assicura che gli investitori possano
facilmente individuare le modifiche apportate, in particolare tramite note a
piè di pagina
21) Pregevole sul punto la seguente sintesi del recepimento della Direttiva in
Italia fatta dall'Avv. Valentina Barbanti, Know-How Manager in Italia dello
Studio Legale Allen & Overy, disponibile sul sito web dello stesso (www.allenovery.com)
"L'Italia recepisce la Prospectus Directive europea - 2 Aprile 2007 - Il 7
marzo 2007, il Governo ha approvato il Decreto Legislativo di attuazione della
direttiva europea sui prospetti informativi (Prospectus Directive). L'Italia
non ha rispettato la scadenza del 1° luglio 2005 per l'attuazione della
Prospectus Directive (2003/71/EC). La Legge sul Risparmio (legge. n. 262/2005)
delegava il Governo italiano ad emanare il decreto di attuazione della PD entro
la metà del mese di luglio 2007. Tuttavia, di fatto già dal 1° gennaio 2006 è
entrato in vigore il nuovo regolamento emittenti che la CONSOB (Commissione
nazionale per le Società e la Borsa) ha modificato in accordo con la disciplina
contenuta nella PD. Ma è solo con il decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei Ministri in data 7 marzo che si è data attuazione in Italia alla
PD attraverso l'introduzione di modifiche al TUF. La CONSOB é l'autorità
nazionale competente responsabile per il controllo dell'adempimento delle
prescrizioni della PD. Nel caso in cui la CONSOB, quale autorità competente
dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dai
soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari
comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro
d'origine.:Se le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro
d'origine si dovessero rivelare inadeguate, la CONSOB adotta tutte le misure
idonee a tutelare gli investitori, dopo averne informato l'autorità competente
dello Stato membro d'origine. In riferimento alla disciplina dei prospetti ,
tutti i soggetti che intendano realizzare un'offerta al pubblico pubblicano
preventivamente un prospetto. A tal fine, ne danno preventiva comunicazione
alla CONSOB allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto
potrà essere reso pubblico solo successivamente all'approvazione della
Commissione. Il prospetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie
affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione
patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive
dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui
relativi diritti. Questa informativa deve essere comunicata in maniera
chiaramente comprensibile e facilmente analizzabile e aggiornata in seguito ad
eventi che possano influenzarne il contenuto. L'emittente, l'offerente e
l'eventuale garante, nonché le persone responsabili delle informazioni
contenute nel prospetto rispondono dei danni subiti dall'investitore che abbia
fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni
contenute nello stesso."
22) Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475
del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n.
13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno
2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23
dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.
14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio
2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del
3 maggio 2007)
23) Tra cui Abi, Assirevi, Assogestioni, Assonime, Assosim, Borsa Italiana spa,
TLX spa.
24) Documento Consob del 29 novembre 2005, riportante l'esito delle
consultazioni su "Modifiche e integrazioni apportate ai fini
dell'adeguamento alla direttiva n. 2003/71/CE ed al regolamento n. 809/2004/CE
in materia di prospetto", disponibile sul sito web della Consob, www.consob.it.
25) Secondo "la costante giurisprudenza della Corte (in particolare
sentenza 19 gennaio 1982, Becker, causa 8/81, Racc. 1982, pag. 53), in tutti i
casi in cui disposizioni di una direttiva appaiono. . . incondizionate e
sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello
Stato. . ." (Caso 152/84 Marshall v Southampton & South West Hampshire
Area Health Authority (Teaching) (1986) RACCOLTA p. 723). Ed ancora:"Si
deve ricordare la giurisprudenza costante della Corte. . . secondo la quale,
nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto
agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l'efficacia pratica
di tale atto sarebbe attenuata se agli amministrati fosse precluso di valersene
in giudizio e ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto
elemento di diritto comunitario" Causa C-188/89 Foster v British Gas plc
(1990) RACCOLTA p. 3313.
26) Si veda, al riguardo, il testo del 4th Informal Meeting on Prospectus
Transposition - 8 March 2005 - Summary record, della DG Internal Market and
Services, in cui è evidenziato come "The Commission reminded Member States
that, under the ECJ jurisprudence, thy run the risk of being held libale in
damages for loss to persons caused by non transposition of the PD (Prospectus
Directive, ndr)". Il testo completo della riunione è disponibile sul sito http://europa.eu.int/comm/internal_market/.
27) Causa C-188/89 Foster v British Gas plc (1990) Raccolta p. 3313, cit.
28) Il Decreto ha introdotto l'articolo 95-bis del TUF, Revoca dell'acquisto o
della sottoscrizione, che prevede: "1. Ove il prospetto non indichi le
condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la
quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del
prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione
di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel
prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi
calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta
definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico. 2. Gli
investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti
finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto,
esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore
a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro
accettazione.".
29) Sulla cui analisi, antecedentemente al recepimento della Direttiva
Prospetto, ci permettiamo di rinviare a BRUNO - LEOCANI, aggiornamento commento
"Articolo 2412 c.c.", in Il Codice Civile Commentato, a cura di ALPA
- MARICONDA, Milano, Ipsoa, 2006.
30) "1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno
costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un
prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al
pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione
prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di
inapplicabilità previsti dall'articolo 100. 2. Si realizza una offerta al pubblico
anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o
all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei
dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da
investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di
inapplicabilità previsti dall'articolo 100. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2,
qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che
agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far
valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è
avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito
dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma,
del codice civile. 4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di
debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria
(rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie
internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio
delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del
risparmiatore".
31) Il nuovo articolo 101 TUF prevede ora quanto segue: "1. La
documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è
trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 2. Prima della
pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio
pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi
dagli strumenti finanziari comunitari. 3. La pubblicità è effettuata secondo i
criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni
comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione
e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato
pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare. 4. La
Consob può: a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a
dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio
pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari
comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni
previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione; b)
sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni,
l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta
avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi
o delle relative norme di attuazione; c) vietare l'ulteriore diffusione
dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni
o delle norme indicate nelle lettere a) o b); d) vietare l'esecuzione
dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle
lettere a), b) o c). 5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un
prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente
agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le
informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti
finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a
tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in
esclusiva.»"
32) Sul tema: CALLEGARO, La Comunità uniforma il Prospetto per la
sollecitazione e la quotazione, Amministrazione & Finanza, 2005, n. 20, p.
51; AA.VV., Due pronunce della Consob in materia di sollecitazione
all'investimento, Riv. soc., 2003, n. 4, p. 936; BESSONE, Sollecitazione del
pubblico risparmio ed offerta fuori sede. La speciale disciplina dei contratti
a distanza, Resp. com. impr., 2002, n. 2, p. 221; D'INNOCENZO, Sollecitazione
al pubblico risparmio: strumenti finanziari a breve, opzione su cambio con
scambio differenziale alla scadenza: quale necessità di prospetto informativo?,
Resp. com. impr., 2002, n. 3, p. 441; AA.VV., Assegnazione gratuita di warrant,
applicabilità della disciplina della sollecitazione, Impresa, 2002, n. 10, p.
1644; GIURGOLA, La sollecitazione all'investimento e la disciplina speciale delle
stock options, Società , 2002, n. 11, p. 1357; AA.VV., Chiarimenti della Consob
sulla definizione di « ultimi conti annuali pubblicati » ai fini della
redazione del prospetto di sollecitazione e/o quotazione di azioni da parte di
emittenti non quotati, Riv. Soc., 2002, n. 1, p. 377; DOMINACI, Offerta di
azioni tramite materiale informativo: applicabilità della disciplina Consob
sulla sollecitazione all'investimento, Azienda & Fisco, 2001, n. 8, p. 375;
RORDORF, Sollecitazione all'investimento: poteri della Consob e tutela degli
investitori, Foro it., 2001, n. 9, p.V-266; AA.VV., La sollecitazione
all'investimento nel Testo Unico della Finanza: il commento dell'Assonime, Riv.
Soc., 2001, n. 1, p. 211; VALENTINO, Sollecitazione all'investimento: la Consob
valuta i casi d'inapplicabilità, Dir. prat. soc., 2000, n. 3, p. 90; FICO, Le
nuove norme Consob sulla sollecitazione all'investimento, Società, 1999, n. 8,
p. 989; RIZZINI BISINELLI, D.Lgs. 58/1998. Sollecitazione all'investimento e
offerta pubblica d'acquisto, Società, 1998, n. 5, p. 542; ANELLO, D.Lgs.
58/1998. Sollecitazione all'investimento e offerta pubblica d'acquisto,
Società, 1998, n. 5, p. 542; VALENTINO, La sollecitazione del pubblico
risparmio nell'evoluzione normativa, Società, 1997, n. 7, p. 785; BOCHICCHIO,
La sollecitazione al pubblico risparmio quale figura generale del nostro
ordinamento, Diritto fall. soc. comm., 1997, n. 2, p.I-843: LUPOI, Trust,
sollecitazione del pubblico risparmio, prospetto, tutela del risparmiatore -
beneficiario, Corr. giur., 1995, n. 6, p. 751; DI MAIO, Attività di
sollecitazione del pubblico risparmio: schemi ed adempimenti, Società, 1995, n.
4, p. 487; FERRARINI, I modi della sollecitazione del risparmio, Banca, borsa
tit. cred., 1991, n. 2, p.I-15.
33) Così ANNUNZIATA, (nt 12) 294 ss., dove l'Autore evidenzia altresì come, in
merito alla definizione di sollecitazione all'investimento "La prima parte
della definizione viene a sostituirsi al previdente art. 18 ter della legge 7
giugno 1974 n. 216 (come modificata dalla legge 23 marzo 1987 n. 77), che
comprendeva nella definizione di "sollecitazione" tanto le offerte di
vendita e sottoscrizione quanto le offerte di acquisto; tale soluzione aveva a
sua volta condotto alla formulazione di una disciplina di base, applicabile a
tutte le operazioni sollecitatorie, sulla quale venivano poi a saldarsi regole
specifiche, emanate in epoca successiva, relative alle offerte di vendita e
sottoscrizione di valori mobiliari con diritto di voto (legge 18 febbraio 1992,
n. 149, Capo I), ed alle offete pubbliche di acquisto o scambio di valori
mobiliari con diritto di voto, quotati in Borsa o negoziati sul mercato
riscretto (legge 18 febbraio 1992, n. 149, Capo II)".
34) Così COSTI, (nt. 12), 48.
35) Così COSTI, (nt. 12), 48. L'Autore rileva altresì che "di questa
pericolosità per il risparmiatore il Testo Unico tiene conto prevedendo, per la
sollecitazione all'investimento, controlli più stringenti per
l'offerente".
36) Comunicazione n. DEM/7007352 del 25-1-2007.
37) Comunicazione n. DIN/1055860 del 19-7-2001.
38) Comunicazione n. DIS/43280 del 2-6-2000.
39) CONSOB, Comunicazione n. DAL/97007063 del 13-8-1997.
40) CONSOB, Comunicazione n. DEM/3033091 del 20-5-2003.
41) Trib Milano, 20 marzo 2006, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/260.htm
42) Trib Milano, 20 marzo 2006, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/260.htm
43) CONSOB, Comunicazione n. DIN/1055860 del 19-7-2001
44) CONSOB, Comunicazione n. DIN/1055860 del 19-7-2001.
45) ANNUNZIATA, (nt. 12), 295.
46) Che definisce, per l'appunto la predetta offerta come "una
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che
presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli
strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari. Questa definizione
si applica anche al collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari
finanziari".
47) European Commission, Internal Market and Services DG. Financial Services
Policy and Financial Markets, Securities markets, Brussels, MARKT/G3/WG D(2005)
3rd Informal Meeting on Prospectus Transposition - 26 January 2005 Summary
record.
48) BOCHICCHIO, Considerazioni sul concetto di sollecitazione del pubblico
risparmio alla luce della l. 2 gennaio, n. 1 (c.d. legge Sim), in Riv. crit.
dir. priv., 1991, 423; BOCHICCHIO, Sollecitazione al pubblico risparmio,
Profili civilistici, in Riv. crit. dir. priv., 1991, 133; D'ALESSANDRO,
L'attività di sollecitazione al pubblico risparmio, in Sistema finanziario e
controlli: dall'impresa al mercato, 1986 Ferrarini, I modi della sollecitazione
del risparmio, in Banca borsa tit. cred., 1991, 15; LENER, I provvedimenti
della Consob in materia di sollecitazioni televisive del pubblico risparmio, in
Dir. inform., 1991, 49; MAVIGLIA, La sollecitazione del pubblico risparmio
fuori sede, in La sollecitazione del pubblico risparmio, a cura di RABITTI
BEDOGNI - CANIZZARO - MAVIGLIA, 149; ROPPO, SIM di distribuzione e promotori
finanziari nel regime delle attività di sollecitazione del pubblico risparmio,
in Contr. impr., 1992, 47; CHIAPPETTA, I Contratti di investimento, la
violazione della disciplina sulla sollecitazione del pubblico risparmio ed il
problema della nullità cd. Virtuale (Nota a Trib. Torino 19 dicembre 1989), in
Riv. dir. comm., 1991, fasc. 1-2 pag. 80 - 84.
49) Tuttavia, ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati
precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta citati nel presente
paragrafo è considerata come un'offerta separata e si applica la definizione di
cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per determinare se detta rivendita
costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di
strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla
pubblicazione di un prospetto se per il collocamento definitivo non è
soddisfatta nessuna delle condizioni da a) a e).
50) "1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le
piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai
criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; b) rivolte a un numero di
soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; c) di
ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi
da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato
membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere
pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea; e)
aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o
dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell' Unione Europea; f)
aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo
continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti: i) non siano
subordinati, convertibili o scambiabili; ii) non conferiscano il diritto di
sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato; iii) diano veste materiale al ricevimento
di depositi rimborsabili; iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei
depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario
emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi. 2. La Consob può
individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle
quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte
226. 3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta
degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1". Sulla nozione
di investitore qualificato di cui allla lettera a del paragrafo 1, si veda
BRUNO - ROZZI, Il destino dell'operatore qualificato alla luce della MiFID, in
Società (Le), 2007, 277.
51) 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del
Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:
a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento; b) di ammontare
complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi;
c) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno
50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata; d) aventi ad oggetto
prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;
e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi
necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni
aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti
da uno Stato membro; f) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di
azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni
non comporta un aumento del capitale emesso; g) aventi ad oggetto prodotti
finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di
scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni
considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto,
tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; h) aventi ad oggetto
prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una
fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni
considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto,
tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; i) aventi ad oggetto
azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti
e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le
quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un
documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui
motivi e sui dettagli dell'offerta; j) aventi ad oggetto strumenti finanziari
offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o
dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti
finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte
dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a
comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della
stessa classe di quelli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato e
che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e
sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli
dell'offerta; k) aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di
capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti
caratteristiche: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; ii) non
conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti
finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato; iii) diano veste
materiale al ricevimento di depositi rimborsabili; iv) siano coperti da un
sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
l) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una
scadenza inferiore ai 12 mesi 2. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni
o obbligazioni convertibili quotate non si applica l'articolo 13, comma 6. Alle
sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai
soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse non si applica
l'articolo 13, commi 5 e 6. 3. Alle sollecitazioni rivolte ad amministratori o
ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o
da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si
applica l'articolo 13, commi 5 e 6. Entro trenta giorni dalla conclusione della
sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e
il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta
anche su supporto informatico. 4. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o
ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche: (i) il
corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di dodici mesi, sia
inferiore a euro 50.000.000; (ii) non siano subordinati, convertibili o
scambiabili; (iii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire
altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento
derivato; è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un prospetto
semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M; non è
richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo;
tale prospetto semplificato non è preventivamente approvato dalla Consob. 5.
Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai
titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito
cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409- bis, comma 3 del
codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia
esercitato dal collegio sindacale: (i) il giudizio previsto dall'articolo 96
del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del
controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter, comma 1, lettera c) del
codice civile; (ii) non si applica l'articolo 97, comma 3 del Testo unico.
52) In tal modo si intende inoltre evitare che la legislazione comunitaria
offra scappatoie e consenta disparità nel trattamento accordato agli
investitori al dettaglio per via del fatto che la medesima operazione viene
classificata come collocamento privato in alcuni Stati membri (e non richiede
quindi la pubblicazione di un prospetto) ma non in altri". Commissione
delle Comunità Europee, Bruxelles, 30.5.2001, COM(2001) 280 definitivo
2001/0117 (COD) Proposta di Direttiva del Parlamento Europe e Del Consiglio,
relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione
alla negoziazione di valori mobiliari.
53) Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 30.5.2001, COM(2001) 280
definitivo 2001/0117 (COD) Proposta di Direttiva del Parlamento Europe e Del
Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o
l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari.
54) Banca Centrale Europea, Parere della Banca Centrale Europea del 16 novembre
2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul prospetto da pubblicare
per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari
[COM(2001) 280 def.] (CON/2001/36) (2001/C 344/05) C 344/4 IT Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee 6.12.2001.
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