Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 27/12/2017 Scarica PDF
Donazioni con bonifico, donazioni indirette e donazioni nulle
Giuseppe Rebecca, Dottore Commercialista in VicenzaLa Cassazione
a Sezioni Unite ha posto la parola fine alle donazioni cosiddette
"informali", cioè a quelle donazioni di non modico valore effettuate
senza atto pubblico (Cassazione n. 18725 del 27 luglio 2017, Presidente Renato
Rorford e rel. Alberto Giusti). Nella fattispecie il riferimento era alle
donazioni effettuate con bonifico bancario; la Corte di Cassazione ha appunto
confermato che si tratta di donazioni nulle.
E questa sentenza ha un duplice risvolto, sia per gli effetti tra le parti, sia
ai fini tributari.
Prima della sentenza appena citata, il quadro si delineava con numerose
pronunce conformi, si pensi a Cassazione, Sez. II, 30 luglio 1990, n. 7647;
Cassazione, Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746; Trib. Milano, Sez. IV, 21
aprile 2011; Trib. Monza 9 luglio 2012, ed alcune difformi, ossia App. Trieste
20 dicembre 2011; Cassazione, Sez. V, 24 giugno 2016, n. 13133.
Il caso concreto
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione lo scorso luglio si sono pronunciate
su una fattispecie assai frequente: l'attribuzione a titolo gratuito di valori
mobiliari.
Tizio, pochi giorni antecedenti il suo decesso, aveva trasferito un importo
rilevante (e, dunque, non di modico valore) di strumenti finanziari alla
propria figlia Caia. La banca, eseguendo l'ordine impartito da Tizio, ha
proceduto con il trasferimento. A seguito poi della morte di Tizio e della
successiva apertura della successione, l'altra figlia del defunto, Sempronia,
aveva invocato la nullità del negozio appena citato in ragione del fatto che
era privo della necessaria forma solenne.
Le Sezioni Unite, conformemente alla prevalente dottrina, hanno considerato la
fattispecie quale donazione diretta ex art. 769 c.c., di cui la sola esecuzione
materiale è avvenuta indirettamente tramite banca; come tale, nulla per
mancanza di forma. Non si è quindi trattato di donazione indiretta, per la
quale non ci sono particolari requisiti di forma, come vedremo.
La Suprema Corte ribadisce che "occorre domandarsi se la stabilità del
trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordinata
all'adozione dello schema formale-causale della donazione; o se l'attribuzione
liberale a favore del beneficiario rappresenti una conseguenza indiretta
giustificata dal ricorso ad un'operazione trilaterale di movimentazione
finanziaria con l'intermediazione dell'ente creditizio".
I giudici di legittimità proseguono con la loro analisi distinguendo quelle
che sono le donazioni dirette da quelle indirette, e affermano che "il
regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico
valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è stata
sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e
risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte
affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la
determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza
corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette,
invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente
l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per
realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello
stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità
realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non
richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione
(Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n.
5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197)".
Fino a qui, la citata sentenza della Cassazione.
La forma nelle donazioni
L'articolo 782 del codice civile prevede per le donazioni la forma solenne
dell'atto pubblico, "sotto pena di nullità"; è altresì richiesta la
presenza di due testimoni (art. 47 e 48 della legge notarile 89/13). Per le
donazioni di modico valore, invece, l'art. 783 del Codice Civile non prevede
alcuna forma particolare, solo la tradizione. In questi casi la modicità è
determinata in base a due previsioni, quella oggettiva (valore del bene) e
quella soggettiva (la consistenza del patrimonio del donante).
Va altresì tenuto in considerazione che la presenza di un notaio per la
redazione di detti atti non è finalizzata a rendere irrilevante un eventuale
conflitto di apprezzamenti da parte degli interessati relativamente alla
titolarità o all'esercizio delle situazioni giuridiche, ma, molto più
semplicemente lo stesso è chiamato a chiarire il valore negoziale,
giuridicamente rilevante, della manifestazione stessa. "La forma sarebbe intesa essenzialmente a favorire la riflessione dell'autore della
dichiarazione negoziale, quando questa non ha, secondo la valutazione del
legislatore, una ragione di per sé sufficientemente giustificativa" (A. Liserre, Il
formalismo negoziale e testamentario, Milano, 1966, 93 ss.).
Tutto ciò vale per le donazioni dirette.
Per le donazioni indirette, invece, la dottrina si è per lo più dichiarata a
favore di una tesi liberale in merito alla forma, e la Cassazione ha più volte
avallato questa soluzione (Cass. 16 marzo 2004, n. 5333; Cass. 29 marzo 2001,
n. 4623; Cass. 21 gennaio 2000, n. 642; Cass. 10 aprile 1999, n. 3499; Cass. 23
dicembre 1992, n. 13630; Cass. 28 novembre 1988, n. 6416; Cass. 19 febbraio
1985, n. 1446; Cass. 9 dicembre 1982, n. 6723; Cass. 18 dicembre 1970, n. 2710;
Cass. 23 gennaio 1967, n. 203; Cass. 28 gennaio 1943, n. 117). In particolar
modo, si segnala la sentenza della Cassazione n. 5333/2004 nella quale è stato
chiarito che "la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito
di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario,
nei limiti consentiti dall'ordinamento; realizzazione dunque che può venire attuata
anche mediante un collegamento tra più negozi, ossia un preliminare e il
pagamento del prezzo, procurando in tal modo al destinatario della liberalità
il diritto di rendersi intestatario del bene, non essendo necessaria la forma
dell'atto pubblico prevista per la donazione, ma bastando l'osservanza della
forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta. Non
costituiscono ingiuria grave verso il donante, al fine della revoca della
donazione per ingratitudine ai sensi dell'articolo 801 del cc, né il rifiuto di
acconsentire alla richiesta del donante di vendita di immobile oggetto di
donazione (tale richiesta equivalendo a una pretesa di restituzione del bene
legittimamente rifiutata indipendentemente dai motivi della stessa), né quei
comportamenti di reazione legittima (perché attuata attraverso gli strumenti
offerti dall'ordinamento) tale richiesta e ad altri atti in vario modo
finalizzati a sostenerla".
La donazione indiretta: definizione e casi
La donazione indiretta è quel negozio giuridico che permette di conseguire il
medesimo effetto di una donazione "formale", e cioè un incremento
del patrimonio del soggetto beneficiario grazie a detta liberalità, con il
correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto disponente (il
donatario) per semplice spirito di liberalità. Esempi di atti unilaterali
riconducibili a donazioni indirette sono: "l'adempimento di un pagamento
dovuto da altri, la rinuncia a un credito o a un di-ritto reale, la electio
amici in dipendenza della stipula di un contratto "per persona da
nominare", il rilascio di una "delega" ad operare su un conto
corrente senza obbligo di rendiconto, l'istituzione di un trust; esempi di
contratti sono: la vendita con corrispettivo volutamente irrisorio, l'assicurazione
o un altro contratto a favore di un terzo, l'accollo di un debito altrui)"
(Angelo Busani, Corriere Tributario n. 45/2017 p. 3538.).
Un altro caso classico e particolarmente diffuso è quello dei genitori che
pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 2017, fornisce anche
un dettagliato elenco di tutti i casi in cui la donazione indiretta può
realizzarsi:
il cosiddetto contratto a favore di terzo: ad esempio quando si versa una
somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, si arricchisce il
cointestatario che beneficia dell'altrui versamento;
il pagamento di un debito altrui (si pensi al padre che paga una o più rate del mutuo intestato al
figlio);
il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga
il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio);
la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza
tra il valore del bene ed il prezzo pagato);
la rinuncia a un proprio credito a favore del debitore che, in tal caso, è anche il beneficiario della
donazione.
Donazione nulla: fattispecie ed effetti
La donazione è nulla:
se manca uno dei suoi elementi essenziali;
se ha causa illecita, o oggetto illecito, impossibile, inde-terminabile;
se contrasta con una norma imperativa.
In tali casi la donazione è impugnabile da chiunque vi abbia interesse ed in qualsiasi tempo.
La donazione nulla è poi convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo
la morte del donante, e nella conoscenza della causa di invalidità (art. 799).
Sotto il profilo degli effetti, se il donante muore, dopo aver effettuato una
donazione nulla, i suoi eredi avranno diritto a farsi restituire la somma
donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno,
lesiva dei diritti di legittima. Infatti, la donazione nulla sta a significare
che il bene donato (eventualmente anche denaro) non è mai uscito dalla sfera
giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il
diritto di pretenderne la restituzione. Ricordiamo che se invece si fosse in
presenza di donazione valida - e questo accade nel caso della donazione
indiretta o della donazione diretta stipulata con atto pubblico - (per poterla
contestare da parte degli eredi del donante) occorre che essa abbia leso la
quota di legittima.
Qualora si tratti di donazioni nulle, è di tutta evidenza come non possano
essere considerate manifestazioni di capacità contributiva e conseguentemente
non possano essere considerate tassabili.
Non dovrebbe quindi più essere richiesta alcuna imposta, come invero è stato,
nel passato (Cassazione n. 634/2012 e n. 22118/2010 avevano avallato il
comportamento degli uffici che sostenevano che fosse dovuta l'imposta di
donazione in presenza di trasferimento informale di denaro tra nonni e nipoti,
anche minorenni, o tra genitori e figli). Ma se la donazione è nulla per
mancanza del prescritto requisito formale, non si può ovviamente pretendere
l'applicazione dell'imposta di donazione. Né si può affermare che l'imposta di
donazione si deve applicare, come l'imposta di registro, anche agli atti nulli
(articolo 38, Dpr 131/1986), in quanto queste imposte presuppongono appunto un
"atto", che nella fattispecie manca.
Donazione indiretta e donazione "informale" - Tassazione
La distinzione tra la donazione indiretta e quella informale non appare
comunque mai semplice.
La donazione in generale è valida salvo al rispetto di determinate regole
formali, nonché non è richiesto alcun requisito, come ha confermato la sentenza
della Cassazione.
Nel testo unico dell'imposta di successione e donazione (D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 346), le liberalità diverse dalla donazione "formale" sono
osservate in una pluralità di norme:
a) l'art. 1, comma 1, ove si sancisce che l'imposta sulle donazioni si applica
ai trasferimenti di beni e diritti "per donazione o altra liberalità tra
vivi";
b) l'art. 1, comma 4, ove si sancisce che l'imposta di donazione non si
applica ai casi di "donazione o liberalità di cui agli artt. 742 e 783 del
Codice civile" (vale dire per le "spese non soggette a
collazione", di cui all'art. 742 c.c., e per le donazioni "di modico
valore", di cui all'art. 783 c.c.);
c) l'art. 1, comma 4-bis, ove si sancisce che, ferma restando
"l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti
da atti soggetti a registrazione", l'imposta però non si applica nei casi
di donazioni o di altre liberalità "collegate" ad atti concernenti il
trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento
di aziende, qualora per tali atti sia prevista l'applicazione dell'imposta di
registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto. A questo punto, occorre chiedersi a cosa il legislatore del D.Lgsl n.
346/1990 abbia inteso riferirsi (e quale scopo abbia perseguito) parlando
variamente (o confusamente) di "altra liberalità tra vivi" (all'art.
1, comma 1), di "liberalità indirette risultanti da atti soggetti a
registrazione" (all'art. 1, comma 4-bis), di "donazioni indirette" (all'art. 55, comma 1-bis), di "liberalità diverse dalle donazioni" (all.art. 56-bis, comma 1) e di "atti
di liberalità tra vivi dalla donazione (all'art. 58, comma 5)" (Angelo Busani,
Ibidem).
Non esiste comunque un obbligo di registrare le donazioni indirette.
Si riporta l'interessante tabella predisposta dal Notaio Angelo Busani.
Donazione "informale" non risultante da atto soggetto a
registrazione - Non sussiste il presupposto per la sua tassazione
Donazione "indiretta" risultante da atto soggetto a registrazione -
Non sussiste il presupposto per la sua tassazione
Donazione "indiretta" o "informale" risultante (anche per
enunciazione) da atto soggetto a registrazione Rientrante nell'esonero da
tassazione di cui all'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs n. 346/1990 Non sussiste il
presupposto per la sua tassazione
Facoltà di registrazione volontaria Aliquote "ordinarie" (4%, 6%,
8%)
Franchigie "ordinarie" (100 mila, 1 milione, 1,5 milioni)
Donazione dichiarata nell'ambito di un procedimento di accertamento Aliquote
dell'8%
Franchigie "ordinarie" (100 mila, 1 milione, 1,5 milioni)
Effetti di donazione nulla
Qualora la donazione di denaro fatta in vita dal de cuius sia dichiarata nulla,
la relativa somma diviene oggetto di un credito del de cuius verso l'erede
donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata , a norma
dell'art. 724, comma II, c.c. (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 20633 del 30
settembre 2014).
I casi sono numerosi. Come conseguenza si avrà la collazione. La nullità della
donazione comporta la qualificazione dell'importo donato come credito
ereditario in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne
attribuito.
Ne segue che il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare
alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del II comma dell'art. 724
cod. civ., a meno che non l'abbia precedentemente restituita alla massa,
estinguendo così il proprio debito.
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