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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/12/2019 Scarica PDF

Lo sport, tra libertà e diritto. La posizione giuridica attiva dell'atleta ed il vincolo di giustizia

Irene Coppola, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche e Professore incaricato nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di Salerno


L'attività sportiva nasce e si esprime sempre come libertà espressiva dell'essere umano. All'interno del mondo dello sport si oscilla da libertà nella pratica a diritto nell'esercizio. La peculiarità dell'attività sportiva si esprime con il vincolo di giustizia.

 

SOMMARIO: 1.- Che cosa è lo sport, dalle origini ai giorni nostri; 2.- Dallo status di sportivo allo status di atleta; 3.- Lo sport inteso come libertà o come diritto?; 4.- Osservazioni conclusive. L'atleta tra diritto ed interesse.

 

 

1.- Che cos'è lo sport, dalle origini ai giorni nostri

Lo sport nasce nell’antica storia dell'uomo e rappresenta una vera forma di espressione legata non solo al corpo, ma anche al pensiero.

Proprio perché forma di espressione del corpo e del pensiero, esso racchiude attività variegate che vanno da quelle agonistiche a quelle di gara di concentrazione.

Attività o gara, tecniche o regole.[1]

Lo sport non è solo l’insieme di giochi e di competizioni, ma è un fenomeno socio-culturale rilevante, fino ad assumere il rango di disciplina che impatta sull'intera vita dello sportivo.

Il termine è un'abbreviazione dell'inglese «disport», a sua volta derivata dal francese «desport». In italiano, durante il fascismo, fu imposto il termine «diporto».

L'identificazione dello sport come attività che coinvolga le abilità umane basilari fisiche e mentali, esercitandole con costanza per migliorare ed usarle in maniera più proficua, stabilisce un collegamento, anche dal punto di vista storico-dinamico-evolutivo, con lo sviluppo dell'intelligenzaumana.[2]

Nel corso del XIX secolo molte scoperte di esempi di arte rupestre sono state effettuate in Francia, (a Lascaux), in Africa ed in Australia: in tempi preistorici i graffiti sono una dimostrazione dell'interesse degli uomini delle caverne per attività che non fossero direttamente legate alla ricerca di cibo e alla sopravvivenza, ma facilmente definibili come svago o riti di buon auspicio.

Le tribù primitive africane, americane ed oceaniche, analizzate da etnografi dell'Ottocento, hanno conservato per millenni il senso e il carattere delle esercitazioni sportive manifestandosi attraverso i esercizi evolutivi.[3]

Le esercitazioni sportive erano in un primo tempo individuali; poi divennero collettive e praticate anche dalle donne sin dal Medioevo; gli esercizio più diffusi e più antichi sembrano essere la caccia e la corsa; subito dopo, i lanci e i salti, utili per la ricerca del cibo e per le guerre. Ben presto emersero altre manifestazioni indispensabili per la sopravvivenza, dalle quali derivarono il nuoto, la canoa, l'equitazione, la lotta, il pugilato, la scherma contemporanee, a cui si aggiunsero giochi con palle costituite di erba e di grossi frutti.[4]

In tempi successivi, gli esercizi assunsero un duplice aspetto: quello medico-spirituale-ginnico sviluppato maggiormente in Oriente, e quello atletico-rituale prosperante, nel bacino del Mediterraneo.

In Occidente prevalsero l'aspetto atletico, la cura del vigore muscolare e la resistenza alle fatiche a fini militari. [5]

Presso i Babilonesi, gli Assiri, i Medi, i Persiani, gli Etruschi, i Cretesi, i giochi basati sulle abilità e la vigoria fisica, proprio per le loro caratteristiche espressive di forza e di vitalità, vennero utilizzati per manifestare gratitudine alle divinità e furono inclusi nelle cerimonie sacre di implorazione e di propiziazione, insieme alle danze ed il canto.

Le iscrizioni sugli antichi monumenti egiziani indicano che già al tempo dei faraoni venivano praticate molte attività sportive a scopo essenzialmente ludico: lotta, ginnastica, pugilato, nuoto, canottaggio, pesca, atletica e vari generi di giochi con la palla. I faraoni, nonché i dignitari e gli uomini di stato dell'antico Egitto assistevano a gare sportive con assiduità e ne favorivano lo svolgimento promuovendo la costruzione delle strutture necessarie.

Dai geroglifici è stato possibile stabilire che già millenni prima dei greci, gli antichi egiziani avevano provveduto a stilare le regole di base per alcuni giochi, ad affidare il controllo della regolarità delle gare ad un arbitro neutro, a dotare i giocatori di uniformi, e ad ornare i vincitori assegnando loro collari di fogge particolari.[6]

 Una vasta gamma di sport era già praticata ai tempi dell'antica Grecia: la corsa, il salto in lungo, la lotta, il pugilato, il tiro del giavellotto, il lancio del disco, la gara dei carri da guerra e il pentathlon erano quelli prevalenti. Questa predilezione sta ad indicare l'influenza predominante che la cultura militare nell'antica Grecia ebbe sullo sviluppo degli sport ad essa più legati e viceversa.[7]

Le Olimpiadi non erano solamente un avvenimento sportivo, ma erano la celebrazione dell'eccellenza individuale, della varietà culturale ed artistica dell'intera cultura greca e, soprattutto, erano l'occasione per onorare la massima divinità religiosa. Il vincitore delle Olimpiadi veniva considerato "l'uomo più potente del mondo" e veniva immortalato in statue o poemi.[8]

La cultura romana, come quella ellenistica, celebrava l'esaltazione della competizione fisica. L'attività sportiva non competitiva veniva praticata prevalentemente nell'ambito delle terme come parte fondamentale di quella cultura del benessere che era un pilastro della società romana. Già ai tempi della fondazione della città venivano celebrate feste religiose all'interno delle quali erano previste gare sportive.

Il termine ludi, che indicava generalmente le competizioni sportive, deriva probabilmente dall'etrusco, come gran parte dell'attività sportiva romana. I ludi erano organizzati dai membri della classe sacerdotale ed alle gare partecipavano i giovani appartenenti alla nobiltà.

La sacralità dell'evento sportivo, carattere comune all'attività dello sport in Grecia, a Roma venne però lentamente sostituita dall'aspetto spettacolare, dal desiderio di intrattenimento collettivo.[9]

I ritrovamenti di artefatti e edifici antichi suggeriscono che la civiltà cinese avesse iniziato a praticare attività atletiche che possono essere assimilate alla moderna concezione di sport fin dal 4000 a.C. Lo sviluppo delle antiche discipline sportive in Cina sembra sia da collegare allo sviluppo di altre attività dell'uomo: l'agricoltura, l'artigianato, la guerra e l'intrattenimento.[10]

Nel 393 d.C. le Olimpiadi vennero soppresse, ma nel bacino del Mediterraneo stava nascendo un agonismo ispirato alla spiritualità evangelica e alla influenza di culture nordiche. Queste furono le materie prime della nascente "cavalleria". Punti fermi della preparazione fisica restarono la corsa, i salti, la lotta, la scherma, i lanci, le cavalcate. I tornei cavallereschi entusiasmarono per secoli l'Occidente e ancora adesso la definizione "cavalleresco" indica un comportamento sportivo esemplare.

Nel Medioevo si diffusero altre manifestazione sportive che avranno una immensa fortuna anche nei secoli seguenti: i giochi della palla. Mentre la "cavalleria" era uno sport aristocratico, nel quale il popolo era relegato solo al ruolo di spettatore, nei giochi con la palla il popolo assurgeva al ruolo di protagonista.[11]

Spettò ai popoli britannici rielaborare e rilanciare la cultura sportiva, messa ai margini della società dall'illuminismo e dal romanticismo. Fu Thomas Arnold (1795-1842), preoccupato dal dilagare dei vizi e degli ozi, a fondare la "pedagogia sportiva" moderna; proprio a lui dobbiamo l'invenzione anche del termine "sport", che lui interpretò come "educare divertendo", nel pieno rispetto della concezione di Vittorino da Feltre.[12]

In Italia lo sport professionistico è regolamentato dalla legge n. 91 del 1981, che stabilisce le modalità di divisione in dilettantistico e professionistico.


2.- Dallo status di sportivo allo status di atleta.

Il soggetto che fa sport è uno sportivo, ma può scegliere di fare sport in modo libero, oppure di diventare atleta e sottoporsi a regole.

L’art. 31 comma 1 dello Statuto del CONI, nel testo deliberato dal suo Consiglio Nazionale il 26 febbraio 2008 secondo le norme contenute nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, definisce gli atleti come coloro i quali “sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, salvi i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva”.[13]

L’acquisizione della qualifica di atleta richiede essenzialmente due presupposti:

a) l’esercizio dell’attività sportiva svolta con l’intento di misurare le proprie capacità con quelle di altri soggetti che praticano lo stesso sport, attraverso la partecipazione a competizioni che consentano di essere valutati con una graduatoria ufficiale;

b) l’appartenenza all’ordinamento giuridico sportivo, nel cui ambito sono regolamentate le diverse pratiche sportive per mezzo di regole che disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni.

Lo status di atleta si acquista, pertanto, solo a seguito dell’inserimento di un soggetto nell’ordinamento sportivo: in tal modo lo sportivo-atleta può essere identificato ed inserito nella relativa graduatoria sportiva; la sua carriera sarà documentata con l'attribuzione del merito.

La necessità di identificare i soggetti che a vario titolo partecipano all’organizzazione dell’attività sportiva per verificare il corretto e regolare svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nonché regolamentare i rapporti giuridici tra di essi, ha portato alla creazione di norme che disciplinano puntualmente l’accesso, la permanenza e l’uscita dall’organizzazione delle varie federazioni sportive.



Il tesseramento di norma rappresenta l’atto formale di ingresso nell’ordinamento; in tal modo una Federazione sportiva nazionale conferisce allo sportivo l’abilitazione all’esercizio dell’attività sportiva agonistica in competizioni e gare da essa organizzate.[14]

Tranne casi del tutto particolari, dove è consentito il tesseramento diretto alle Federazioni sportive nazionali, la regola è quella del tesseramento per il tramite delle società di appartenenza, il che vuol dire che l’atleta si vincola con la società sportiva e contemporaneamente si associa alla Federazione nazionale. [15]

Con il tesseramento, tra l'atro, si hanno due effetti importanti:

1) il “vincolo sportivo” che produce per l’atleta l’obbligo di prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente per la società alla quale si vincola: l’art. 16 della legge 91/1981 ha stabilito l’abolizione di tale vincolo sportivo per gli atleti professionisti, per cui questi ultimi, al termine del contratto, sono liberi di passare in un’altra società senza che questa debba versare alcunché alla società di provenienza (ciò non accade per il dilettante, in quanto la società presso la quale il giovane o dilettante ha militato ha diritto ad un “premio di addestramento e formazione tecnica”);

2) il “vincolo di giustizia”, in quanto i tesserati hanno l’obbligo, in caso di controversie attinenti all’attività sportiva, di rivolgersi esclusivamente ad organi di giustizia sportiva.[16]

Limitandoci alla figura dell’atleta, occorre distinguere tra:

a) professionisti: sorge prima il rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e poi segue il tesseramento, la cui durata coincide con la durata del contratto, anche se ogni anno va rinnovato da parte della società;

b) dilettanti: l’atleta chiede alla Federazione di tesserarlo per poter partecipare a competizioni e gare da essa organizzate, gareggiando per la società affiliata;

c) stranieri: il tesseramento è subordinato al rilascio di nulla-osta da parte della Federazione nazionale di appartenenza dell’atleta (c.d. transfert);

d) minorenni: alcune federazioni richiedono la firma di entrambi i genitori, altre di uno, altre ancora solo la firma dell’atleta.

Attraverso il tesseramento l’atleta acquista uno status, e cioè diventa titolare di un fascio di rapporti giuridici che creano reciproci diritti e obblighi nei confronti degli altri atleti, dell’associazione sportiva, della Federazione nazionale ed internazionale: tra i vari obblighi cui si sottopongono gli atleti è da ricordare l’obbligo del mantenimento di una condotta conforme ai principi sportivi di lealtà, probità e rettitudine, da cui il divieto dell’uso di sostanze che mirano a modificare la condizione fisica e quindi le possibilità agonistiche dell’atleta.[17]

Nell’ambito della categoria in esame particolare importanza assume la distinzione tra atleti professionisti e dilettanti.

Per i primi lo svolgimento dell’attività sportiva costituisce oggetto di un rapporto di lavoro da cui deriva, tra gli altri diritti e obblighi, il diritto alla retribuzione; i dilettanti sono invece gli atleti che svolgono attività sportiva per divertimento o svago, senza alcun obbligo contrattuale e, in linea generale, senza retribuzione né incentivi di sorta. A quest’ultimo proposito è tuttavia da osservare come da tempo anche gli atleti dilettanti ricevano rimborsi spese o premi che garantiscono un trattamento economico non dissimile dai compensi di molti atleti professionisti, ciò che consente loro di dedicarsi appieno all’esercizio e alla preparazione atletica.[18]

Quanto alla distinzione tra atleti professionisti e dilettanti, la stessa è rimessa alle rispettive Federazioni, che vi provvedono con propri regolamenti e con l’osservanza dei criteri che sono a tal fine dettati dal Consiglio Nazionale del CONI (art. 5 comma 2, lett. D, d.lgs. 242/1999): in ogni caso è la stessa legge 91/1981 che concorre a tale distinzione, la quale identifica l’atleta professionista in colui che viene riconosciuto tale ad opera della Federazione, e la cui prestazione sportiva venga resa con i caratteri dell’onerosità e della continuità in favore di una società costituita sottoforma di società per azioni o a responsabilità limitata. [19]

La necessità di demandare alle Federazioni sportive nazionali il compito di emanare le norme che specifichino la distinzione dell’attività professionistica da quella dilettantistica è dovuta alla non esaustività dei concetti di “onerosità” e “continuità” richiamati nella definizione suddetta: infatti occorre osservare che anche quella dilettantistica è considerata un’attività economica, e che l’attività sportiva in modo continuativo può essere esercitata non solo dallo sportivo professionista ma anche dal dilettante, affiliato ad una società o associazione. Da sottolineare infine che solo quegli atleti che gareggiano per società sportive affiliate a Federazioni che hanno riconosciuto il professionismo possono essere considerati sportivi professionisti: ad oggi il CONI ha riconosciuto il professionismo solo per sei Federazioni sportive nazionali, ovvero calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro.

 

3.- Lo sport inteso come libertà o come diritto?

Il diritto soggettivo è una sorta di potere riconosciuto ad un soggetto per la tutela di un proprio interesse tutelato dall'ordinamento giuridico; il diritto oggettivo costituisce l'insieme di regole che compongono l'ordito di norme di uno Stato di diritto.

La libertà, invece, a parere di chi scrive, prima ancora che assumere rilevanza giuridica ordinamentale, rappresenta, nella sua particolare autonomia, una esigenza dell'essere umano legata al modo di espressione della stessa vita umana.

L'essere umano nasce libero di muoversi, di parlare, di relazionarsi, di vivere.

E lo sport, prima ancora che diritto, è libertà.

Ciascuno di noi è libero di fare sport attraverso movimenti, passeggiate, giochi, relazioni.

Lo sport inteso come libertà aiuta la qualità della vita nella sua più ampia accezione.

Sport è correre nel parco; sport è giocare a scacchi con l'amico; sport è fare movimenti all'aria aperta; sport è tutto ciò che libera energie positive per azzerare quelle negative.

Lo sport è libertà dell'essere umano che, se decide di fare dello sport una ragione di vita, passa ad inquadrarne la sua posizione come diritto allo sport.

Di qui il passaggio dalla libertà al diritto, con la richiesta al consorzio sociale (Stato) di una serie di strutture in cui praticare la disciplina scelta.

Ecco come nasce il diritto allo sport: un diritto soggettivo.

In altri termini, lo sport diventa diritto quando occorre osservare regole.

Il passaggio dalla spontaneità all'osservanza della regola sposta l'attenzione da libertà a diritto.

Quando lo sportivo diventa atleta di quella o di quell'altra Federazione, allora si afferma il diritto allo sport e nello sport.

Con l'osservanza della "regola di giuoco o di gara" si passa alla sottoscrizione della clausola compromissoria che deferisce la giustizia sportiva agli arbitri.

 

La quasi totalità degli statuti delle diverse società Sportive contengono una serie di clausole ed in forza della loro volontaria adesione l'istante potrà rivalersi degli strumenti giustiziali predisposti dal contratto sportivo determinando un vincolo in caso di controversie sorte in tale ambito. [20]

ll vincolo di giustizia sportiva inteso in senso ampio rappresenta l’obbligo per ogni tesserato di accettare diritti e doveri che scaturiscono dal tesseramento/affiliazione, compreso l’impegno di rivolgersi per la risoluzione delle controversie nascenti dall’attività sportiva solo ed esclusivamente agli organi di giustizia federali competenti.

Il vincolo in questione discende dalla sottoscrizione -all’atto del tesseramento e/o dell’affiliazione- della cosiddetta clausola compromissoria, in base a cui si sancisce l’obbligatorietà per i tesserati, per le società affiliate e per tutti i soggetti a queste riconducibili, di osservare fedelmente lo Statuto e ogni altra norma riconducibile alle associazioni internazionali cui la FIGC è affiliata (l’UEFA, ecc.), precisando tuttavia che il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. [21]

Questa impostazione normativa trova il suo fulcro di base nei Principi di Giustizia sportiva del CONI, che sanciscono, per affiliati e tesserati, l’accettazione per Statuto e Regolamento del dovere di rivolgersi alla giustizia sportiva. [22]

A livello internazionale è poi da evidenziare come l’inserimento della clausola compromissoria costituisca presupposto fondamentale per l’ammissione alla FIFA da parte delle varie Confederazioni, dal momento che queste, nel chiedere l’affiliazione, devono dichiarare di riconoscere l’autorità del Tribunale Arbitrale dello Sport. Va poi ricordato che la FIFA prevede che le associazioni devono a loro volta inserire nei propri statuti e regolamenti una clausola che precisi il divieto di far decidere ai tribunali ordinari le controversie sorte all’interno delle stesse fatto salvo il caso in cui ciò sia disposto direttamente dai regolamenti FIFA o dalle disposizioni giuridiche vincolanti.[23]

Ultimamente il codice sportivo, rinnovato, è entrato in vigore in Italia il 12 giugno 2019.[24]

Il vincolo di giustizia rappresenta il principale obbligo che segna il discrimine tra sport libero e sport professionale.[25]

 

4.- Osservazioni conclusive. L'atleta tra diritto ed interesse

Lo sport oggi è fenomeno sottoposto a due giustizie: quella sportiva che opera secondo le regole proprie dell’ordinamento sportivo, funzionale alle esigenze di competenza specifica e con rapidità decisionale proprie del sistema e quella dello Stato, chiamata ad intervenire nelle ipotesi in cui l’attività sportiva viene ad assumere rilevanza “esterna”.[26]

Quest’ultima giustizia tende a ricoprire spazi sempre maggiori, attesa la crescente ingerenza della giustizia statale nelle controversie sportive, «nelle controversie cioè che vanno risolute alla luce delle norme poste nell’ambito dell’ordinamento sportivo».[27].

In definitiva il tradizionale discrimine tra le due giustizie è il seguente: quando trattasi di attività e materia economica o amministrativa vi è il giudice statale; quando trattasi di materia disciplinare o tecnica, vi è il giudice sportivo.

A caratterizzare la giustizia sportiva vi è il vincolo di giustizia.

Con il vincolo di giustizia, lo sportivo che aderisce ad una regola tecnica e fa parte di una Federazione sportiva, viene legato dal vincolo di giustizia alla giurisdizione della giustizia sportiva.

In questo caso, in più occasioni, ci si pone l'interrogativo se risulta violato il principio di terzeità?

Come si concilia la nomina federale con il principio di terzeità, soprattutto quando la Federazione è parte in causa nei procedimenti disciplinari.?

In effetti anche se la nomina è della Federazione, la serietà e la professionalità degli operatori aiutano a superare qualsiasi problema; è proprio la specificità della materia che richiede periti nominati in base ad una preparazione ad hoc.

Ed il tutto senza togliere rilievo al fatto che comunque si ha sì di una giustizia pubblica, ma la cui connotazione a " prevalenza" privata e, precisamente arbitrale, di certo non può essere sottaciuta.

Ed è proprio questa configurazione che poi la rende sostenibili anche in termini costituzionali.

Non solo.

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 49 del 7/2/2011 ha chiarito molti punti.

La Consulta, difatti, nel settore della giustizia in ambito sportivo ha sancito la legittimità costituzionale dell’art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 (che «riserva» alla sola Giustizia Sportiva tutte le questioni in materia disciplinare). Con tale decisione, la Corte ha, però, precisato che la esclusione della giurisdizione del Giudice Amministrativo in tale settore riguarda soltanto le c.d .azioni «demolitorie» (ovvero quelle volte all’annullamento dei provvedimenti, ma non le azioni meramente risarcitorie (ovvero quelle volte ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di un provvedimento disciplinare sportivo).

Secondo l’impostazione della Corte Costituzionale, la «riserva» in favore della Giustizia Sportiva (con esclusione, quindi, della giurisdizione del Giudice Amministrativo) in materia di impugnazione di provvedimenti disciplinari sportivi, prevista dalla norma sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale nel caso di specie, si giustifica in attuazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo (riconosciuto dall’Art. 1, L. n. 280/2003).[28]

Non può nemmeno trascurarsi una certa rilevanza esterna, ossia nell’ordinamento generale, di provvedimenti disciplinari che comminino sanzioni interdittive o pecuniarie, con la conseguenza della loro potenziale sindacabilità da parte della giustizia statale.

Vi è certa giurisprudenza, che pur riconoscendo l’irrilevanza giuridica, per l’ordinamento generale, delle norme di natura tecnica, afferma : «peraltro, non esclude l’eventualità che per la obiettiva e concreta portata stessa della sanzione sportiva in fatto irrogata, questa sia di per sé in grado di assumere un rilievo sostanziale anche nei confronti del ripetuto status soggettivo di affiliato o tesserato, paralizzando, di fatto, le facoltà tutte ad esso inerenti in misura tale da determinare una effettiva ed apprezzabile cesura o perdita di contenuti del rapporto stesso, con conseguente lesione del bene della vita ad esso correlato (ad es. sospensione di lungo periodo dell’attività agonistica).

Ove però la circostanza da ultimo descritta non si verifichi, deve escludersi qualsiasi competenza del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari d’ordine sportivo».36

In sostanza, tutti i provvedimenti sanzionatori interdittivi sono potenzialmente suscettibili di impugnazione innanzi al giudice amministrativo che dovrà previamente, però, verificare se il provvedimento incida o meno in misura sostanziale sulla posizione giuridica soggettiva dell’associato, avuto riguardo all’entità della sanzione medesima e ad i suoi effetti sull’attività agonistica del soggetto interessato;37 [29]

Si è, pertanto, ritenuto che la clausola compromissoria che rimette al giudizio esclusivo sportivo interno la soluzione delle controversie relative all’applicazione di norme rilevanti nell’ambito sportivo, non precluda la proponibilità del ricorso alla giustizia amministrativa ogni qualvolta si faccia questione di provvedimenti disciplinari di carattere espulsivo dall’organizzazione sportiva, considerato che gli stessi costituiscono atti autoritativi lesivi della sfera giuridica soggettiva del destinatario.

Lo stesso dicasi per i provvedimenti federali aventi ad oggetto il diniego di ammissione/affiliazione che,essendo diretti alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, costituiscono esplicazione di poteri pubblici perché posti in essere dalle suddette federazioni in qualità di organi del CONI: di conseguenza, si ritiene rientrino nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, ad esempio, le controversie avverso i provvedimenti che, avendo riscontrato irregolarità gestionali, rifiutano l’iscrizione della squadra al campionato.[30]

Tuttavia, le incertezze non sono mancate, tanto è vero che da più parti si auspicava un chiarificatore intervento legislativo sulla giustizia sportiva «per distinguere veramente e chiaramente tra le ipotesi di sanzioni disciplinari sportive incidenti o non sullo “status” di associato, per stabilire una volta per tutte in quali casi sia possibile il ricorso alla giurisdizione statale o, al limite e all’inverso,per legittimare anche in materia disciplinare il c.d. vincolo di giustizia riconducendolo – con le dovute garanzie – ad una ipotesi di clausola compromissoria».

In tale ambito, come si può rilevare il problema sussiste, ma quello che emerge è certamente una posizione soggettiva forte da tutelare quando il soggetto transita dalla spontaneità della sua prestazione sportiva alla professionalità della stessa.

Il diritto dell'atleta diventa forte e si consacrata nella sua tutela.

Resta il fatto che occorre un intervento legislativo volto ad ordinare con maggiore chiarezza questo sistema del doppio binario giurisdizionale, anche se nulla toglie alla giustizia federale che meglio può decidere, avendo contezza di regole sportive tecniche, sulla via dell'atleta.

SI potrebbe anche optare per un unico sistema giustiziale che sarebbe anche più concentrato senza creare sbavature e lungaggini che potrebbero gravemente inficiare la posizione di un atleta.

Certamente il buon funzionamento registrato in questi ultimi anni dalla giustizia sportiva induce a dare fiducia ai giudici federali anche sull'intera posizione dell'atleta.

Inoltre un unico sistema sarebbe certamente compatibile con la Carta Costituzionale lasciando ampio margine ad un tipo di giustizia arbitrale che trova il suo precipitato tecnico all'interno delle note norme del codice di procedura civile.

Lo stesso nuovo Codice di giustizia sportiva della FIGC, un codice snello, agile “sia nei tempi che nelle modalità di applicazione”, non sembra aver portato ad una chiarezza sul punto, ma è intervenuto a disciplinare le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, a regolare l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della FIGC. [31]



[1] F. NASCIMBENE, Guida alla psicologia dello sport, Libreria dello Sport, 2011, 234 e ss;

[2] F. CAPPELLI, Storia dello Sport, con la Storia delle Olimpiadi Antiche e Moderne, e-book, 2019, 34 e ss.

[3] Esercizi che da scopi pratici evolvevano a ambiti ritualistici in seno a cerimonie religiose o festive.

[4] Inizialmente queste manifestazioni non mostrarono caratteristiche prevalentemente agonistiche, bensì, soprattutto quelle di gioco e di intrattenimento.

[5] Gli Ebrei praticavano il tiro con fionda, il tiro con l'arco ed una gara di forza basata sul sollevamento di un macigno chiamata "gioco della pietra di paragone"; illustrazioni dell'età della pietra che ritraggono uomini nuotare e tirare con l'arco sono state ritrovate nel deserto libico.

[6] Sia al vincitore sia al perdente veniva reso omaggio, al primo per la sua superiorità ed al secondo per lo spirito sportivo.

[7] Secondo la leggenda fu Ercole a fondare, in segno di ringraziamento a Zeus, i giochi sacri di Olimpia dopo aver superato la sua settima delle dodici fatiche previste, e la prima edizione fu omaggiata dalla partecipazione di Apollo e Marte; dopodiché caddero in oblio per alcuni secoli finché il re Ifito ripristinò i Giochi olimpici, nel 776 a.C. con l'intento di salvaguardare la neutralità della sua patria. Si tenevano in onore di Zeus ogni quattro anni ad Olimpia, un piccolo villaggio del Peloponneso.

[8] Gli atleti erano tutti maschi, che dovevano giocare completamente nudi per essere distinti dalle donne, a cui era proibito partecipare.

[9] Sin dai resoconti più antichi gli sport o giochi praticati a Roma comprendevano anche le specialità olimpiche greche, ma tra queste il favore del pubblico era riservato ai giochi più violenti come il pugilato e la lotta ed in particolare al pancrazio, una variante del pugilato molto violenta e dalle conseguenze a volte fatali. L'esasperazione della componente violenta della competizione nell'antica Roma è facilmente riscontrabile nel costante successo che ebbero tra la popolazione i combattimenti dei gladiatori, che vennero ben presto utilizzati come stabilizzatori sociali. In questo senso va vista la costruzione in molte città dell'impero di grandi anfiteatri, come il Colosseo

[10] Anche nell'antica Cina l'attività sportiva maggiormente popolare sembra fosse la ginnastica. Grazie ai monaci buddisti ci sono giunte regole risalenti all'anno 3000 a.C. che prevedevano di effettuare flessioni, torsioni, atti respiratori. Gli stessi maestri del Tao insegnavano la ginnastica perché garantiva la salute del corpo e l'immortalità dell'anima. Dalla ginnastica può essere facilmente fatto risalire sia lo sviluppo in Cina delle arti marziali (tra cui il più famoso stile è sicuramente il Kung-Fu del tempio Shaolin), sia la tradizione acrobatica degli artisti del circo tradizionale cinese.

[11] Intorno al 1400 d.C. Fiore dei Liberi da Udine scrisse un manuale di scherma completo di figure chiarificatrici, mentre nel 1555 Antonio Scaino pubblicò un trattato sul gioco della palla contenente, praticamente, già tutte le tecniche attualmente conosciute.

[12] Lo svedese Enrico Ling, preoccupato per il cattivo stato di salute dei suoi connazionali, ideò una serie di regole ginniche definite "svedesi", e con lui un gruppo, sempre più folto, di intellettuali e di educatori richiese a gran voce il ritorno della attività fisica e di gioco per sviluppare in modo armonioso il corpo e l'anima.

[13] F. BONINI, A, LOMBARDO, Il Coni nella storia dello sport e dell'Italia contemporanea, in Collana La Cultura, Editore Studium, 2015, 68 e ss..

[14] Le procedure per ottenere il tesseramento sono improntate a criteri di rigida tipicità e stretto formalismo, e trovano conclusione in una decisione degli organi federali1: la richiesta di tesseramento è di norma contenuta in un modulo di adesione, predisposto dalle singole Federazioni, compilato e sottoscritto dai singoli interessati, i quali non possono in alcun modo forgiare il contenuto degli accordi e creare così figure atipiche di tesseramento, né porre condizioni e termini di durata diversi da quelli stabiliti dalle Federazioni, poiché patti aggiunti conclusi tra le parti non avrebbero effetto.

[15] A tal proposito è bene operare un chiarimento terminologico, in quanto i termini affiliazione, tesseramento, vincolo, vengono spesso confusi: a) l’affiliazione è il rapporto fra le società e la Federazione; b) il tesseramento è il rapporto tra l’atleta e la Federazione; c) il vincolo è il rapporto fra l’atleta e la società.

[16] Esistono vari tipi di tesseramento, a seconda dello status del soggetto che intende entrare a far parte dell’ordinamento sportivo

[17] L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, passim.

[18]A. MAGNAGNINI, P. MOLITERNI (a cura di), Lo sport educativo per una società inclusiva. Tra esperienze, problematiche e prospettive, in Collana Varie. Saggi e Manuali, Franco Angeli, 2018, 45 e ss.

[19] C. LIEBENSON, (a cura di) Manuale multidisciplinare per l'allenamento funzionale nello sport, nella riabilitazione e nella formazione giovanile, in Collana Allenamento Sportivo, Ed. Calzetti Mariucci, 2017, 238 e ss.

[20] M. PITTALIS, Sport e Diritto, L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana, in Collana Scienze Giuridiche, Milano, 2019, 46 e ss.. ; P. D'ONOFRIO, Manuale operativo di diritto sportivo, Rimini, 2007 p. 17 e ss.; U. RUFFOLO, Sport estremi, sport nuovi, in Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Napoli, 2009, 217 e ss; L. DI NELLA, Manuale di diritto dello sport, Napoli, 2010; G. LIOTTA, L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2018.

[21] P. MORO, Vincolo Sportivo e Diritti Fondamentali, Ed. Euro/92, 2002,44 e ss..

[22] LUBRANO, Note crtiche in tema di autonomia dell'ordinamento sportivo, (tra sovranità e sudditanza) in Rivista Diritto dello Sport, 2007, 612 e ss..

[23] C. VACCA', Giustizia Sportiva e Arbitrato, in Collana Isdaci, Arbitrato e commercio internazionale, 206, passim.

V. FRATTAROLO, L'ordinamento Sportivo nella Giurisprudenza, in Collana Raccolta sistematica di giurisprudenza sistematica, II ed., Milano, 2005, passim; M. COCCIA, Codice di Diritto Sportivo, Napoli, 2009, passim.

[24] Il 12 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, con deliberazione n. 258 del giorno 11 giugno 2019.

La nuova governante federale ha evidenziato l’esigenza di procedere con una riforma del sistema, per cercare di evitare il ripetersi delle situazioni di criticità che si sono verificate nella passata stagione sportiva. La celerità del processo sportivo, unitamente alla certezza del diritto e al riconoscimento di principi già espressi nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI, tra i quali la parità delle parti, costituiscono le linee guida per la riforma. Sotto il profilo sostanziale è stato rivisitato anche il principio della responsabilità oggettiva, nell’ottica di individuare tutte quelle condotte positive poste in essere dalle società al fine di attenuarne od escluderne la responsabilità.

Il nuovo Codice è formato da ben 142 articoli, in luogo dei 50 articoli della precedente versione, ed è suddiviso in due parti. La Parte Prima (artt. 1 – 43), è dedicata alla disciplina sostanziale.

La Parte Seconda del Codice di Giustizia disciplina il processo sportivo. L’art. 44, comma 1, in particolare, individua i principi cui il processo deve ispirarsi e, nella propria enunciazione, stabilisce che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Tali principi ispiratori, in realtà, richiamano il dettato dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. L’art. 44, al comma 6, riconosce natura perentoria a tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia sportiva salvo che sia diversamente stabilito. Tale norma rende già chiaro al lettore che la parte preponderante delle modifiche inerisce proprio i termini del procedimento. Per tale motivo occorre fare un’analisi degli stessi per ciascun Organo della Giustizia Sportiva: 1) i Giudici Sportivi; 2) la Corte Sportiva d’Appello; 3) il Tribunale Federale; 4) la Corte Federale d’Appello; 5) la Procura Federale; 6) e gli altri organi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

[25] Il sistema di giustizia sportiva (in assenza ci sarebbe la magistratura dello Stato), si traduce poi nell'obbligo, all'ordinamento sportivo, di accettare le decisioni di tale sistema; la clausola compromissoria è, invece, lo strumento attraverso il quale i soggetti sportivi individuano gli organi- diversi dai giudici sportivi-- ai quali intendono demandare le decisioni da assumere e vale a dire i collegi arbitrali.

Tutto quanto non risulta essere previsto, resta disciplinato dall'ordinamento ordinario

[26] P. LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, 35; R. FRASCAROLI, voce«sport», in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, 529; F. PICONE, Arbitrato sportivo e conciliazioneextragiudiziale, in Riv. Dir. Sport., 1991, 15; M. COCCIA, Fenomenologia della controversiasportiva e dei suoi modi di risoluzione, ivi, 1997, 605. In giurisprudenza, Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, cit., 899; TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in Trib. Amm. Reg.,1985, 2681.29 Così, ad esempio, TAR Lazio, sez. III, 20 agosto 1987, n. 1449, in Giur. It., 1988, III, 1, 40; TAR Lazio, sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486, in Giust. Civ., 1988, I, 2155; TAR Lazio, sez. III, 15luglio 1985, n. 1099, cit., 2681.30Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, cit., 899.31 Si veda R. CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel dirittoprivato, Napoli, 1997, 146. Contra, G. NACCARATO, Sulla carenza di giurisdizione del giudicestatale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive, in Riv. Dir. Sport., 1997, 548.32 R. CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato,cit., 105.

[27] 24 A. MARANI TORO, voce «Sport», in Nov. Dig. It., vol. XVIII, 1971, 50.25 G. IADECOLA, Se al presidente di un comitato regionale della FIGC compete la qualifica penalistica di persona incaricata di un pubblico servizio, in Cass. Pen., n. 12, 1996, 3799.26 G. NAPOLITANO, Caratteri e prospettive dell’arbitrato amministrativo sportivo, in Giorn. Dir.Amm., 2004, 1162.27 F. MODUGNO, Giustizia e sport: problemi generali, in Riv. Dir. Sport., 1993

[28] Tale «riserva», secondo l’impostazione della Corte, non produce una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (Art. 24 della Costituzione), in ragione del fatto che la norma «incriminata» non determina una assoluta esclusione, ma soltanto una parziale limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale, proprio perchéla norma deve essere letta nel senso che tale diritto, pur non potendo esplicarsi «informa piena» (mediante l’esercizio dell’azione di annullamento), può comunque esplicarsi «in forma limitata» (mediante l’esercizio della sola azione risarcitoria n sentenza 11 febbraio 2011, 49, la Corte Costituzionale – nello «stupore» di tutti gli «addetti ai lavori» nel settore della giustizia in ambito sportivo (sia dei fautori dell’illegittimità della norma oggetto di rimessione alla Corte, sia dei sostenitori della legittimità della stessa) – ha sancito la legittimità costituzionale dell’art. 2, lett. b, della L. n. 280/2003 (che «riserva» alla sola Giustizia Sportiva tutte le questioni in materia disciplinare).Con tale decisione, la Corte ha però precisato che la esclusione della giurisdizione del Giudice Amministrativo in tale settore riguarda soltanto le c.d.azioni «demolitorie» (ovvero quelle volte all’annullamento dei provvedimenti, ma non le azioni meramente risarcitorie (ovvero quelle volte ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di un provvedimento disciplinare sportivo).Secondo l’impostazione della Corte Costituzionale, la «riserva» in favore della Giustizia Sportiva (con esclusione, quindi, della giurisdizione del Giudice Amministrativo) in materia di impugnazione di provvedimenti disciplinari sportivi, prevista dalla norma sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale nel caso di specie, si giustifica in attuazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo(riconosciuto dall’Art. 1, L. n. 280/2003).Tale «riserva», secondo l’impostazione della Corte, non produce una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (Art. 24 della Costituzione), in ragione del fatto che la norma «incriminata» non determina una assoluta esclusione, ma soltanto una parziale limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale, proprio perché la norma deve essere letta nel senso che tale diritto, pur non potendo esplicarsi «informa piena» (mediante l’esercizio dell’azione di annullamento), può comunque esplicarsi «in forma limitata» (mediante l’esercizio della sola azione risarcitoria

[29] Per quelli di natura pecuniaria, invece, la giurisprudenza si è mostrata oscillante, talvolta stabilendo il sindacato giurisdizionale statale, talaltra affermandone la loro rilevanza meramente interna all’ordinamento sportivo.41Ma le problematiche di maggior rilievo sono sorte in ordine alle c.d.controversie associative, a proposito del provvedimento sanzionatorio più grave,ossia l’esclusione del tesserato o la revoca dell’affiliazione delle società sportive,42non essendovi uniformità di vedute sia su cosa possa lamentare il tesserato innanzi al giudice statale, sia sulla suddivisione di competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sia ancora su quali siano gli effetti pratici della decisione dell’autorità giudiziaria. La giurisprudenza, infatti, muovendo dalla considerazione che le norme regolamentari delle federazioni sportive che disciplinano la partecipazione dei privati incidono su diritti che l’ordinamento dello Stato riconosce e garantisce all’individuo

[30] Si veda, a titolo esemplificativo, Cons. di Stato, sez. VI, 12 gennaio 1996, n. 10, in Foro Amm.,1996, 103. Secondo TAR Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, in Foro It., 1994, 512,con nota di G. VIDIRI, Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o in un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione di poteri pubblici di tali federazioni, sicché su tali atti, la cui efficacia si esaurisce all’interno dell’ordinamento sportivo, può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo. Contra, Cons. giust. amm. per la reg. siciliana, ord. 9 ottobre 1993, n. 536, cit., 511 ss., che riforma la prima citata ord. TAR Catania, ritenendo che gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o in un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione non di poteri pubblici di tali federazioni, ma della loro autonomia organizzativa e tecnica riconosciuta al fine di un ordinato e corretto svolgimento delle competizioni sportive, sicché su tali atti, la cui efficacia si esaurisce all’interno dell’ordinamento sportivo, non può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo.44 In tali termini, ad esempio, Cons. di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in Foro It.,1996, III, 275, nonché in Giust. Civ., 1996, 577.45 F. MODUGNO, Giustizia e sport: problemi generali, cit., 351. Secondo G. VALORI, Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione, Torino, 2005, 120, è auspicabile un ulteriore intervento del legislatore affinché chiarisca, «una volta per tutte, le questioni che assumono rilevanza perl’ordinamento giuridico dello Stato separandole da quelle giuridicamente indifferenti»

[31] Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping, nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni. Si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Il Codice si applica, inoltre, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.


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