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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 08/01/2020 Scarica PDF
La rivoluzione dell'informatica giuridica nella formazione del pensiero e della comunicazione digitale
Irene Coppola, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche e Professore incaricato nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi di SalernoAbstract: L'informatica in campo
giuridico non impatta soltanto sulla nuova tecnica di comunicazione tra i
cives, ma incide soprattutto su di una nuova costruzione del pensiero: il
pensiero digitale.
Sommario: 1.- Premessa introduttiva; 2.- Il C.E.D della Corte di Cassazione e
ItalgiureFind; 3.- L'intelligenza artificiale: dal software all'algoritmo; 4.-
L'informatica processuale: dal PCT al PAT; 5.- Osservazioni conclusive
1.- Premessa
L'informatica giuridica è la disciplina che studia ed analizza il rapporto tra
le nuove tecnologie ed il mondo del diritto attraverso due modalità:
l'informatica applicata al diritto, ed il diritto dell'informatica, che
riguarda i problemi giuridici derivanti dall'uso di strumenti tecnologici.
L'informatica costituisce nel nostro Paese, come in altri, un vero processo di
evoluzione che incide notevolmente sulla qualità della vita dei consociati.
Essa non è soltanto una disciplina, o meglio, una tecnica, ma rappresenta un
momento evolutivo della specie umana che necessita, però, di consapevolezze e
di sapiente uso.
Difatti, mentre da un lato sono stati velocizzati alcuni processi nei rapporti
sociali tra i cives e tra cives e pubbliche amministrazioni, dall'altro non
sempre il cittadino ha consapevolezza di nuove dinamiche che, in ogni caso,
necessitano di momenti di riflessione e di esercizio pratico.
Quello che rileva è comunque l'introduzione di un nuovo pensiero: il pensiero
digitale.
Tale affermazione non è di poco momento, atteso che l'esercizio del pensiero
umano muta i suoi confini e la sua forza comunicativa.
La nascita dell'informatica giuridica è da attribuirsi a due studiosi americani
della seconda metà degli anni Quaranta: Norbert Wiener e Lee Loevinger,
fondatore della "giurimetria": si analizza il "come" del
diritto, a differenza della filosofia del diritto che analizza, invece, il
"perché.
La giurimetria giunge in Europa negli anni Sessanta ed in Italia diventa
"informatica giuridica"[1]. In questo periodo il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa ha spinto per introdurre misure volte
all'applicazione dell'informatica in settori rilevanti nella società, al fie di
rendere più efficace il funzionamento delle istituzioni dello Stato e, in particolar
modo, dell'apparato giudiziario. [2]
Nel dicembre del 2006 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno pubblicato la
Raccomandazione dal titolo "Le competenze chiave per l'apprendimento
permanente" (2006/962/CE); trattasi di un vero e proprio programma rivolto
ai governi dell'Unione al fine di garantire le modalità di apprendimento ed i
momenti di studio da offrire ai cittadini in una società sempre più
digitalizzata.[3]. A seguire il progetto "DigComp", ossia il campo
comune di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei: nato
nel 2013, ha subito una recente modifica nel 2017 passando a "DigComp
2.1".
Il modello DigComp pone l'attenzione sui bisogni che ogni componente di questa
società sempre più digitalizzata deve soddisfare: bisogno di essere informato,
bisogno di interagire, bisogno di esprimersi e di sapere fronteggiare tutte le
questioni che possono sorgere dall'utilizzo di strumenti tecnologici.
La fonte delle fonti, in Italia, può ben essere individuata nel D.Lgs 7 marzo
2005 n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (C.D.A), introdotto per
regolare le modalità di trasmissione e gestione delle informazioni mediante
strumenti digitali tra la P.A ed i privati. Si tratta di un testo a cui sono
state apportate diverse modifiche rispetto alla sua originaria impostazione, ma
i punti principali della materia si evincono sin dai primi articoli:
l'introduzione del diritto del cittadino all'uso della tecnologia e
l'affermazione dell'informatica giuridica quale base fondamentale per la
diffusione della cultura digitale nel consorzio sociale.
2.- Il C.E.D della Corte di Cassazione e ItalgiureFind
Il pensiero digitale, in Italia, inizia a formarsi negli anni 1970/1980.
Il giurista esperto non può ignorare, nella dinamica dell'evoluzione digitale,
il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della Corte di Cassazione e la
relativa banca dati chiamata ItalgiureFind che, fin dagli anni Settanta,
rappresentano la prima importante esperienza applicativa del nuovo sistema
digitale per la gestione di documenti, nato per riordinare e conservare le
numerose massime prodotte dalla Suprema Corte.[4]
Il sistema fu aperto agli operatori del diritto esterni alla Corte di
Cassazione e, quindi, agli uffici giudiziari, agli avvocati, ai notai, alle
Università; altri interventi furono apportati dalle amministrazioni (ad esempio
la Corte Costituzionale e gli altri uffici giudiziari) e dagli enti di ricerca
(come il CNR di Firenze).[5]
La banca dati è stata definita anche dalla L.31 dicembre 1996 n.675 e dal D.
Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (che ha abrogato la precedente legge), in materia di
protezione di dati personali, e dalla L.22 aprile 1944 n.633 sul diritto
d'autore (modificata dal D. Lgs. 6 maggio 1999 n.169, in materia di tutela
giuridica delle banche dati); per la L. n. 675 del 1996 (art.1, comma 2, lett.
a) è tale "qualsiasi complesso di dati organizzati secondo una
pluralità di criteri determinati, tali da facilitare il trattamento";
per il D. Lgs. n.196 del 2003 è "qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti"
(art.4, comma 1, lett. p); per la L. n. 633 del 1944, la banca dati è la
"raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo" (art.2 n.9).
La specificità delle banche dati si rinviene anche nello stesso tipo di ricerca
che si intende fare[6]: con documento noto e coordinate espresse, oppure
"per approssimazione successive", quando, invece, si conosce
solamente l'argomento e si tentano le diverse tecniche di selezione per poter
ottenere il risultato finale.
La prima modalità di ricerca risulta essere più semplice rispetto ad una
ricerca effettuata in biblioteca con la raccolta di documenti cartacei; nel
secondo caso, invece, l'informazione che si acquisisce è totalmente nuova ed è
il risultato di un'automazione che si viene a determinare, cioè
dell'informazione automatica prodotta dall'utilizzo dell'informatica, possibile
solo in un data base.[7]
ItalgiureFind, conosciuta come Italgiure Web, è la banca dati giuridica più
importante ed utilizzata in Italia, in quanto: a) consente di effettuare una
libera scelta del dato attraverso semplici elementi contenuti nello stesso; b)
permette di effettuare ricerche usando differenti dati contemporaneamente a
seconda del parametro scelto dal ricercatore (uso degli operatori logici
booleani); c) procedere alla ricerca anche su dati parziali (principio del
mascheramento); d) tende ad ottenere informazioni di sintesi riguardanti il
risultato della ricerca in virtù del parametro stabilito dall'utente (c.d.
analisi spettrale, che opera sull'intero archivio o sul risultato di una prima
richiesta al sistema); e) interagisce con l'utente nelle fasi di ricerca, a
seconda delle situazioni che possono determinarsi.
L'utilizzo della banca dati del C.E.D. on line è un sistema full text ed è
ritenuta di informazione primaria per alcuni archivi ed una reference data base
per altri. Il sistema del C.E.D. si distingue per altri due rilevanti aspetti:
la presenza di due "thesauri", di aiuto nella ricerca delle parole
(ovvero vocabolari semantici): il primo, detto thm (thesaurus per la macchina),
consente all'utente la possibilità di indicare la parola "esca" a
livello di "lemma", ricercata dal sistema nella sua variazione
morfologico grammaticale, oppure di indicare il "concetto", che
attiva la ricerca di sinonimi o specifici; il secondo thesaurus "expert
sistem", più giovane rispetto al primo, permette al ricercatore di
scegliere il significato più adatto da trovare per ogni parola polisense. Altra
caratteristica di Italgiure è quella di "navigare" nei suoi archivi
attraverso una rete che ricollega i vari documenti definiti
"allarmi".
Quello che, però, occorre evitare. è un uso meccanico della raccolta delle
massime della Corte di Cassazione da parte degli operatori.
Va ricordato che le sentenze esprimono principi di diritto che vanno letti
nella loro completezza, al fine di evitare automatismi applicativi fondati su
precedenti senza troppe affinità che traducono effetti propri di un sistema di
common law, estraneo al nostro impianto ordinamentale.
3.- L'intelligenza artificiale: dal software all'algoritmo.
Lo stesso termine intelligenza artificiale si manifestarsi, in un crescendo
rossiniano, nel mondo civile con la diffusione del personal computer e
l'utilizzo del software.[8]
Il giurista, ha dovuto (e deve) apprendere cognizioni specifiche e
specialistiche per poter affrontare le tematiche del lavoro professionale.
Un personal computer (dalla lingua inglese, in italiano letteralmente
«calcolatore personale» o «elaboratore personale», solitamente abbreviato in
PC) è un qualsiasi computer che si presti alla personalizzazione da parte
dell'utente.
Il pc è entrato nella vita dei consociati anche nel settore giuridico,
sostituendosi al sistema di scrittura autografo o la stampa attraverso la
tradizionale macchina per scrivere.
Esso, attualmente, costituisce il mezzo di comunicazione più diffuso e veloce,
soprattutto con l'utilizzo della rete internet.
Le applicazioni software tipiche per personal computer sono quelle a uso di un
utente comune e comprendono programmi di videoscrittura, fogli elettronici,
basi di dati, navigatori web, programmi di posta elettronica, e molte altre
applicazioni per la produttività personale e gli ambiti operativi più
disparati.
Il software è il programma del computer che, attraverso una serie di
istruzioni, fa in modo che l'elaboratore elettronico svolga determinate
funzioni.
Un software è il risultato di un processo di programmazione, la cui fase
iniziale è quella di individuazione dello scopo che si vuole perseguire, per
poi continuare con l'organizzazione delle specifiche operazioni da eseguire per
il suo ottenimento mediante la realizzazione del "diagramma di
flusso", sulla base delle regole dell'algoritmo; si continuerà con la fase
della scrittura da parte del programmatore attraverso un "linguaggio di
programmazione" e quindi con la redazione del c.d. " codice
sorgente". Questo codice dovrà essere tradotto in una forma
"comprensibile" ed adattabile alla struttura hardware su cui deve
essere utilizzato: si procederà, quindi, alla sua "compilazione" nel
c.d. "linguaggio macchina", e quindi alla realizzazione del c.d.
"codice oggetto", funzione svolta grazie ad un
"compilatore". Il codice sorgente sarà quindi l'insieme delle
istruzioni contenute in un software scritte dal programmatore in uno specifico
linguaggio di programmazione, mentre il codice oggetto è la traduzione del
sorgente in linguaggio macchina (binario), generato automaticamente dal
compilatore e che potrà comprendere il solo elaboratore. [9]
Il software, in altri termini, è l'insieme di istruzioni che consentono
l'utilità effettiva del computer ed attraverso le quali si determina un
linguaggio di programmazione tradotto in linguaggio macchina tale da permettere
al computer di eseguirle.[10] In termini matematici l'"algoritmo",
rappresenta una successione di passi (intesi come istruzioni), ognuno dei quali
definito ed eseguibile, che opera su dati producendo risultati.[11]. Dopo aver
previsto quale sia l'algoritmo utile alla risoluzione del problema, il
programmatore tradurrà le istruzioni in un linguaggio comprensibile
dall'elaboratore, costituendo il programma: soltanto in questo modo il computer
sarà in grado di risolvere il problema oggetto dell'algoritmo.
La criticità della digitalizzazione è di tutta evidenza se mira ad azzerare o
quantomeno a neutralizzare il pensiero umano.
Tale circostanza appare indubbiamente improbabile.
Un computer non è in grado di risolvere tutti i problemi attraverso una
programmazione e sostituirsi, così, alla mente umana.
Secondo la dichiarazione ufficiale "Mainstream Science on
Intelligence", firmata da cinquantadue professori e ricercatori in settori
di discipline collegate allo studio dell'intelligenza nelle maggiori università
statunitensi e di Londra, l'intelligenza è: una generale funzione mentale che,
tra l'altro, comporta la capacità di ragionare, pianificare, risolvere
problemi, pensare in maniera astratta, comprendere idee complesse, apprendere
rapidamente e apprendere dall'esperienza. Non riguarda solo l'apprendimento dai
libri, un'abilità accademica limitata, o l'astuzia nei test. Piuttosto riflette
una capacità più ampia e profonda di capire ciò che ci circonda -
"afferrare" le cose, attribuirgli un significato, o
"scoprire" il da farsi. Dal che consegue che il compito
dell'intelligenza artificiale non deve essere quello di riprodurre
l'intelligenza umana, ma di ottenere un miglioramento nel campo
dell'automazione. [12]
Le attività del giurista presentano casi e fattispecie più complesse che
difficilmente un elaboratore elettronico potrà risolvere. È da queste
particolari tematiche che muove parte dello studio dell'informatica giuridica e
fondamentale è, quindi, ribadirne l'importanza.[13]
4.- L'informatica processuale: dal P.C.T. al P.A.T.
Il processo civile telematico (PCT) è la disciplina del processo civile svolto
attraverso strumenti digitale e, in particolare, tramite il deposito telematico
degli atti di causa. Il PCT deriva già dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59. Il
disposto dell'art. 15 di detto testo normativo, infatti, attribuisce pieno
effetto di legge agli atti e documenti informatici della Pubblica
Amministrazione, così ponendo le basi per la successiva digitalizzazione delle
procedure giudiziarie.[14][2]
Con il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, a far data dal 30 giugno 2014, il
deposito telematico è divenuto obbligatorio per gli atti relativi ai
procedimenti monitori e per quelli endoprocedimentali dei giudizi civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, instaurati innanzi ai Tribunali
Ordinari dopo il 30 giugno 2014. A decorre dal 31 dicembre 2014 tale obbligo è
stato poi esteso anche alle cause iscritte al ruolo prima del 30 giugno
2014.[15]
Come disposto dall'art. 16 bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per
come integrato dal citato D.L 24 giugno 2014, n. 90, a decorrere dal 30 giugno
2015, l'obbligo di procedere al deposito degli atti processuali mediante
modalità telematiche viene esteso ai procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, pendenti innanzi alle Corti di appello.
Le procedure del processo amministrativo telematico (P.A.T.) sono ufficialmente
entrate in regime dal 1º gennaio 2017.
Il P.A.T. rappresenta l'ultimo tassello, in termini temporali, della riforma
della Pubblica Amministrazione, iniziata con la svolta della legge n. 241 del 7
agosto 1990.
Il Sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) è il sistema che
gestisce le procedure del PAT e vi si accede tramite il sito della Giustizia
Amministrativa.
È il SIGA che si occupa della creazione del fascicolo telematico e che rende
possibile il download dei moduli necessari al deposito e la consultazione degli
atti già depositati.
Il P.A.T. richiede che i documenti processuali vengano creati digitalmente e,
più specificatamente, in formato PDF, nativo originale.
Tutti gli atti processuali di parte e i provvedimenti del giudice devono essere
in forma digitale, non è quindi concesso inviare scansioni. In più la creazione
dei documenti digitali non è libera, ma soggetta ad alcune regole, soprattutto
per quanto riguarda le dimensioni, che vanno contenute nei limiti di legge.
I documenti digitali, creati conformemente alle norme, hanno le seguenti
caratteristiche: hanno valore giuridico; offrono una validazione temporale
certa; soddisfano il requisito legale della forma scritta; hanno valore
probatorio con l'apposizione della firma digitale.
Il P.A.T. richiede che gli atti depositati siano dotati di Firma digitale
PADes-BES, un tipo di firma digitale che si applica ai file PDF e che non ne
modifica l'estensione.
La firma digitale va apposta su ogni atto da depositare ma non necessariamente
su ogni singolo documento; alcuni allegati infatti non la prevedono.[16]
Il deposito telematico rappresenta la sostanza pratica del PAT.
Perché il deposito vada a buon fine è necessario che la comunicazione avvenga
tra due caselle di Posta elettronica certificata PEC; a tal fine è possibile
consultare l'elenco delle PEC ufficiali del Consiglio di Stato e delle singole
sedi TAR direttamente nel sito della Giustizia amministrativa.
Le caselle PEC presenti nell'elenco sono abilitate esclusivamente a ricevere
gli atti del PAT, quindi messaggi di altra natura verranno ignorati e
cancellati.
Quando si procede al deposito via PEC è consentito inviare un solo atto per
ogni messaggio. Se si vuole inviare più atti bisognerà inviare più messaggi.
Diverso è, ovviamente, per i documenti, che possono essere inviati anche in
quantità superiori a uno, previa creazione di un file compresso che li contenga
tutti [17]
L'introduzione del P.A.T. non cancella istantaneamente il deposito cartaceo.
Fino al 1º gennaio 2018, come indicato nell'articolo 7 del decreto-legge n.
168/2016, sarà in alcuni casi ancora possibile depositare una copia cartacea
degli atti.
Inoltre, il deposito cartaceo rimane l'unica scelta possibile nei seguenti
casi: per gli atti relativi a processi iniziati prima del 1º gennaio 2017;
quando il deposito telematico non è possibile per problemi tecnici del SIGA; su
richiesta del giudice.
Una volta effettuato il deposito telematico, il sistema provvederà a inviare
presso la casella PEC del mittente tre ricevute.
Avvenuta accettazione: È la prima ricevuta che verrà inviata. È trasmessa dal
gestore del servizio PEC e attesta che il messaggio è stato inviato
correttamente. Questa ricevuta elettronica ha lo stesso valore legale della
ricevuta dell'invio di una raccomandata cartacea inviata attraverso Poste
Italiane.
Avvenuta consegna:È la seconda ricevuta e garantisce che il messaggio è
pervenuto alla casella del destinatario. Anche questa ricevuta elettronica ha
lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno di una raccomandata cartacea.
Registrazione deposito: Dopo 24 ore, se il deposito è andato a buon fine, verrà
recapitata la terza ricevuta.
Dal 2 gennaio 2017, tramite il sito della Giustizia Amministrativa, gli
avvocati difensori possono accedere all'help desk, il servizio di assistenza
dedicato alla risoluzione di problemi pratici relativi al PAT. L'help desk non
fornisce assistenza per problemi di natura giuridica.
Il mercato offre diverse soluzioni per facilitare le pratiche richieste dal
PAT.
Solitamente queste soluzioni sono offerte da aziende operanti nel settore
dell'ICT, Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e prevedono
servizi molto vari: formazione, assistenza e piattaforme gestionali specifiche.
5.- Osservazioni conclusive
Questo scritto vuole rappresentare, attraverso l'esposizione di passaggi chiave
nel mondo dell'informatica giuridica, un momento di riflessione per gli
studiosi.
L'informatica si è affermata con prepotenza in diversi settori del vivere
civile, a partire soprattutto da quello ingegneristico.
Quando l'informatizzazione si avvicina al mondo giuridico si registra un grande
cambiamento che non incide soltanto sul modus operandi, ma soprattutto sulla
formazione del pensiero.
L'incidenza della informatica si rappresenta, in vero, sotto forma non solo di
velocizzazione di raccolta dati, ma, in special modo, come nuova forma di
comunicazione.
La comunicazione muta, si evolve, diventa adesiva ed inclusiva, perché volta a
raggiungere ambiti con maggiori spazi e confini più ampi attraverso la
telematica finendo con il formare e rafforzare un modo di comunicare: la
comunicazione digitale.
Tale comunicazione si traduce in un altro modo di pensare ed in un altro modo
di relazionare, attraverso la scritturazione digitale stretta e custodita in
formati pdf immodificabili.
Certamente l'innovazione digitale rappresenta, per il giurista, una evoluzione
importante, soprattutto attraverso il meccanismo telematico in area
processuale, in quanto mette in condizione di avere un focus più ampio sulle
posizioni e consente una maggiore comodità per l'operatore che trasmette, per
mezzo di un personal computer, i suoi atti all'ufficio giudiziario e viceversa.
Quello che, però, non deve mai mancare in un progetto di smart city è la piena
consapevolezza che l'intelligenza umana non potrà e non dovrà mai mancare.
Essa è il vero motore dell'universo progressista.
Senza i concetti suesposti il giurista non potrà mai intendere il pensiero
digitale.
[1] Inizialmente questa nuova materia interessava i modelli organizzativi della
documentazione giuridica, ma con il Centro Elettronico di Documentazione della
Corte di Cassazione ed il suo sistema di ItalgiureFind, si è avuto in Italia
uno dei primi modelli applicativi di informatica giuridica adottati nella
Pubblica Amministrazione.
[3] Le otto competenze chiave racchiuse nella Raccomandazione spaziano dalla
comunicazione nella madrelingua alla comunicazione nelle lingue straniere,
dalla competenza matematica alle competenze di base in scienza e tecnologia e,
senza tralasciare, la competenza digitale: intesa non solo come fruizione dei
mezzi tecnologici ma anche conoscenza dell'utilizzo di tali mezzi.
[4] Si deve a Renato Burruso, il progetto C.E.D.; nel 1972 fu delineato il
primo archivio delle massime delle sentenze civili della Corte, poi quello
delle sezioni penali e successivamente tutte le altre raggruppate in tre
macroaree rappresentanti le fonti tradizionali del diritto: la legislazione, la
giurisprudenza e la dottrina.
[5] Ad oggi si possono contare circa 25 archivi che garantiscono importanza ed
utilità alla banca dati.
[6] G. BUONOMO, G.L. CIACCI, Profili di informatica giuridica, Padova 2018, 64
e ss..
[7]I criteri per classificare le banche dati sono: informazione primaria o
source date bases, (forniscono direttamente l'informazione, il documento
completo);informazione secondaria o referencedata bases,(permettono di avere
accesso all'informazioni di riferimento in quanto contengono dati per
identificare e reperire il documento oggetto di ricerca); banche dati ( per la
ricerca attraverso parole chiavi, c.d. key words); banche dati per ricerche
attraverso qualsiasi dato presente nel documento (c.d. full test); banche dati
per dati on line, in tempo reale con una rete di comunicazione e con un
continuo aggiornamento; banche per offrire dati off line; banche dati
memorizzate su supporti ottici. Le banche dati sono tutelate dalla legge sul
diritto d'autore sia come opere di ingegno di carattere creativo sia come bene
prodotto grazie ai rilevanti investimenti finanziari. In Italia l'art 64
quinquies della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede che: L'autore di un
banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:a) la
riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma;b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e
ogni altra modifica;c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia
nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il
suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione
stessa, le vendite successive della copia;d) qualsiasi presentazione,
dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;e) qualsiasi riproduzione,
distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei
risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
[8] G. BUONOMO, G.L. CIACCI, Profili di informatica giuridica, Padova 2018, 75
e ss..
[9] I software possono essere distinti, a seconda della "macro
funzione" che andranno a svolgere, in base, operativo e applicativo. Il
software di base, contenuto nella memoria ROM, è l'insieme di istruzioni
fondamentali per l'avvio dell'intero sistema al fine di eseguire gli altri
programmi (detto firmware) e corrisponde al c.d. BIOS. Quello operativo è il
software necessario alla gestione dei dispositivi e delle parti periferiche del
computer ed interagisce con il software applicativo al fine di permettere una
funzionalità più completa. Conosciuto meglio come "sistema
operativo", esso rappresenta un insieme di comandi e di funzioni basati su
un nucleo centrale, al fine di coordinare e gestire i componenti hardware
predisposti all'elaborazione e alla memorizzazione (quindi CPU, memorie
centrali e di massa), e quelli che supportano il computer come le sue
periferiche. Si tratta della prima forma di programma "caricata"
dalle memorie ausiliarie nella RAM, in attesa di essere processato dalla CPU, e
si utilizza attraverso la c.d. "interfaccia": testuale o grafica. L'ultima
tipologia di software, quella applicativa, fa sì che il programma predisponga
il computer in modo tale da svolgere tutte quelle funzioni che siano
corrispondenti ad una specifica funzione: es. wordprocessor, se si tratta di
una macchina per scrivere elettronica, spreedsheet, se si vuole inviare un
messaggio di posta elettronica o per iniziare una procedura di calcolo. Oggi i
veri protagonisti dello scenario informatico sono le softhouse, i produttori di
macchine e dell'hardware ed i fornitori di servizi di telecomunicazione e
telematici;di non poca importanza è l'entrata in scena di singoli programmatori
grazie alle nuove piattaforme di distribuzione e commercializzazione: si tratta
delle c.d. "app", ossia applicazioni che identificano, con differenti
nomi, il software applicativo di riferimento, nate per gli smartphone e che
incrementano sempre più il commercio del settore elettronico, incidendo in modo
significativo sul relativo mercato.
[10] Il collegamento tra elaboratori elettronici permette lo scambio di dati e
documenti senza dover ricorrere all'utilizzo di memorie ausiliarie. È chiaro
come una rete di computer renda, oggi, migliore lo scambio di informazioni e
più efficiente ed economico la condivisione delle risorse grazie ad una scheda
di rete che sarà presente nell'elaboratore che collega le diverse stazioni
operative c.d. "di rete".
In Italia, verso la fine degli anni Settanta, si ottenne un importante sviluppo
delle apparecchiature nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto quelle
che consentivano una maggiore elaborazione dei dati. Dall'integrazione
tecnologica e sistemistica tra telecomunicazioni ed informatica deriva la
nascita della telematica, intesa come la tecnica che associa le tecnologie
delle telecomunicazioni a quelle dell'elaborazione dei dati, permettendo
l'elaborazione a distanza dell'informazione e la trasmissione a distanza del
risultato di un processo computazionale. L'emblema della telematica, insieme
alla telefonia cellulare, è Internet, il cui utilizzo oggi avviene anche se
siamo in movimento grazie ai moderni smartphone e tablet.
[11] Renato Borruso definisce, l'algoritmo logico come "l'insieme,
ordinato in sequenza, di tutte le regole precise, inequivoche, analitiche,
generali, astratte, formulate "ex ante"(cioè prima che si presentino
concrete questioni da risolvere e senza riferimento specifico ad esse), la cui
scrupolosa e letterale applicazione, da parte di chiunque, lo pone
infallibilmente in grado di conseguire il risultato giusto".
[12] In America è diffuso l'uso del sito "Rocket Lawyer" che,
applicando il diritto americano, vuole fornire all'utente gli atti da compilare
per essere scaricati e firmati immediatamente e rispondere, inoltre, alle
diverse domande
[13] Internet rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nella vita
quotidiana ed è il migliore esempio di telematica. Internet è un insieme di
rete di telecomunicazione che utilizza particolari tecnologie (quali la
commutazione di pacchetto ed il c.d. routing dinamico, elementi alla base del
protocollo "TPC/IP") per la trasmissione di dati ed informazioni
multimediali simultaneamente alla loro produzione. Internet consente, per il
giurista, l'utilizzazione di una rete di telecomunicazione, di telematica, e
dunque di connessione, e lo scambio di dati utile all'instaurazione di rapporti
giuridici e/o di relazioni commerciali, nonché la trasmissione di documenti a
cui è riconosciuto pieno valore legale. Ulteriore distinzione è tra servizi
informativi e servizi telematici veri e propri. Tra i primi rientrano quelli
che possono essere utilizzati grazie al world wide web, quelli attraverso le
mainling list, ed anche le chat; alla categoria dei servizi telematici
appartengono la posta elettronica, il trasferimento dei file, il collegamento
ai computer e a tutti i servizi a loro connessi. I servizi, sia informativi che
telematici, possono essere distinti a seconda che la comunicazione si svolga in
maniera ristretta o ampia: nel primo caso si potrà effettuare una scelta mirata
del destinatario (esempio è la posta elettronica) mentre nella seconda ipotesi,
il destinatario è un pubblico non selezionato e quindi si avrà una
comunicazione "ampia" sul world wide web. Natura ibrida è
riconosciuta ai social network, il cui contenuto e la cui conoscenza possono
essere determinati dagli utenti.
[15] L. SILENI, N. GARGANO, Codice del Processo Civile Telematico Commentato,
Milano, 2017.
[16] Nella pratica l'uso della firma digitale si basa sull'uso di un kit
specifico, formato da una Smart card o una Chiavetta USB opportunamente
programmate, e il programma Adobe Acrobat Reader DC. Si legga G. BUONOMO,
Processo telematico e firma digitale, Milano, 2004, passim.
[17] Il deposito via upload può essere svolto nei casi previsti dall'articolo
6, comma 8 delle specifiche tecniche del PAT: "Nel caso in cui non sia
possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato
dal messaggio di cui all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione
del documento da depositare superi i 30 MB, è consentito il caricamento diretto
attraverso il Sito Istituzionale (upload)".
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