Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 26/06/2021 Scarica PDF
La pronuncia della Corte Europea dei Diritti Umani sulla vittimizzazione secondaria e la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 8 CEDU
Francesca De Carlo, AvvocatoSOMMARIO: Abstract; 1- Una breve premessa ai fatti di causa; 2- La sentenza della Corte di appello di Firenze oggetto di censura; 3- Il ricorso innanzi la Cedu; 4- La decisone della Corte; 5- Considerazioni conclusive
Abstract
Il presente contributo intende analizzare la sentenza pubblicata in data 3 giugno 2021 con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per steriotipi sessisti e vittimizzazione secondaria della donna in un processo assolutorio per violenza sessuale di gruppo. Per la prima volta si è riconosciuta la violazione dell'articolo 8 CEDU da parte di un'autorità nazionale evidenziando, nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze, la presenza di numerosi riferimenti alla vita personale e sessuale della ricorrente, del tutto ingiustificati perchè non attinenti all'esame della credibilità della donna né all'accertamento dell'eventuale consenso agli atti sessuali oggetto dell'originaria accusa.
1. Una breve premessa ai fatti di causa
Con la decisione dello scorso 27 maggio 2021, nella sentenza n. 5671/16, sul caso J.L. c Italia, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8[1] CEDU, rubricato “diritto al rispetto della vita privata e dell'integrità personale”, per non aver avuto cura di tutelare la dignità, la privacy, l'immagine di una giovane studentessa, all'epoca dei fatti appena ventiduenne, nella motivazione della sentenza. La pronuncia oggetto di censura è quella della Corte di appello di Firenze che, ribaltando la decisione di primo grado, aveva pronunciato sentenza di assoluzione facendo tuttavia uso, a parere della Corte europea, di un “linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia della vittima nel sistema giudiziario”[2]. L'aspetto innovativo della decisione in commento, consiste nell'aver riconosciuto una palese violazione dell'articolo citato, dal punto di vista della cosiddetta seconda offesa arrecata alla vittima di violenza, attraverso sia le argomentazioni utilizzate per descrivere lo stile di vita della giovane vittima, sia il linguaggio adoperato dai giudici, fortemente sessista, discriminatorio e pericoloso.
2. La sentenza della Corte di appello di Firenze oggetto di censura
Il caso si era originato da un procedimento penale a carico di sette giovani rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane donna. I fatti si erano svolti nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2008. Nel maggio del 2010, il gup li rinviava a giudizio “per aver bloccato, immobilizzato, trascinato la vittima” prima in un luogo appartato e poi all'interno di una vettura. Agli imputati veniva anche contestata l'aggravante di cui all'art. 609 ter, n. 2 c.p. ( per aver indotto la vittima a consumare bevande a base di alcool prima della violenza) ed al consequenziale abuso della inferiorità fisica e psichica della donna. Sei dei sette accusati venivano condannati, in primo grado, per il reato di violenza sessuale per induzione. All'esito del giudizio di appello venivano tutti assolti, “perchè il fatto non sussiste”[3]. Una prima violazione dell'art. 8 Cedu è stata rinvenuta proprio nel contenuto della sentenza d'appello ed in particolare in quei passaggi del provvedimento nei quali si fa riferimento “alla vita personale e intima della ricorrente”, senz'altro non rilevanti ai fini della credibilità della donna in ambito processuale. Di seguito un passaggio della sentenza della Corte d'appello con la quale viene contestata la conduzione di inferiorità fisica e psichica della donna: “nessuno ha parlato di carenze psicologiche della ragazza che pur attraversava un momento non particolarmente facile della propria vita, con la madre ammalata, il padre assente, un coinvivente da cui era stata lasciata ed un altro appena approcciato: certo un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta, come quello per strada con l'amico X e quello in caso con lo Y, appena conosciuti, entrambi cronologicamente antecedenti a quello orale con quest'ultimo nel bagno della Fortezza la sera del fatto, prima dei balli e del gioco sul toro meccanico”. E a seguire: reiterate considerazioni riguardanti l'atteggiamento ambivalente della ricorrente nei confronti del sesso, insinuazioni sullo stato di salute mentale, apprezzamenti sulle scelte artistiche e culturali, in particolare sulla scelta di interpretare il ruolo di una prostituita in una pièce teatrale. La sentenza di appello diveniva definitiva in quanto la Procura Generale di Firenze rinunciava al ricorso in cassazione. Nell'agosto del 2015 veniva richiesto un intervento al presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia che, tuttavia, non riceveva alcuna risposta.
3. Il ricorso innanzi alla Cedu
Nel gennaio del 2016, veniva presentato ricorso, innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con il quale la ricorrente contestava l'inosservanza, da parte dell'autorità italiana, dell'obbligo di proteggerla adeguatamente durante e dopo il processo e di garantire la protezione del suo diritto alla vita privata e alla sua integrità personale, secondo le prescrizioni contenute negli artt., 8 e 14 della citata Convenzione. La ricorrente evidenziava che il procedimento era durato sette anni, durante il quale era stata sentita due volte nel corso delle indagini e poi altre due volte nel corso di udienze dibattimentali, sottolineando che il Presidente del Collegio aveva, a più riprese, dovuto ammonire gli otto difensori di controparte per le domande invasive e irrispettose rivolte alla donna ed attinenti alla sua vita sessuale, familiare e personale, tali da determinare una vittimizzazione riflessa, secondaria[4], rispetto a quella primaria ravvisabile nella condotta violenta e abusante degli autori del reato. Inoltre, per tutta la durata del processo, non le era mai stato garantito alcun sostegno psicologico tanto che la stessa aveva, autonomamente, dovuto cercare e trovare conforto in un centro privato per l'assistenza gratuita alle donne vittime di violenza.
4. La decisione della Corte
La Corte evidenzia che la violazione dell'art. 8 è rinvenibile in “diversi passaggi della sentenza che si riferivano alla vita personale ed intima della ricorrente”: si va dai commenti sulla bisessualità della ragazza, al riferimento alle mutandine rosse esibite dalla stessa nel corso della serata, all'attitudine ambivalente nei confronti del sesso dedotta anche dalle sue scelte artistiche, alla valutazione, fatta dalla Corte d'appello, secondo la quale la scelta di denunciare i fatti sarebbe dipesa dalla volontà di stigmatizzare e di respingere un momento di fragilità e di debolezza. Dalle espressioni usate nella pronuncia emerge non solo la palese violazione della dignità della donna ma anche la presenza latente di una cultura sessista diffusa: “il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettono i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono all'interno della società italiana e che ostacolano la protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere”[5]. La Corte ha, poi, sottolineato che il VII rapporto periodico sull'Italia del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 2017)[6] e il rapporto del 2020 del Gruppo Esperte sulla Violenza del Consiglio d'Europa (GREVIO), per il monitoraggio e l'applicazione della Convenzione di Istanbul, abbiano evidenziato la persistenza di stereotipi di genere all'interno della società italiana, oltre alla bassa percentuale di processi e di condanne per violenza nei confronti delle donne. Gli Stati sono tenuti ad “organizzare la procedura penale in modo da tutelare la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni e in particolare quella delle vittime chiamate a deporre”. Deve, in ogni caso, essere sempre garantita una “presa in carico adeguata della vittima durante la procedura penale e questo al fine di proteggerla dalla vittimizzazione secondaria[7]. E', dunque, necessario che “le autorità giudiziarie evitino di riportare gli stereotipi sessisti nelle decisioni e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria, facendo uso di affermazioni colpevolizzanti e moralizzanti idonee a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia[8]”.
5. Considerazioni conclusive
La Corte europea, pur non esprimendosi sul merito della sentenza ma sul contenuto della stessa, ha escluso la responsabilità dei giudici italiani nella conduzione delle indagini preliminari e dell'intero processo in generale ed ha anche espresso soddisfazione per il quadro legislativo italiano sulla violenza di genere facendo, in particolare, riferimento alla legge sul femminicidio (l.n. 119/2013), al cosiddetto Codice rosso (l.n. 69/2019) e al recepimento della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 2012/29/UE. Ha evidenziato, inoltre, che durante il processo sono state adottate tutte le misure atte a tutelare la donna: era stato inibito l'ingresso in aula dei giornalisti, vietate le riprese audio e video, evitati i contatti diretti tra la ricorrente e gli imputati, le deposizioni acquisite secondo le regole codicistiche. Ciononostante, le autorità italiane non hanno protetto la giovane donna dalla vittimizzazione secondaria durante tutto l'arco di durata del procedimento in cui la formulazione della sentenza ha avuto un ruolo fondamentale soprattutto in considerazione del suo carattere pubblico. Molti commenti e molte valutazioni riportati in sentenza sono da considerarsi deplorevoli e privi di qualsivoglia giustificazione: “gli obblighi positivi di proteggere le presunte vittime di violenza sessuale richiedono un dovere di protezione della loro immagine, della loro dignità e della loro vita privata anche con la non divulgazione di informazioni e di dati personali non attinenti i fatti”. La facoltà del giudice di esprimersi liberamente, incontra il limite dell'obbligo di proteggere l'immagine e la vita privata delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario[9].
Per le suddette ragioni, la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia al risarcimento di euro dodicimila, per danno morale, a favore della donna.
[1] “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
[2] “La Cour est convaincue que les poursuites et les sanctions pénales jouent un rôle crucial dans la réponse institutionnelle à la violence fondée sur le genre et dans la lutte contre l’inégalité entre les sexes. Il est dès lors essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice”.
[3] Corte d'appello di Firenze, II sezione penale, 4 marzo 2015, depositata in cancelleria il 3 giugno 2015
[4] Secondo la Direttiva 2012/29/UE, norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati : “le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e di protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse a tale violenza”. La stessa direttiva individua, poi, due tipologie di vittimizzazione secondaria: la prima si verifica quando la vittima subisca conseguenze dannose proprio a seguito del procedimento penale conseguente alla denuncia; la seconda si manifesta quando a seguito della denuncia si verifichi il rischio, per la persona offesa, di essere sottoposta alle stesse condotte violente già subìte in precedenza.
[5] “le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d’un cadre législatif satisfaisant “
[6] La Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CEDAW) è stata adottata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 ed è entrata in vigore in Italia nel 1985.
[7] Nella sentenza Y. c. Slovenia, la Corte ha affermato che: “nel corso del procedimento penale per asserite aggressioni sessuali nei confronti della ricorrente, lo Stato non aveva offerto sufficiente protezione al diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e, in particolare, della sua integrità personale durante il suo controinterrogatorio condotto dall'imputato”.
[8] "Il est essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d'exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice”.
[9] “les obligations positives de protéger les victimes présumées de violences sexistes imposent également un devoir de protéger l’image, la dignité et la vie privée de celles-ci, y compris par la non-divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. Cette obligation est par ailleurs inhérente à la fonction judiciaire et découle du droit national (…) ainsi que de différents textes internationaux (...). En ce sens, la faculté pour les juges de s’exprimer librement dans les décisions, qui est une manifestation du pouvoir discrétionnaire des magistrats et du principe de l’indépendance de la justice, se trouve limitée par l’obligation de protéger l’image et la vie privée des justiciables de toute atteinte injustifiée”.
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