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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 04/03/2021 Scarica PDF

Sistema di informazione creditizio tra diritto di iniziativa economica e tutela della dignità: è un reale conflitto?

Mauro Zollo, Avvocato in Napoli


Nota a Cass. Civ. Sez. I, ord. 368/2021

   

La predisposizione e la conservazione di una banca dati aziendale contenente informazioni sui propri partners commerciali e, indirettamente, su soggetti che intrattengano rapporti con questi ultimi, non può limitarsi a rispettare canoni di correttezza formale e di verità storica. Bensì, ai fini della sua liceità sotto il profilo della tutela della privacy, deve anche corrispondere a criteri di pertinenza dei dati raccolti, che debbono quindi essere indispensabili e strettamente correlati all’esercizio dell’attività economica.

La prima sezione della Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza numero 368 del 2021, individua i precisi limiti che la ricorrente prassi imprenditoriale di organizzare banche dati contenenti informazioni sulla solidità patrimoniale e l’affidabilità di altri soggetti economici incontra, e che sono rappresentati dalla correttezza, ma anche dalla pertinenza quali canoni legali di trattamento dei dati personali.

Nel caso in esame, infatti, la banca dati conservata a fini aziendali dalla società resistente includeva non solo informazioni riferibili al suo diretto partner commerciale ma anche riconducibili a soggetti terzi, altre società le cui esposizioni debitorie venivano ricavate grazie alla trascrizione in pubblici registri di domande revocatorie, trattandosi pertanto di informazioni pubbliche.

Tali società terze, quindi, agivano in giudizio chiedendo la cancellazione dei propri dati personali dal sistema di informazione creditizio, oltre che il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in ragione dell’illecito trattamento dei dati personali.

Viene allora in rilievo il delicato confronto tra asserite esigenze di tutela della riservatezza, che trovano fondamento normativo nel nucleo generale di salvaguardia dei diritti della personalità (articolo 2 della Costituzione) e a livello legislativo ordinario nel decreto legislativo numero 196 del 2003 (cosiddetto Codice della Privacy) e il diritto di iniziativa economica, pure tutelato a livello costituzionale dall’articolo 41 della Carta.

Infatti, la difesa della società resistente, sin dal primo grado di giudizio, si è incentrata sulla natura pubblicamente ricavabile dei dati raccolti, come detto rinvenibile da chiunque nei pubblici registri di trascrizione delle domande giudiziali di azioni revocatorie, e sulla circostanza concreta che tali dati non erano stati assolutamente trattati, essendosi tale società limitata a raccoglierli e a conservarli.

Proprio in primo grado il Tribunale di Bologna aveva accolto le ragioni della società convenuta, rigettando integralmente le domande attoree, sul presupposto appunto della natura pubblica dei dati raccolti, non successivamente manipolati e in alcun modo trattati.

Tuttavia, la Corte di Cassazione censura tale impostazione, reputando non soddisfacente un mero vaglio di correttezza dei dati personali organizzati nella banca dati, e sottolineando la necessità di valutare anche la pertinenza che i dati personali raccolti rivestono rispetto al concreto esercizio dell’attività imprenditoriale cui la banca dati è stata preordinata.

Si tratta, dunque, di valorizzare anche il criterio della pertinenza dei dati personali, e non soltanto quello della correttezza. La pertinenza può essere definita come la rispondenza dei dati raccolti alla finalità perseguita, tenendo in considerazione le caratteristiche che il trattamento lecito dei dati personali deve osservare, a mente dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 196 del 2003.

Pertanto, la circostanza che siano raccolti dati pur pubblici non è condizione di per sé sufficiente ai fini della legittimità del trattamento dei dati: ciò, sebbene non esplicitato nell’ordinanza in esame, appare ricavabile in via anche sistematica, sol che si pensi alla fondamentale rilevanza che lo stesso articolo 11, comma 1 lettera b), conferisce alla determinatezza e alla esplicitazione degli scopi della raccolta e registrazione dei dati, proprio al fine di evitare che i dati personali rimangano in circolazione a lungo e in massa pur senza una meritevole finalità.

Del resto, il canone della pertinenza appare in grado di consentire anche un vaglio indirettamente sulla ragionevolezza, in termini di tempo e di numero, dei dati raccolti: la tutela degli interessi creditori di una azienda non può che basarsi, infatti, su dati cronologicamente attuali e che siano in numero tale da risultare gestibili in rapporto alle dimensioni e al volume dei traffici economici dell’azienda stessa, con la conseguenza che, al di fuori di detti termini di ragionevolezza, i dati raccolti risulterebbero ultronei rispetto ai fini, agli scopi di tutela commerciale e creditizia perseguiti (si pensi a dati riguardanti esposizioni debitorie di vari decenni fa, a fronte del risanamento completo del soggetto economico cui i dati si riferiscono…).

Vi è, adesso, da chiedersi se la soluzione interpretativa indicata dalla Corte di Cassazione si ponga davvero in conflitto con la libertà di iniziativa economica, o, meglio, se veramente si denoti un conflitto tra diritti della personalità (riservatezza dei dati personali) e libertà di impresa risolto in favore della salvaguardia dei primi, a limitazione della seconda.

La risposta che qui si propone è negativa: la valorizzazione, da parte della Corte di Cassazione, del requisito della pertinenza dei dati inclusi nel sistema informativo creditizio di una impresa appare piuttosto in sintonia con gli scopi perseguiti dal soggetto economico stesso a salvaguardia del proprio credito, comunque libero, se interessato, di dimostrare che gli eventuali crediti vantati dai propri partners commerciali verso terzi giustificano la raccolta di informazioni concernenti anche questi ultimi, rimanendo pertanto nell’alveo della pertinenza.

In conclusione, si è inteso dar conto dell’insufficienza che, ai fini della valutazione di legittimità del trattamento dei dati personali, riveste il canone della completezza, essendo altresì fondamentale vagliare la pertinenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti, nel caso in esame con peculiare riguardo all’organizzazione di un sistema di informazione creditizia privato da parte di una impresa.


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