ProcCivile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 24/06/2020 Scarica PDF
La sospensione straordinaria dei termini e il rinvio delle udienze nella prima e nella seconda fase del COVID-19
Eugenio Dalmotto, Professore di diritto processuale civile nell'Univesità degli Studi di TorinoSommario: 1. Premessa: dal lockdown alla ripartenza. – 2. La rapida evoluzione della normativa processuale emergenziale. – 3. L’art. 83 del Cura Italia e due le fasi previste per il contenimento del virus e il ritorno alla normalità. – 4. La prima fase: il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili. – 5. (Segue): i termini procedurali sospesi. – 6. (Segue): la rideterminazione delle scadenze processuali. – 7. La prima e la seconda fase: le misure disposte dai capi degli uffici. – 8. (Segue): la facoltà di rinvio delle udienze a dopo l’emergenza. – 9. (Segue): la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti. – 10. Gli atti processuali compiuti prima della scadenza del termine. – 11. L’estensione della disciplina emergenziale agli Adr.
1. Premessa: dal lockdown alla ripartenza
L’epidemia ha colpito al modo di un incendio che, dopo aver covato a lungo nel chiuso, divampa fuori all’improvviso e con violenza. La progressione iniziale è stata rapida, obbligando il legislatore a reagire al contagio con il blocco quasi totale di ogni attività economica e sociale, tra cui quella giudiziaria, dapprima su base comunale, poi regionale e immediatamente dopo su tutto il territorio nazionale. È seguita una fase di stasi, più volte prorogata, in cui il motore ha girato al minimo, giusto per assicurare l’indispensabile. Ora siamo nella fase del riavvio, in cui i momenti peggiori sembrano superati e nella quale, tra timori e cautele, dovrebbe assistersi al graduale ritorno alla normalità. Per quanto, c’è da scommettere, non tutto tornerà come prima e qualche cambiamento finirà inevitabilmente per consolidarsi.
Il 12 maggio sono ripartiti i termini processuali, sospesi, in tutta Italia, dal 9 marzo 2020.
Le udienze, che in quell’intervallo non si sono potute tenere, si sono anch’esse riattivate, eventualmente adottando modalità di svolgimento a distanza e salva comunque la facoltà dei capi degli uffici di disporne o consentirne il rinvio a dopo il periodo emergenziale.
Nelle pagine seguenti ci si occuperà per l’appunto della sospensione straordinaria dei termini del processo civile disposta dalla legislazione dell’emergenza, nonché del rinvio delle udienze ad esso correlato, senza peraltro addentrarci nella giungla delle eccezioni, che hanno interessato i procedimenti per i quali ogni dilazione è da escludere.
Ma, innanzi tutto, bisogna riassumere il succedersi e il contenuto della legislazione qui di interesse, il cui indice di mutazione è pari, se non superiore, a quello, subdolo, del virus, per non dire poi delle molte varianti, delle quali non si potrà dare conto se non per cenni, dovute agli innumerevoli protocolli e linee guida adottati a livello locale.
2. La rapida evoluzione della normativa processuale emergenziale
La primissima disciplina sulla sospensione dei termini e il rinvio delle udienze è stata dettata dall’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il «Decreto Emergenza».
In questo primo decreto si disponeva tra l’altro, per i soggetti con residenza o sede operativa ovvero con attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui alla zona rossa originariamente individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020[1], la sospensione, dal 22 febbraio al 31 marzo 2020, dei «termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione», compresi i «termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali», nonché, in generale, la sospensione dei termini «di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali». Erano inoltre rinviate d’ufficio, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto sino a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari della già menzionata prima zona rossa, come pure venivano rinviate secondo il medesimo schema le udienze dei processi con parti o difensori residenti o aventi sede nei medesimi luoghi. Tali previsioni, di contenuto alquanto ampio, dettate evidentemente dall’esigenza di provvedere con urgenza ma per un territorio limitato, ricalcavano quasi testualmente quelle contenute in altra e precedente legislazione emergenziale, emanata in relazione ad alcuni eventi non lontani, di carattere tellurico[2].
Diffondendosi, purtroppo, l’epidemia, a breve distanza di tempo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 rimodulava le aree di intervento, ricomprendendo in una seconda zona rossa tutti i comuni della regione Lombardia e tutti i comuni di alcune province dell’Emilia-Romagna, del Piemonte e del Veneto[3]. Ciò comportava, dal 9 marzo 2020, l’estensione a questa nuova zona di tutte le previsioni contenute nell’art. 10 del Decreto Emergenza, che conteneva, al comma 18°, una clausola di adeguamento territoriale.
Il giorno dopo, precipitando fulmineamente la situazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 disponeva l’applicazione delle misure del Decreto Emergenza, sino ad allora contenute su base locale, a tutto il territorio nazionale.
Ma nel frattempo, giocando d’anticipo, era già intervenuto, con decorrenza proprio dal 9 marzo 2020, il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il «Decreto Giustizia»[4], che, agli artt. 1 e 2, riordinava organicamente la materia dell’amministrazione della giustizia. In particolare, l’art. 1 di tale decreto disponeva, sino al 22 marzo 2020, il differimento delle udienze dei procedimenti civili e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto, mentre l’art. 2 dotava i capi degli uffici del potere di adottare misure, negli ambiti di competenza e secondo i criteri indicati, per lo svolgimento dell’attività permessa nel periodo di sospensione nonché in una fase successiva, prevista dal 23 marzo fino al 31 maggio 2020.
Subito dopo, a distanza di appena una decina di giorni, la materia è stata ridisciplinata dall’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[5], il «Cura Italia», che, tenuto fermo il 9 marzo come dies a quo, indicava il 15 aprile come nuovo dies ad quem per la sospensione dei termini e per il rinvio necessario delle udienze il 15 aprile 2020. Seguendo lo schema dell’articolazione in fasi già tracciato dal Decreto Giustizia, il legislatore ha inoltre disposto che al periodo di sospensione faccia seguito una seconda fase, il cui esaurimento era inizialmente previsto per il 30 giugno 2020. Come precisato nella relazione illustrativa, oltre a prorogare, in ragione del rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto, al 15 aprile e al 30 giugno il termine rispettivamente assegnato alle due fasi, l’art. 83 del Cura Italia ha in tal modo inteso assorbire il contenuto degli artt. 1 e 2 del Decreto Giustizia, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti opportuni per chiarirne l’effettiva portata applicativa e con le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.
In meno di un mese, il legislatore è poi tornato sulla disciplina del Cura Italia, modificandola in due distinte occasioni[6].
L’art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il «Decreto Liquidità», ha infatti prorogato il termine del 15 aprile fino all’11 maggio 2020, che così è diventato l’ultimo giorno della prima fase.
L’art. 3, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, il «Decreto Intercettazioni», ha invece spostato al 31 luglio 2020 la scadenza della seconda fase, segnalandosi pure perché la sua lettera c) ha vietato ai giudici di tenere fuori dai locali del proprio ufficio giudiziario le udienze per le quali sia consentito lo svolgimento da remoto.
Il Cura Italia è stato infine convertito, apportando significativi cambiamenti, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27[7], che ha aggiunto alcune norme in tema di procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione e una specifica disciplina per il procedimento di mediazione, non mancando di estendere agli arbitrati rituali, con la clausola di compatibilità, le disposizioni contenute nell’art. 83. L’art. 1, comma 2°, della ricordata legge di conversione ha inoltre espressamente abrogato tanto il Decreto Emergenza quanto il Decreto Giustizia, disponendo peraltro che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla loro base. Ciò non ha prodotto effetti pratici apprezzabili per quanto riguarda gli artt. 1 e 2 del Decreto Giustizia, rispetto a cui l’art. 83 del Cura Italia costituisce una sorta di legge di interpretazione autentica, che ne conferma, con una accezione più lata, la sostanza. Né ha comportato conseguenze in rapporto all’estensione, dapprima alla seconda zona rossa e poi a tutto il territorio nazionale, dell’art. 10 Decreto Emergenza, che sarebbe dovuta avvenire a partire dal 9 marzo 2020 e deve quindi ritenersi assorbita dalla parallela entrata in vigore del Decreto Giustizia. Uno spazio per la clausola di salvaguardia è però da riconoscere in rapporto ai soggetti con residenza o sede nella prima zona rossa, per i quali il dies a quo della sospensione dei termini processuali deve continuare ad essere identificato nel 22 febbraio 2020 e quello del rinvio delle udienze dalla data di entrata in vigore del decreto, ricongiungendosi poi, dal 9 marzo 2020, con l’ordinario regime dettato dal Decreto Giustizia e dopo dal Cura Italia.
3. L’art. 83 del Cura Italia e due le fasi previste per il contenimento del virus e il ritorno alla normalità
Come si è visto, il tema da approfondire è il risultato di successive estensioni e sovrapposizioni, nonché di proroghe, modifiche e integrazioni, che si rispecchiano nell’attuale testo dell’art. 83 del Cura Italia.
L’intervento emergenziale ha peraltro coerentemente mantenuto, dal Decreto Giustizia ad oggi, una struttura articolata in due fasi.
La prima fase, dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020, si è tradotta in un generalizzato rinvio ex lege delle udienze ad una data successiva al termine di tale intervallo ed in una altrettanto generalizzata sospensione, durante il medesimo periodo, dei termini processuali. Tali previsioni non hanno peraltro trovato applicazione in una serie tassativa di materie connotate da particolare delicatezza ed urgenza[8], e, in genere, in «tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti», per i quali doveva essere pronunciata una dichiarazione di urgenza da parte dell’autorità giudiziaria. Per l’attività non rinviata né sospesa, era in ogni caso attribuito ai capi degli uffici il potere di adottare le misure organizzative idonee al contrasto dell’epidemia ed in particolare a scongiurare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.
L’altra fase, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, oltre a confermare il descritto potere anche in relazione all’attività destinata a riprendere, ha attribuito ai capi degli uffici la possibilità di disporre il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 delle udienze (se relative a cause diverse da quelle per le quali il meccanismo del rinvio era escluso già nella prima fase). Il che, saldandosi con la sospensione feriale dei termini, comporta, nella grande maggioranza dei casi, l’approdo a una data necessariamente successiva al 31 agosto 2020[9].
4. La prima fase: il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili
Iniziando dalla misura che, nell’immediato, ha avuto il maggior impatto, l’art. 83 ha disposto, nei suoi primi due commi, per la prima fase, ossia tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 (data individuata tenuto conto della proroga disposta del Decreto Intercettazioni), che le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate al periodo successivo e che i termini per il compimento di qualsiasi atto di tali procedimenti fosse sospeso.
L’art. 83, comma 2°, ha in proposito precisato che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo» e, colmando una lacuna del Decreto Giustizia, ha specificato che, «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». Per tutelare la parte nei confronti decorra un termine a ritroso, il legislatore ha così giustamente optato per un meccanismo tale da consentire il decorso integrale del termine al di fuori del periodo di sospensione e che ricalca quello del comma 3° dell'art. 164 c.p.c., tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza.
Salvo diverse disposizioni organizzative dei capi degli uffici, che, come vedremo, non sono mancate, di per sé queste regole non impedivano il deposito, fuori udienza, di tutti gli atti processuali che le parti, gli ausiliari o i giudici intendessero comunque compiere. E pertanto, al fine di limitare gli accessi fisici in cancelleria, il legislatore ha disposto, sia per la prima sia per la seconda fase, l’obbligo, negli uffici a ciò abilitati, di procedere ai depositi esclusivamente in via telematica, come pure di assolvere esclusivamente con modalità informatiche al pagamento del contributo unificato nonché dell'anticipazione forfettaria dei diritti di cancelleria.
Né, ovviamente, è stata mai preclusa la possibilità per i difensori di porre in essere atti finalizzati al successivo compimento di atti processuali, come ad esempio raccogliere la procura alle liti, in relazione alla quale il comma 20°-ter, ha introdotto, sino alla cessazione delle misure di distanziamento sociale, un meccanismo diretto alla massima semplificazione, che consente il ricorso ai soli strumenti di comunicazione elettronica.
5. (Segue): i termini procedurali sospesi
La formula adottata nel comma 2° dell’art. 83 per individuare l’ambito di applicazione della sospensione, riferendosi ai termini per il compimento degli atti di ogni procedimento civile, ricomprende inequivocabilmente ogni procedimento, salvo ovviamente il coordinamento con le esclusioni disposte dal comma 3°. Tanto la giurisdizione contenziosa quanto quella volontaria, come pure i procedimenti di esecuzione forzata o concorsuali, che nel loro complesso appartengono al genere dei procedimenti civili, sono stati pertanto senz’altro investiti dall’effetto sospensivo previsto dalla legge.
Ma, dato che la previsione originariamente contenuta nel Decreto Giustizia aveva suscitato alcuni interrogativi, il legislatore ha ritenuto di dover esemplificativamente soggiungere che dovevano intendersi di conseguenza sospesi «i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». In tal modo, si è certamente raggiunto l’obiettivo, esplicitato nella relazione illustrativa, di rendere chiara l'amplissima portata che la sospensione disposta in funzione emergenziale doveva avere, ancorché residui qualche incertezza interpretativa, specie con riguardo ai termini di prescrizione e decadenza dei diritti legati all’esercizio di una azione, peraltro superabile proprio in ragione dell’evidente volontà legislativa di estendere al massimo l’effetto sospensivo.
Così, nel quadro della sospensione dei termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi esecutivi, può essere agevolmente risolto l’interrogativo in ordine all’applicabilità della sospensione anche al termine di novanta giorni di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c., destinato a scadere se l’esecuzione forzata non viene iniziata. Se infatti è vero che, limitandosi ad intimare al debitore di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo, il precetto non costituisce un atto del procedimento di esecuzione in senso stretto, è però altresì vero che il suo mancato decorso condiziona l’instaurazione di un procedimento esecutivo ed è dunque indubbiamente ricompreso tra i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi, espressamente considerati sospesi dal legislatore. In altre parole, è sospeso il termine acceleratorio entro il quale deve essere proposto l’atto introduttivo del procedimento esecutivo, che di riflesso sospende il termine di efficacia del precetto.
Un ragionamento analogo si deve poi svolgere per i termini, questa volta di tipo dilatorio, che fissino il momento a partire dal quale diviene possibile proporre la domanda giudiziale. Pertanto, quando sia obbligatorio a pena di improcedibilità del successivo giudizio che decorra il termine di durata massima di una fase preliminare volta alla composizione stragiudiziale della lite, tale termine è da considerare sospeso, trattandosi in realtà di un termine per instaurare la causa. Questa regola trova evidente applicazione, tra l’altro, quando l’accesso al giudice sia condizionato da una domanda di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o da una domanda di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162. In tale eventualità, infatti, per procedere in sede giudiziale, l’art. 5, comma 1°-bis del decreto legislativo e dell’art. 3, comma 1°, del decreto-legge, prescrivono, quando il fallimento del tentativo di conciliazione non risulti altrimenti, il decorso dei termine di tre mesi fissato dall’art. 6, comma 1°, del primo e 2, comma 2°, lettera a), del secondo. Del resto, le medesime conclusioni possono essere raggiunte anche a partire dal comma 20° dell’art. 83, secondo cui nelle mediazioni e nei procedimenti di negoziazione assistita di cui si è detto, come pure in tutti gli altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, se introdotti o già pendenti tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, sono sospesi tutti i termini, ivi compresi quelli di durata massima, che, come anticipato, possono condizionare l’instaurazione della causa davanti al giudice.
Né, stante l’evidente sforzo del legislatore di contrastare ogni possibile lettura restrittiva, si può pensare di limitare l’effetto sospensivo ai soli termini processuali in senso stretto, che implicano la previa pendenza di un giudizio, quanto meno in una fase o un grado precedente. Una tale interpretazione potrebbe essere in astratto compatibile con l’espressa previsione della sospensione dei termini per impugnare ed anche con quella dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, posto che ve possono essere di quelli che implicano lo svolgimento di una precedente fase sommaria o cautelare, come nell’ipotesi dell’opposizione a decreto ingiuntivo, del giudizio dopo la sospensione dell’esecuzione o di quello dopo l’emissione di provvedimento cautelare. Tuttavia, oltre a contrastare con la ratio dell’intervento legislativo, ciò trascurerebbe la norma di chiusura contenuta nell’ultima parte del primo periodo del comma 2° dell’art. 83, a tenore della quale, nella prima fase, sono sospesi, «in genere, tutti i termini procedurali», nella cui larghissima nozione finiscono per ricadere anche i termini di efficacia del precetto o di durata massima della fase conciliativa prodromica alla possibilità di un successivo giudizio.
Il problema più delicato, su cui permangono alcune difficoltà ricostruttive, sorge ad ogni modo quando la proposizione della domanda giudiziale, più che essere condizionata da un termine acceleratorio o dilatorio di carattere procedurale, sia legata alla circostanza dell’imminente scadenza di un termine sostanziale ossia di un termine di decadenza o di prescrizione[10]. Il tema si interseca con il contenuto dell’art. 83, comma 8°. Si rinvia pertanto alla trattazione che svolgeremo in seguito relativamente alla sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili esclusivamente mediante la presentazione di una domanda giudiziale preclusa da misure organizzative disposte nel periodo emergenziale dai capi degli uffici.
6. (Segue): la rideterminazione delle scadenze processuali
Quanto alle modalità operative, coordinando il rinvio delle udienze con il sistema della sospensione dei termini, oggi introdotto in via straordinaria, ma ben conosciuto dalla classe forense in forza della sua sperimentata applicazione nel periodo feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il legislatore è riuscito a coprire quasi tutto lo spettro delle possibilità configurabili.
Iniziando dai termini di legge, essi si calcolano a numero di giorni (e raramente a mesi o per anno).
Il calcolo può essere in avanti o a ritroso ed in questo secondo caso andando all’indietro rispetto ad un dies a quo, normalmente corrispondente alla data di una udienza fissata dal giudice o, quando il giudizio è introdotto per atto di citazione, dalla parte attrice. Così, prendendo ad esempio due ipotesi frequenti, il termine per il deposito delle comparse conclusionali è, salvo possibile abbreviazione, in avanti di sessanta giorni rispetto all’udienza di precisazione delle conclusioni; mentre quello per la costituzione in cancelleria della parte convenuta è di venti giorni all’indietro rispetto all’udienza di prima comparizione indicata dalla parte attrice in atto di citazione o come differita con decreto dal giudice oppure, nel processo del lavoro, è di dieci giorni prima rispetto all’udienza di discussione fissata dal giudice.
Ciò posto, le regole dettate dalla legislazione emergenziale trovano applicazione assai semplice.
Se il calcolo è in avanti, nel periodo di sospensione, vale a dire tra il 9 marzo (il 22 febbraio per i residenti nell’originaria zona rossa) e l’11 maggio 2020, i termini processuali non possono avanzare. Il loro decorso riprende il 12 maggio 2020, data a partire dalla quale riprendono a consumare tutti quei giorni che nel periodo di sospensione non erano potuti scorrere.
Se il calcolo è all’indietro, il comma 2° dell’art. 83 dispone che è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentire il rispetto del periodo di sospensione. Quindi, tornando all’esempio del termine che decorre all’indietro rispetto alla prima udienza indicata dalla parte attrice o fissata dal giudice, quest’ultimo deve spostarla in avanti, disponendo il relativo rinvio, in modo tale che il termine calcolato a ritroso dall’udienza così rideterminata non rimanga nel periodo di sospensione.
Qualora poi il termine non sia l’effetto di un calcolo, né in avanti né all’indietro, ma sia stato indicato dal giudice a data fissa, come può accadere ex art. 175, comma 2°, c.p.c., quando cada all’interno del periodo di sospensione, il suo rinvio è doveroso, analogamente a quanto del resto espressamente previsto per le udienze, in relazione alle quali il comma 1° dell’art. 83 dispone il rinvio d'ufficio a data successiva all’11 maggio 2020.
Resta dunque solo il caso del termine indicato a data fissa dal giudice per una data successiva alla scadenza.
Nell’ipotesi in esame, il periodo di sospensione non incide, salvo ovviamente il potere discrezionale del giudice di prorogare ex art. 154 c.p.c., se non ancora scaduti, i termini concessi. Diversamente da quanto accade per i termini che sono l’effetto di un calcolo, non si deve cioè aggiungere alla scadenza un numero di giorni corrispondente a quelli interessati dalla sospensione. Il che, oltre ad essere coerente con quanto è pacificamente ritenuto per la materia della sospensione feriale, appare perfettamente logico. Basti al riguardo considerare che il termine indicato a data fissa dal giudice non è vincolato ad una durata indicata dalla legge (se lo fosse non sarebbe un termine a data fissa, ma dipenderebbe da un calcolo) né ad una durata che discende da un accordo vincolante di tipo negoziale (come avviene per i termini sostanziali che risultino dall’incontro della volontà delle parti). Quindi, le parti non hanno il diritto a conservare la durata che il termine processuale avrebbe dovuto avere al netto del periodo di sospensione. Ovviamente, il giudice è senz’altro libero di prorogare il termine indicato a data fissa, assicurando così alle parti un lasso di tempo equivalente a quello in origine programmato. Ma, se non lo fa, significa che ritiene adeguato il tempo concesso anche a fronte delle difficoltà che le parti possano aver incontrato, durante il periodo emergenziale, per utilizzarlo pienamente.
7. La prima e la seconda fase: le misure disposte dai capi degli uffici
Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 83, ai commi 1° e 2°, sono state misure per così dire di default, operanti direttamente per legge durante tutta la prima fase, salvo che per le ipotesi espressamente previste al comma 3°, su tutto il territorio nazionale.
Sin dall’inizio, insieme ad esse il legislatore ha disposto, non solo in relazione all’attività non sospesa nella prima fase ma anche per la seconda fase, che, ai sensi del comma 11°, durante il periodo emergenziale il deposito degli atti e dei documenti nonché il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria dei diritti di cancelleria potesse avvenire esclusivamente in forma telematica. In sede di conversione del decreto-legge, poi, il comma 11°-bis ha esteso alla Cassazione la possibilità del deposito telematico; il comma 12°-quinquies ha disposto che le deliberazioni collegiali dei magistrati possano essere assunte mediante collegamenti da remoto; il comma 20°-ter ha introdotto una modalità semplificata di rilascio della procura alle liti che consente di evitare l’incontro fisico tra avvocato e cliente ai fini della sottoscrizione e dell’autentica.
Sia per l’attività nella prima fase, sia per la seconda fase, l’art. 83, ai commi 5°, 6° e 7°, ha inoltre attribuito ai capi degli uffici giudiziari un’ampia gamma di poteri discrezionali, sia di tipo strettamente organizzativo sia di tipo derogatorio rispetto alle normali regole del codice di rito, con la possibilità di ricorrere a modalità alternative di svolgimento a distanza delle attività processuali. Tali poteri sono specificamente volti ad «evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone». Né, in questo quadro, sono mancate misure drastiche, come quella, adottata dal Presidente del Tribunale di Torino[11], di impedire, vietandoli e comunque facendoli rigettare dal sistema informatico, i depositi, anche solo telematici, degli atti non ricadenti nelle materie previste nell’art. 83, comma 3°, o per i quali non fosse intervenuta la dichiarazione di urgenza prescritta da tale disposizione. Una misura da ritenere consentita in forza del comma 7°, lettera c), dove si prevede che l’accesso ai servizi possa essere regolamentato, e quindi anche limitato, al fine di evitare «forme di assembramento», quali quelle temute per la lavorazione delle richieste veicolate dal deposito telematico, che, stante il mancato consenso ministeriale alla gestione da remoto dei registri di cancelleria per irrisolti motivi di sicurezza nella trasmissione dei dati, «presuppone la presenza fisica del personale amministrativo»[12].
Senza poterci soffermare sulle misure in questione, tra le quali si annovera la possibilità di sostituire le normali udienze in presenza con quelle telematiche o a trattazione scritta, si segnala che per la seconda fase, il comma 6°, dell’art. 83, ha previsto che i capi degli uffici possano rinviare ex comma 7°, lettera g), le udienze di tutti i procedimenti non ricompresi nel comma 3° a dopo la fine di tale fase e cioè a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che per procedimenti indicati al comma 3°. Tale potere di ulteriore rinvio può essere esercitato direttamente dai capi degli uffici, ma non sembra vietato, e pare anzi preferibile, che sia rimesso ai singoli giudici, indicate ex lettera d) le linee guida per la fissazione delle udienze e nel quadro, ove occorra, della più minuta regolamentazione eventualmente affidata ai presidenti di sezione.
8. (Segue): la facoltà di rinvio delle udienze a dopo l’emergenza
L’utilizzo, perdurando l’emergenza sanitaria, della facoltà di rinvio delle udienze a data successiva alla fine della seconda fase ai sensi dell’art. 83, comma 6°, ossia a dopo il 31 luglio 2020, tanto maggiore quanto minore sia il ricorso alle alternative informatiche[13], non suscita particolari considerazioni se non che, saldandosi con il periodo della sospensione feriale, intercorrente dal 1° al 31 agosto, rimette le cause rinviate ad un orizzonte temporale molto lontano, in cui sarà molto difficile rimediare ai danni prodottisi.
Da un punto di vista strettamente processuale, ad ogni modo, tali rinvii non destano problemi interpretativi differenti da quelli posti dal rinvio a data successiva all’11 maggio 2020 di cui all’art. 83, comma 1°. Come il rinvio a dopo l’esaurimento della prima fase, il rinvio dell’udienza a data successiva all’esaurimento della seconda fase comporta anche il parallelo differimento, di un pari numero di giorni, del termine eventualmente collegato all’udienza. Può però essere rilevato che, mentre nel primo caso il rinvio era disposto direttamente dalla legge, nel caso ora in esame deve trovare giustificazione nelle misure disposte ex comma 7°, lettera g), dal capo dell’ufficio e quindi o in un suo diretto provvedimento o nelle linee guida che abbia pronunciato. Qualora ciò non avvenga, il rinvio disposto dal giudice appare ingiustificato e ciò, pur non producendo effetti sulla regolarità del processo, potrebbe rilevare sul piano disciplinare.
Tanto i rinvii ai sensi dell’art. 83, comma 1°, quanto quelli disposti ex lettera g) del comma 7°, ricadono infine nell’ambito di applicazione del comma 10° della medesima disposizione, dove si dispone che, per i procedimenti così rinviati, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020 ai fini del computo della lunghezza del procedimento di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sull’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. I rinvii disposti a causa dell’emergenza epidemiologica rilevano dunque, ai fini dell’equa riparazione per le eccessive durate processuali, solo per la parte successiva al 31 luglio 2020.
9. (Segue): la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti
Un discorso a parte merita l’art. 83, comma 8°, secondo cui, qualora i provvedimenti disposti dai capi degli uffici giudiziari nella prima e nella seconda fase «precludano la presentazione della domanda giudiziale», è altresì «sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi»[14].
I casi a cui il legislatore si riferisce sono numerosi. Per la decadenza si può pensare all’impugnazione di una delibera assembleare, sia essa di una società o di un condominio, all’impugnazione dell’esclusione di un socio, all’azione di disconoscimento della paternità, all’azione possessoria. Per la prescrizione si immagini l’azione revocatoria o l’azione di annullamento di un contratto.
La disposizione si presenta, peraltro, di rara applicazione.
Per la prima fase, la norma non era infatti necessaria, in quanto, come la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di chiarire con riferimento alla sospensione feriale[15], se sono sospesi i termini processuali, debbono considerarsi sospesi anche i termini di decadenza di diritti che possano essere esercitati esclusivamente mediante la proposizione della domande giudiziali ovvero, come è logico, sono sospesi i termini di proposizione delle domande stragiudiziali ante causam che costituiscano condizione di procedibilità delle domande giudiziali necessarie per l’esercizio di diritti[16]. E se ciò è da ritenere per la decadenza, altrettanto è da dire per la prescrizione, quanto meno quando la sua scadenza, entro o a ridosso del periodo di sospensione dei termini processuali, sia tale da rendere difficoltoso l’esercizio del diritto.
Per la seconda fase, poi, pare difficile individuare le circostanze in cui la domanda giudiziale non possa essere presentata.
La principale ipotesi preclusiva sembra invero essere quella determinata dal blocco imposto all’attività degli ufficiali giudiziari, che può impedire la notificazione dell’atto di citazione ai destinatari privi di un indirizzo di posta elettronica certificata[17]. Non si può però trascurare il caso in cui non sia consentito, nemmeno telematicamente, il deposito degli atti in cancelleria, che sbarra la strada ai procedimenti introdotti da ricorso[18]. Questa eventualità potrebbe realizzarsi in conseguenza diretta della proibizione impartita del capo dell’ufficio, sull’esempio delle misure di cui si è in precedenza riferito, di depositare telematicamente gli atti non urgenti[19], dato che i ricorsi diretti ad evitare una prescrizione o decadenza perderebbero la necessità di essere proposti subito proprio grazie alla sospensione disposta dall’art. 83, comma 8°[20]. Oppure potrebbe costituire una conseguenza indiretta di altre misure di salvaguardia, come quelle che hanno ridotto la consistenza del personale amministrativo di presidio ed hanno pertanto contribuito alla saturazione, per mancato smaltimento, della casella di posta elettronica degli uffici, impedendo così la consegna delle buste telematiche contenenti gli atti[21].
Occorre infine tener conto che tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, e cioè la stragrande maggioranza, possono essere precedute da una domanda di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o da una domanda di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162. Né si può dimenticare che, per l’art. 5, comma 6°, del primo decreto, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale dalla data della comunicazione alle altre parti e che dallo stesso momento impedisce altresì, per una sola volta, la decadenza, che inizia a decorrere nuovamente a partire dal fallimento del tentativo di mediazione. E, analogamente, i medesimi effetti si producono, per l’art. 8 del secondo decreto, prendendo come dies a quo quello della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Sembrerebbe dunque che, laddove la proposizione della domanda giudiziale sia preclusa, il diritto possa comunque essere esercitato tramite la mediazione o la negoziazione assistita e che quindi la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza non possa operare.
Una tale lettura svuoterebbe, però, del suo residuo significato l’art. 83, comma 8°, e pertanto non può essere accolta, tanto più che nulla assicura che, nel corso di una emergenza sanitaria, sia sempre possibile compiere le formalità indispensabili per dare inizio alla mediazione o alla negoziazione assistita, senz’altro minori rispetto a quelle caratteristiche della proposizione di una domanda giudiziale, ma non inesistenti.
10. Gli atti processuali compiuti prima della scadenza del termine
In un periodo in cui sospensioni e rinvii si sono rincorrono, obbligando gli avvocati a modificare ripetutamente l’agenda degli adempimenti, non è improbabile che, se il sistema informatico di accettazione delle buste telematiche lo consente, una o entrambe le parti, per portarsi avanti, per errore interpretativo o semplicemente per disattenzione, depositino atti in anticipo rispetto alla scadenza dei termini come determinata dalla mutevole legislazione emergenziale.
Si pone allora il problema se, pentitesi, le parti possano successivamente integrare gli atti così depositati sino a quando il termine venga effettivamente ad esaurirsi.
Sul punto, non si può ignorare l’esistenza di una ricorrente giurisprudenza di merito secondo cui è da escludere che, pur nel rispetto dei termini derivanti dalla legge o fissati dal giudice, la parte possa depositare una memoria che sostituisca od integri quella depositata anticipatamente. Ciò in applicazione del principio di consumazione dei poteri, che non è espressamente statuito dal legislatore, ma che deve considerarsi immanente nell’ordinamento processuale per ragioni di ordinato svolgimento delle cause. Così, è stato ritenuto che, dovendosi assicurare una ordinata gestione del processo, il deposito della memoria istruttoria prevista dall'art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. consumi il relativo potere, con la conseguenza dell’inammissibilità di una successiva memoria, per quanto depositata nel rispetto dei termini previsti dalla legge, e dell’inutilizzabilità dei documenti ad essa allegati[22]. E la Suprema Corte ha avuto modo di riconoscere, in relazione all'ipotesi di due comparse conclusionali depositate in momenti differenti da due diversi difensori per la medesima parte, che il primo esercizio della facoltà di provvedere al deposito consumi, anche quando i termini non siano ancora scaduti, il diritto della parte di svolgere in seguito ulteriore attività difensiva[23].
Né convincono le critiche mosse all’orientamento in questione. Esse sono state fondate sulla ritenuta esistenza di un divieto, ai sensi dell’art. 152 c.p.c. (e più in generale in base ad un regola riconducibile all’art. 111 Cost.), di ricavare le preclusioni e le decadenze per implicito, aggiungendo che, comunque, l’anticipazione di una attività difensiva, seguita dalla sua modifica o integrazione nei termini originariamente fissati, non comporta la lesione del diritto di difesa della controparte, il cui potere di replica rimane intatto[24]. Tuttavia, la consumazione di un potere a seguito del suo precedente esercizio non pare facilmente assimilabile al fenomeno preclusivo o decadenziale, rispetto a cui ha natura e finalità diverse, se non altro perché impedisce di tornare su attività già compiute, anziché limitarsi ad imporre alle parti di non oltrepassare una determinata scadenza. Inoltre, benché l’altrui diritto di difesa non sembri compromesso quando l’intervento di modifica o integrazione sugli atti depositati prima intervenga a fronte di termini non ancora cronologicamente esauriti, si deve considerare che l’esigenza di assicurare l’ordinato svolgimento del processo pare non meno importante.
In ogni caso, non c’è dubbio che il deposito anticipato rispetto alla scadenza del relativo termine consumi il potere di impugnare la sentenza. Questo perché gli artt. 358 e 387 c.p.c. vietano di riproporre, anche nella perdurante pendenza del termine, l’impugnazione ormai dichiarata inammissibile ovvero improcedibile. E se è consentito reiterare solo l’impugnazione inammissibile ovvero improcedibile prima che il vizio sia dichiarato, allora il fenomeno della consumazione del potere di impugnare si realizza tutte le volte in cui esso sia stato validamente esercitato. Il che determina, come la giurisprudenza ha ripetutamente affermato, l’impossibilità di integrare l’impugnazione, dopo che sia stata proposta, con ulteriori motivi[25].
11. L’estensione della disciplina emergenziale agli Adr
Merita infine un cenno la materia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, riguardo alla quale bisogna ricordare i commi 20° e 20°-bis dell’art. 83, il primo presente ab origine e l’altro aggiunto con la conversione in legge del Cura Italia, che dettano norme sulla sospensione dei termini fino all’11 maggio 2020 nelle mediazioni ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, e negli altri procedimenti di composizione delle liti, regolando altresì, per gli incontri di mediazione, il possibile svolgimento in via telematica.
La sospensione dei termini ha interessato i procedimenti che siano stati promossi o risultassero già pendenti nella prima fase, ossia dal 9 marzo all’11 maggio 2020, rispetto ai quali, come ha precisato il legislatore, sono stati conseguentemente sospesi i termini di durata massima. Non è stato pertanto impedito, in tale periodo, di dare inizio a procedure stragiudiziali, qualora il proponente sia riuscito, nonostante l’epidemia, a depositare la relativa domanda negli organismi di composizione delle liti o a comunicarla alla controparte ove un tale deposito non occorra. Né, sebbene sino all’11 maggio 2020 risultasse sospeso il termine di durata massima, è stato impedito di portare avanti, sussistendone la volontà e le condizioni materiali, la procedura, come del resto riconosciuto dall’art. 20-bis, che, per il periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, ha autorizzato, in via generale, lo svolgimento in via telematica, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, degli incontri di mediazione, oltre a consentire, in caso di procedura telematica, la sottoscrizione dei verbali del procedimento e dell'accordo di conciliazione.
Quanto poi ai procedimenti stragiudiziali il cui espletamento costituisca condizione di procedibilità rispetto a successive domande giudiziali di diritti esercitabili solo tramite esse, è da ritenere, come anticipato a suo luogo, che, se la sospensione dei termini processuali nella prima fase determina una corrispondente sospensione dei termini di proposizione della domanda giudiziale a cui sia collegato il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, non c’è ragione di negare una pari sospensione dei termini di proposizione della pregiudiziale domanda stragiudiziale. Né, per la seconda fase, in relazione ai medesimi procedimenti, pare proibita l’applicazione analogica dell’art. 83, comma 8°, potendosi verificare il caso, ancorché poco probabile, che eventi esterni quali la chiusura degli organismi di composizione delle liti o l’interruzione del servizio postale, precludano la presentazione della domanda di risoluzione alternativa della controversia.
Specificamente riguardo alle procedure arbitrali, in sede di conversione, il legislatore ha introdotto nel comma 21° una previsione che dispone espressamente l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’art. 83 anche agli arbitrati rituali. Il che ratifica una opzione interpretativa già possibile, quanto meno per l’effetto sospensivo dei termini e per quello del rinvio automatico delle udienze, ma determina complicazioni non da poco per via della retroattività al 9 marzo 2002 ossia a una data molto anteriore rispetto a quella dell’intervento legislativo. Fortunatamente, ad ogni modo, l’incidenza di ciò sulla regolarità degli atti compiuti e degli incontri arbitrali tenuti quando né gli arbitri né le parti potevano ancora essere sicuri che si sarebbe dovuto tener conto del comma 1° e 2° del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pare alquanto difficile da far valere con una eventuale impugnazione del lodo.
Nulla è invece è stato disposto dal legislatore per l’arbitrato irrituale, per il quale dunque occorre o ritenere applicabile, in via analogica, il ricordato comma 21° o, come pare preferibile, escludere che l’art. 83 possa essere richiamato. Per tale tipo di arbitrato, in quanto fenomeno negoziale, residua pertanto solo la possibile applicazione, ai fini della valutazione dell’adempimento delle obbligazioni assunte dagli arbitri, dell’art. 3, comma 6°-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13[26]. In base ad esso, al quale non stona il nome di «Decreto Contenimento», l’osservanza delle misure contro l'emergenza epidemiologica da Covid-19, come quelle che abbiano limitato la mobilità o gli assembramenti e quindi ostacolato le riunioni, «è sempre valutata», nel solco di quanto era del resto già ricavabile dall’art. 1256 c.c., «ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
[1] Si tratta dei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, e Terranova dei Passerini nella regione Lombardia, nonché Vo' nella regione Veneto.
[2]Cfr., da ultimo, l’art. 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, relativo al terremoto del 20 e il 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché l’art. 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativo agli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo.
[3] Si tratta delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
[4] Cfr. Scarselli, Interpretazione e commento del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l’emergenza da Covid 19, in www.judicium.it, 9 marzo 2020.
[5] Cfr. Ufficio del massimario della Corte di cassazione, Relazione n. 28 del 1° aprile 2020, in www.cortedicassazione.it; Pepe, La giustizia civile ai tempi del «coronavirus», in www.ilcaso.it, 29 marzo 2020; Lombardi, Sul recente (e caotico) intervento legislativo in materia di giustizia civile, in www.judicium.it, 23 marzo 2020, pp. 1-7; Panzarola e Farina, L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, in www.giustiziacivile.com del 18 marzo 2020; Fabiani e Piccolo, Le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 nell’ambito della giustizia civile, in www.notariato.it s.d. ma immediatamente successivo al 17 marzo 2020.
[6] Cfr. Mengali, La sospensione speciale dei processi civili nell’emergenza Covid19: (non è) tutto chiaro, in www.judicium.it del 5 maggio 2020, pp. 1-7; Gramaglia, Chiusura uffici giudiziari e sospensione dei termini nel processo civile. Primo commento sulla disposizione che riguarda i termini «a ritroso», in www.judicium.it del 3 maggio 2020, pp. 1-7; Ciliegi e Cosattini, Processo civile del lavoro al tempo del coronavirus, in Lav. nella Giur., 2020, pp. 518-534; Fabiani e Piccolo, Le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 nell’ambito della giustizia civile contenute nel c.d. decreto liquidità, in www.notariato.it, s.d. ma immediatamente successivo all’8 aprile 2020.
[7] Cfr. Corea, Il diritto di difesa e di accesso alla giustizia civile ai tempi (e oltre) l’emergenza sanitaria, in www.judicium.it del 4 giugno 2020, 1-24; Panzarola e Farina, Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), in wwww.judicium.it del 29 maggio 2020; Ufficio del massimario della Corte di cassazione, Relazione n. 37 dell’11 maggio 2020, in www.cortedicassazione.it.
[8] Cfr., specificamente, Cossignani, Le controversie sottratte alla sospensione e al rinvio, in corso di stampa su Giur. It.
[9] La nuova data potrebbe infatti cadere nel periodo agostano solo per le cause in cui non operi la sospensione feriale. Il che sembra piuttosto raro, dato che tanto le materie escluse dalla sospensione feriale tendono ad essere le medesime escluse dalla sospensione per l’emergenza sanitaria. Le controversie di lavoro, peraltro, pur potendo essere rinviate ex art. 83, non osservano la pausa estiva, sicché il loro differimento ad un giorno compreso tra il 31 luglio e il 1° settembre 2020 non sarebbe vietato.
[10] In argomento cfr., specificamente, Santagada, La sorte dei termini di prescrizione e decadenza nella legislazione emergenziale Covid 19, in www.judium.it del 7 maggio 2020, pp. 1-9.
[11] Cfr. il protocollo «Nessun si muova» del Presidente del Tribunale di Torino, emanato il 18 marzo 2020, consultabile sul sito istituzionale del locale ordine degli avvocati, in cui si vietava «fino al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe» (di fatto intervenute fino al 20 aprile e poi, con graduali riduzioni del divieto, sino al 4 maggio) il deposito anche solo telematico degli atti concernenti i procedimenti interessati dalla sospensione delle udienze e dei termini, preannunciandone il rifiuto da parte della cancelleria, consentendo il deposito e l’accettazione dei soli atti inerenti ai procedimenti non sospesi, da flaggare preventivamente per permettere al sistema di distinguerli da quelli per i quali il rifiuto dell’accettazione sarebbe stato automatico. In argomento cfr. anche Ciccarelli, La ripartenza della giustizia civile: l’esperienza di Torino, leggibile all’indirizzo http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-ripartenza-della-giustizia-civile-l-esperienza-di-torino_28-05-2020.php.
[12] Così al secondo «considerato» del protocollo di cui alla nota che precede.
[13] Sulla scommessa del ricorso al lavoro da remoto come strumento per contemperare l’interesse alla conservazione della salute con quello di assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale, cfr., ad esempio, Pepe, La giustizia civile ai tempi del «coronavirus», in www.ilcaso.it. del 29 marzo 2020, p. 5 e segg. In alternativa non resterebbe che ricorrere a veri e propri «tribunali da campo», come proposto dall’Unione nazionale camere civili: cfr. De Notaristefani, Allestire le aule nei Tribunali è più facile che stilare protocolli, in Il Dubbio del 2 giugno 2020, p. 1 e seg. Purtroppo, sulla possibilità di surrogare telematicamente, per una quota significativa, le forme usuali dell’amministrazione della giustizia è lecito, al momento attuale, esprimere qualche perplessità, tanto più in presenza di limitazioni tecniche alla possibilità per il personale amministrativo di accedere da remoto ai registri di cancelleria.
[14] Così, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere esercitata nel prescritto termine quinquennale solo con la proposizione di una domanda giudiziale. Oppure, l’annullabilità delle delibere dell’assemblea delle società per azioni deve essere fatta valere dal socio, ai sensi dell’art. 2377 c.c., necessariamente con una impugnazione al tribunale, da proporre entro novanta giorni dalla data della sua adozione. Come pure, ex art. 1137 c.c., il condomino deve adire l’autorità giudiziaria per chiedere l’annullamento della deliberazione assembleare viziata nel termine perentorio di trenta giorni.
[15] Cfr. Corte Cost., 2 febbraio 1990, n. 49, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c.c., per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. In linea con questa pronuncia, i cui principi sono stati affermati dalla Consulta anche in altre occasioni (cfr., ad esempio, Corte Cost., n. 255 del 1987; n. 380 del 1992), ritenendo che tra i termini processuali per i quali l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vadano compresi non soltanto i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela dei diritti dell'attore, cfr. Cass., 18 aprile 1997, n. 3351, in Mass. Giur. It., secondo cui detta sospensione si applica anche con riferimento al termine di novanta giorni previsto per l'impugnazione delle deliberazioni di assemblea di società di capitali previsto dall'art. 2377 c.c. (in questo senso, cfr. anche Trib. Roma, 31 marzo 2017, in Società, 2017, p. 1170; Trib. Milano, 31 luglio 2015, in www.ilcaso.it). Così pure si è espressa Cass., 1° febbraio 2016, n. 1868, con riferimento al termine di decadenza previsto dall’art. 244 c.c. per l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità; Cass. 28 maggio 1991, n. 6041, per impugnare una delibera di esclusione del socio. Ma, in senso contrario, con riferimento al termine di prescrizione per l’esperimento dell’azione revocatoria, cfr. Cass., 25 ottobre 2007, n. 22366.
[16] Trib. Roma, 5 marzo 2019, in Quotidiano Giuridico, 2019, ha in proposito ritenuto che, laddove l'azione sia sottoposta a decadenza come nel caso dell'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, il termine, previsto a pena di improcedibilità nel successivo giudizio, per proporre la domanda di mediazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini (e, conclusa la mediazione, ricomincia a decorrere fin dall'inizio, poiché il procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in deroga all'art. 2964 c.c., ha l'effetto di interrompere la decadenza). Questi principi sicuramente valgono anche per la sospensione straordinaria ora in esame, considerato oltretutto che l’art. 83, comma 20°, dispone espressamente che, per il medesimo periodo previsto per i processi, sono «altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione» di cui al ricordato decreto.
[17] Che però potrebbero essere raggiunti da una notificazione affidata al servizio postale da un avvocato a ciò abilitato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, oppure, quando sussista la competenza concorrente di ufficiali giudiziari diversi, dall’ufficiale giudiziario del luogo dove gli uffici notifiche continuino a funzionare.
[18] In teoria si potrebbe altresì presentare l’impossibilità di iscrivere a ruolo le cause iniziate con citazione, con conseguente caducazione degli effetti della notificazione dell’atto di citazione, ma, dato che esse possono essere riassunte, ex artt. 171 e 307 c.p.c., entro tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, si confida che un inconveniente così grave come quello dell’impedimento al deposito degli atti, quando si ponga, sia risolto in tempo breve.
[19] Si allude alle disposizioni impartite a Torino, dove peraltro il problema dell’applicabilità dell’art. 83, comma 8°, non si è in concreto presentato, posto che le limitazioni al deposito degli atti sono state revocate prima dell’esaurimento della prima fase: cfr. il protocollo, inevitabilmente soprannominato «Eppur si muove», disponibile anch’esso sul sito dell’ordine degli avvocati subalpini, con cui il 10 aprile 2020 il Presidente del Tribunale prevedeva che, a partire dal 20 aprile, si sarebbe consentita l’accettazione e il deposito di categorie progressivamente più ampie di atti, sino alla piena ripresa per tutti gli atti dal 4 maggio 2020.
[20] Ovviamente, si potrebbe però anche offrire la lettura speculare proposta da Panzarola e Farina, L’emergenza coronavirus e il processo civile, cit., secondo cui, anche ove si facesse riferimento alla misura della chiusura degli uffici deputati al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, la misura non sarebbe mai in grado di precludere la proposizione della domanda, essendo sempre garantito il compimento di atti urgenti, come disposto dall’art. 83, comma 7°, lettere a) e b). Ma l’interpretazione proposta nel testo pare preferibile, perché attribuisce alla norma un significato, piuttosto che semplicemente disconoscerne un profilo di efficacia.
[21] Cfr. quanto riferisce, per il Tribunale di Napoli, Jacobazzi, Casella di posta intasata, così il Tribunale fatica a ripartire, in Il Dubbio del 9 giugno 2020, p. 6.
[22] Cfr. Trib. Mantova, 30 maggio 2017, in Giur. It., 2017, p. 2653, con nota critica di Felloni, Consumazione del potere di integrare una memoria istruttoria nel rispetto dei termini. Nello stesso senso del giudice mantovano, cfr. anche Trib. Catania, 13 febbraio 2020, reperibile nella banca dati Pluris, e Trib. Frosinone, 10 ottobre 2014, disponibile all’indirizzo https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/23/memoria-istruttoria-integrativa-inammissibile-anche-se-depositata-nei-termini.
[23] Cfr. Cass, 30 novembre 2012, n. 21472.
[24] Cfr. Felloni, Consumazione del potere, cit., p. 2653 e segg.
[25] Cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2568; Cass., 16 maggio 2016, n. 9993; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27898; Cass., 28 luglio 2005, n. 15813; Cass., 9 luglio 1996, n. 6235.
[26] Su cui cfr. in generale, Santosuosso, Le misure di contenimento attenuano l’onere del debitore, in Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2020, 25; Busani e Lucchini Guastalla, Il giudice valuta gli inadempimenti dovuti alle misure di emergenza, in Il Sole 24 Ore, 1° aprile 2020, speciali n. 11, 11; Macario, Sopravvenienze e rimedi al tempo del «coronavirus»: interesse individuale e solidarietà, in Contratti, 2020, pp. 129-133; Benedetti, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto «cura Italia», ibidem, pp. 213-216.
Scarica Articolo PDF