FamigliaMinori


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 12/09/2018 Scarica PDF

Libertà individuale come limite alle misure regolative della responsabilità genitoriale

Giuseppe Buffone, Magistrato, esperto giuridico presso la rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea


Una recente decisione della Corte di Appello di Venezia (decreto n. 147 del 20ì8 luglio 2018) è l’occasione per riproporre il tema dei rapporti tra misure giudiziali regolative della responsabilità genitoriale e tutela delle libertà individuali. Anticipando le conclusioni del breve scritto, occorre oggi fermamente affermare che la libertà individuale (di ciascun genitore) costituisce un limite invalicabile per le misure regolative dell’esercizio della responsabilità genitoriale.


 

Il caso

In un caso di controversia genitoriale nel contesto di una coppia non fondata sul matrimonio, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale per i Minorenni di Venezia affida la figlia di 8 anni a entrambi i genitori, collocandola presso il padre, nella residenza di quest’ultimo (in un immobile abitati da questi, seppur di proprietà della ex compagna). In sede di reclamo, la Corte di Appello veneziana modifica la decisione del giudice di prime cure, collocando la bambina presso la madre, nella residenza abituale di quest’ultima. La pronuncia ha natura condizionale in quanto avrà effetto dal momento in cui la madre avrò stipulato un contratto di locazione in loco. La Corte prescrive anche che il padre debba occupare l’immobile oggetto della locazione stipulata dalla ex compagna nei periodi in cui può stare con la figlia (“dispone che la minore …. abbia residenza prevalente presso la madre in …., solo dopo che quest’ultima abbia stipulato un contratto di locazione di appartamento nel medesimo Comune che il padre potrà e dovrà occupare nei periodi in cui starà con la figlia”). Il diritto di visita del padre è previsto dalla domenica sera fino al giovedì (e poi dal giovedì alla domenica è previsto per la madre).

 

Contenuti

Dalla lettura del provvedimento di secondo grado si desume che le misure adottate dalla Corte di Appello sono formalmente regolative della responsabilità genitoriale in quanto alla base dello statuto genitoriale è posto un pieno affidamento condiviso con tempi paritari. Siamo dunque nell’ambito delle misure previste dall’art. 337-ter c.c. e non anche sul terreno irrorato dagli articoli 330 e 333 c.c. Questa precisazione è importante perché importante è la distinzione tra “regolare” e “limitare”. Una misura regolativa è, per sua natura, uno strumento che non appone limiti ma che distribuisce, nella cornice del tempo e dello spazio, i compiti e le attribuzioni dei genitori. Se di limiti si tratta, allora approdiamo al versante delle misure limitative per le quali è imprescindibile una adeguata motivazione. Le limitazioni possono anche riguardare il diritto di visita e collocarsi sul versante dello spazio o del tempo: nel primo caso, si pensi allo “Spazio Neutro”, ove a un genitore è consentito di incontrare i figli solo in un luogo protetto o vigilato; nel secondo caso, si pensi al genitore a cui non venga consentito di avere i figli con sé anche per il pernottamento. In questi casi, il giudice “limita” e non “regola” perché introduce un ostacolo al naturale e fisiologico svolgimento delle relazioni familiari: ciò fa nella certezza probatoria che sia necessario per il superiore interesse dei bambini coinvolti nel conflitto genitoriale. La differenza tra “limite” è “regola” è semplice perché si richiede all’interprete di guardare a ciò che normalmente avviene nelle relazioni familiare: e nella famiglia, è normale che i figli dormano con i genitori, che passino le vacanze con loro, che vivano momenti insieme a scuola. Questi sono i contenuti naturale della vita famiglia. Una cosa è ordinarli nella separazione; una cosa è limitarli per la separazione. Sulla scorta di queste riflessioni si può allora, però, affermare che il provvedimento regolativo del diritto di visita del padre – come assunto nel provvedimento in esame - è, in realtà, limitativo. Al padre viene richiesto di occupare un determinato immobile in un determinato Comune in cui non vive per frequentare la figlia. Dall’esame del provvedimento non è dato conoscere in modo esatto le ragioni di questa scelta: la motivazione sorreggerebbe una facoltà ma non un dovere. L’interesse della minore a frequentare il padre solo in una determinata dimora e in un determinato ambito territoriale non è specificato nel provvedimento e quindi non è ricostruibile.

 

Interesse del bambino e diritti dell’adulto

Si è detto che l’interesse superiore del minore può giustificare misure che impongano limiti all’esercizio del diritto di visita, ad esempio stabilendo che gli incontri e le frequentazioni con il genitore avvengano in un determinato luogo; ma occorre ora aggiungere che queste misure devono sempre e comunque riguardare il bambino e non possono creare limiti alla libertà personale dei genitori. Valga un esempio ricorrente nella casistica giurisprudenziale. Nei casi di conflitto sul trasferimento di residenza, sovente i giudici emettono pronunce condizionate stabilendo che “se il genitore collocatario sceglierà di trasferirsi in altra sede, non potrà portare i figli con sé, i quali avranno per l’effetto residenza prevalente presso l’altro genitore”. Sono i casi in cui il provvedimento giudiziale mette il genitore di fronte a una scelta ma non limita la sua libertà, indicando però (al contempo) quali siano le conseguenze nel prevalente interesse del figlio in base all’una o all’altra scelta. Diverso sapore avrebbe il provvedimento se il giudice vietasse al genitore di trasferirsi perché è preferibile per i figli che questi resti con loro: qui il bilanciamento tra libertà costituzionale dell’adulto e diritti costituzionali del bambino non è ben realizzato perché si sacrifica tutto e interamente un diritto in presenza di soluzioni alternative altrettanto adeguate. Questo terreno è stato di recente animato dalla recente pronuncia della Cassazione sulle prescrizioni genitoriali (Cass. n. 13506 del 2015) ove il Collegio di legittimità ha chiarito che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari”. La Suprema Corte è stata attenta a sollevare un problema di metodo nella gestione delle controversie familiari segnalando un limite al potere giudiziale di farsi carico dell’interesse superiore della persona di minore età: le libertà fondamentali dei genitori.

Il confine tra libertà individuale dell’adulto e interesse superiore del bambino non è certo sempre così chiaro: sovente provvedimenti regolativi/limitativi impattano comunque sulle libertà dei genitori. Qui però si sta discorrendo di situazioni giuridiche soggettive che vengono integralmente compromesse.

Riflettendo sulla misura adottata dalla Corte veneziana, l’ordine giudiziale rivolto al padre di “occupare” un immobile per i periodi di visita pare sacrificare in modo ingiustificato la libertà individuale del genitore, forsanche per una tecnica di redazione non chiarissima.

 

Conclusioni

E’ attuale il dibattito attorno alla adeguatezza delle vigenti regole del diritto di famiglia: se esse siano in grado di garantire in modo pieno i diritti dei familiari e il superiore interesse del bambino, se non altro nel modo in cui sono applicate. Il cambiamento può essere una risorsa positiva ma sarà sempre difficile individuare un arsenale di regole “perfette” fintanto che non saranno i genitori in conflitto a “cambiare”; ciò perché – parafrasando il celebre monito di Gandhi – siamo noi stessi a dover in primo luogo essere il cambiamento che vorremmo vedere.


Scarica Articolo PDF