Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9887 - pubb. 15/01/2014

TFR spettante al coniuge divorziato: quid juris se è percepito prima del divorzio?

Appello Catania, 09 Dicembre 2013. Est. Rita Russo.


Divorzio – Trattamento di fine rapporto – Quota di spettanza del coniuge – Condizioni – TFR percepito prima del divorzio – Diritto alla quota – Esclusione.



Il diritto ad ottenere una quota di TFR può sorgere quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (quindi prima della sentenza di divorzio) oppure sia maturata dopo che sia intervenuta la relativa sentenza (Cass. 14 novembre 2008 n. 27233); se maturata prima della domanda di divorzio la riscossione dell'indennità di fine rapporto da parte del coniuge separato può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione. (Cass. 29 luglio 2004 n. 14459). In particolare se l’indennità è maturata e percepita ancor prima della separazione entra soltanto a far parte della ricchezza individuale prima e della comunione de residuo dopo. Inoltre non possono neppure essere prese in considerazione quelle quote di TFR maturate e percepite, o da percepire, in relazione a periodi in cui il rapporto di lavoro non coincide con il matrimonio, e quindi, le quote di TFR dovute per l’attività lavorativa prestata successivamente al passaggio in giudicato del capo di sentenza che dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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