Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9879 - pubb. 13/01/2014
Casa familiare: termini e condizioni per la revoca, in caso di sopravvenuta convivenza more uxorio. Ed anche sul minore: non è un testimone
Appello Catania, 12 Dicembre 2013. Est. Rita Russo.
Assegnazione della casa familiare – Convivenza more uxorio – Revoca – Condizioni.
Processo di separazione – Testimonianza del minore – Esclusione.
Consulente tecnico d’Ufficio – Limiti del Mandato – Indagine sulla verità o meno dei fatti in costituzione – Competenza esclusiva del giudice.
L’art. 155 quater c.c., comma 1, anche nella parte in cui dispone che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, deve essere interpretato nel senso che la prova degli eventi che legittimano la revoca è a carico di colui che agisce chiedendola e tale prova deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario ed attestare in modo univoco che gli eventi medesimi sono connotati dal carattere della stabilità e cioè dell'irreversibilità, ed inoltre nel senso che il giudice investito della domanda di revoca deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convivente con l'assegnatario (v. Cass. 10 maggio 2013 n. 11218). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il minore non può essere sentito come testimone nel processo di separazione. L’audizione del minore, infatti, non è un atto istruttorio: il minore non viene sentito quale testimone, ma come portatore di un proprio interesse e, in quanto tale, ammesso ad esercitare in prima persona il diritto di esprimersi, nella misura in cui la sua età ed il suo grado di maturità lo consentono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il consulente tecnico d’ufficio esorbita dal mandato conferito se introduce irregolarmente nel corpo della consulenza una indagine sulla verità o meno dei fatti in contestazione, di esclusiva competenza del giudice sulla base delle prove allegate ed ammesse; del pari esorbita dal mandato se ha trattato il minore come un testimone, cosa che non è consentita, nel processo di separazione, neppure al giudice, ed a maggior ragione non deve essere consentita al consulente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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