Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9698 - pubb. 14/11/2013

Imposizione d'ufficio dell'obbligo di pagamento del 50% delle rate di mutuo per l'acquisto della casa coniugale

Cassazione civile, sez. I, 03 Settembre 2013, n. 20139. Est. Piccininni.


Separazione – Provvedimento del giudice – Imposizione dell’obbligo di pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale – Decisione ex officio in assenza di domanda sul punto del coniuge – Legittimità – Sussiste.



Il giudice deve stabilire la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli e può provvedervi d’ufficio a tal fine non essendo vincolato dalle domande delle parti o dagli accordi tra le stesse eventualmente intervenuti. La somma può essere versata in una unica somma di denaro o in più voci di spesa, sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l’assegno è stato disposto. Ne consegue il giudice può imporre al genitore l’obbligo di pagamento della rata del mutuo sulla casa coniugale, costituendo la stessa una modalità di adempimento dell’obbligo contributivo in favore dei figli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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