Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9545 - pubb. 10/10/2013
Figlio maggiorenne, studente fuori sede: condizioni per la tutela
Appello Catania, 11 Luglio 2013. Est. Rita Russo.
Figlio maggiorenne – Studente fuori sede – Assegnazione della casa familiare condizioni.
Procedimento di divorzio – Connessione con altre domande – Trattazione simultanea – Condizioni (art. 40 c.p.c.).
La tutela accordata, quanto all’habitat domestico dei figli maggiorenni non autosufficienti, è la stessa di quella accordata ai figli minori (Cass. 24.6.2013 n.15573) e nel caso dello studente fuori sede, occorre valutare se il figlio mantenga o meno uno stabile collegamento con l’abitazione del genitore assegnatario, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, se egli faccia ritorno nella casa regolarmente, per periodi di tempo apprezzabili anche in termini di prevalenza temporale (Cass. 22.3.2012 n. 4555). Deve quindi osservarsi che le regole generali sull’onere della prova impongono a chi chiede la revisione delle condizioni di divorzio di offrire riscontri probatori a sostegno dei fatti dedotti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La domanda di divorzio è soggetta a rito speciale in primo grado ed a rito camerale in appello, e pertanto non può essere trattata unitamente a domande che invece seguono il rito ordinario, in difetto di connessione forte ex art. 40 c.p.c.. Occorre, in questi casi che la connessione sia qualificata, ai sensi degli artt. 31, 32,34, 35 e 36 c.p.c. e non solo data dalla identità dei soggetti, né può limitarsi ad una connessione di mero fatto. (Cass. 21 maggio 2009 n.11828; Cass. 17 maggio 2005 n. 10356; Cass. 6 dicembre 2006 n. 2658). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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