Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9526 - pubb. 07/10/2013
I provvedimenti provvisori ex art. 317-bis c.c. sono reclamabili
Appello Catania, 14 Novembre 2012. Est. Rita Russo.
Art. 317-bis c.c. – Autonoma reclamabilità ex art. 739 c.p.c. – Sussiste.
E’ ammissibile la autonoma reclamabilità ex art. 739 c.p.c. dei provvedimenti provvisori adottati nel procedimento ex art. 317 bis c.c. Vero è che non è esplicitamente prevista nel processo camerale minorile una forma di reclamo analoga a quella prevista dal comma IV dell’art. 708 c.p.c. e che i provvedimenti provvisori sono modificabili dal giudice che li ha emessi; tuttavia non può negarsi nelle procedure per l’affidamento dei figli naturali quella stessa garanzia di rivedibilità dei provvedimenti provvisori, da parte di un giudice diverso da quello che li ha pronunciati, che attiene alla procedura di affidamento dei figli legittimi, purché si tratti di provvedimenti idonei ad incidere sui diritti soggettivi con quella definitività che è propria della materia, e cioè in maniera significativamente stabilizzata nel tempo, pur se rivedibile al sopravvenire di fatti nuovi. Questa tendenziale stabilità deve ritenersi propria anche del provvedimento di affidamento reso nei provvedimenti provvisori, posto che l’assetto di vita dato al minore anche in via provvisoria è idoneo a creare nel tempo delle abitudini e quindi quelle consuetudini di vita che costituiscono un valore da tutelare (Cass. 4 giugno 2010 n. 13619). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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