Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9520 - pubb. 03/10/2013
Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. a seguito di deposito di CTU contabile in causa per la ripetizione di competenze illegittimamente addebitate dalla Banca
Tribunale Firenze, 16 Luglio 2013. Est. Anna Primavera.
Contratti Bancari – Apertura di credito in conto corrente – Deposito di C.T.U. contabile – Istanza ex art. 186quater c.p.c. – Ammissibilità.
Contratti Bancari – Apertura di credito in conto corrente – C.M.S. – applicazione sull’entità del fido utilizzato – Nullità per assenza di giustificazione causale.
Contratti Bancari – Apertura di credito in conto corrente – Ripetizione dell’indebito – Interessi – Decorrenza dalla messa in mora – Maggior danno ex art. 1224.2.
E’ ammissibile, a seguito del deposito di CTU contabile che individua il dare/avere tra le parti in causa, la proposizione di istanza ex art. 186 quarter c.p.c. per conto della parte a favore della quale è stato accertato il credito. (Andrea Massa) (riproduzione riservata)
Quando la Banca applica la commissione di massimo scoperto in caso di concreto utilizzo dell’apertura di credito, la stessa risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dai soli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. (Andrea Massa) (riproduzione riservata)
Sull’indebito in materia di contratto di apertura di credito bancario sono dovuti a favore del correntista gli interessi legali dalla messa in mora al saldo con capitalizzazione degli stessi nei termini di cui all’art. 1283 c.c. a far data dalla domanda giudiziale. Trattandosi di un indebito oggettivo e di una obbligazione di valuta è altresì dovuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., che “può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (In tal senso Cass. SS.UU. n. 19499/08). (Andrea Massa) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Massa del foro di Lucca
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