Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9419 - pubb. 16/09/2013
Casa familiare: non costituisce una misura di natura assistenziale per il coniuge più debole. No all’assegnazione, in mancanza di figli
Cassazione civile, sez. I, 01 Agosto 2013, n. 18440. Est. Dogliotti.
Separazione dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Assenza di figlio minorenni o maggiorenni non autosufficienti – Esclusione – Sussiste – Questioni relative alla proprietà – Competenza del giudice della separazione – Esclusione.
L’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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