Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9412 - pubb. 11/09/2013

Mutuo fondiario, superamento del limite di finanziabilità e nullità del contratto

Tribunale Lodi, 24 Aprile 2013. Est. Rossetti.


Mutuo fondiario - Determinazione del valore dell'immobile - Elemento di valutazione interno alla banca erogatrice - Esclusione.

Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità - Violazione di norma imperativa - Rinvio a deliberazione CICR - Irrilevanza.

Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità - Nullità parziale del contratto - Condizioni.



In un contratto di mutuo fondiario, la determinazione del valore dei beni ipotecati costituisce elemento della fattispecie di cui all'art. 38, comma 2, d.lgs. 385/1993 e, pertanto, non rappresenta un elemento di valutazione interno alla banca erogatrice, quanto piuttosto un requisito sindacabile oggettivamente dall'autorità giudiziaria. (Sergio Rossetti) (riproduzione riservata)

In un contratto di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità integra violazione di una norma imperativa e determina la nullità del contratto concluso, a nulla rilevando che la misura del finanziamento suscettibile di concessione sia determinato dalla legge mediante rinvio ad una disposizione di rango secondario, quale la deliberazione del CICR 22.4.2005. (Sergio Rossetti) (riproduzione riservata)

La nullità di cui è affetto il contratto di mutuo fondiario in cui risulti superato il limite di finanziabilità deve qualificarsi come parziale a norma dell'art. 1419 c.c. solo se risulta che le parti avrebbero ugualmente concluso il contratto, pur in mancanza dell'erogazione della somma per la parte eccedente il detto limite. (Sergio Rossetti) (riproduzione riservata)


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