Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9291 - pubb. 17/07/2013

Azioni di usucapione su bene immobile sottoposto a misura di prevenzione: competenza esclusiva del giudice penale

Tribunale Palermo, 22 Febbraio 2013. Est. Ruvolo.


Azione di usucapione su bene immobile oggetto di provvedimento di sequestro emesso dal giudice penale, sezione misure di prevenzione – Competenza del giudice della prevenzione – Sussiste.



Gli immobili confiscati a norma della legislazione antimafia sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, e acquisiscono, per effetto della confisca, un’impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita. In definitiva, i beni confiscati ex lege 575/1965 sono assimilabili ai beni demaniali e ciò trova chiaro riconoscimento nell'art. 47, comma 2, del Codice antimafia, laddove è specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse è effettuata con provvedimento dell'Agenzia e che, “anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile”. Dunque, per effetto del decreto di confisca (peraltro, certamente non sindacabile né modificabile dal giudice civile) l'immobile acquista il regime giuridico dei beni demaniali ed è certamente inalienabile quanto meno a decorrere dalla data di tale decreto. Conseguentemente, da quel momento alcun effetto, ai fini dell’usucapione, può produrre il suo possesso, benché continuato e pacifico. Ne deriva che il possesso di un bene soggetto a confisca di prevenzione appare improduttivo di effetti ai fini dell’usucapione, ai sensi dell’art. 1145 c.c. Ne consegue anche, che colui che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di sequestro, per averlo usucapito, ove intenda ottenere il riconoscimento del proprio diritto, deve intervenire nel procedimento di prevenzione ed ivi dimostrare la sua buona fede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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