Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9270 - pubb. 15/07/2013

Cancellazione di ipoteca giudiziale mediante procedimento cautelare ex articolo 700 c.p.c.; trascrivibilità del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.

Tribunale Agrigento, 10 Aprile 2013. Est. Pinto.


Procedimento cautelare ex art.700 cpc – Domanda di cancellazione di domanda giudiziale – Inammissibilità.

Trascrizione di domanda giudiziale nelle forme del ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c – Ammissibilità – Titoli per la trascrizione di cui all’art. 2657 cod. civ. – Trascrivibilità dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario – Natura di norma speciale dell’art. 702 ter c.p.c..



La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale non può essere disposta attraverso il rimedio cautelare atipico offerto dall’art. 700 c.p.c. Lo impedisce sia la natura intrinsecamente provvisoria della misura cautelare che il suo carattere innominato, atteso che lo strumento tipico per ottenere la cancellazione della trascrizione è la sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 2668 cod. civ.. (Francesco Camerino) (riproduzione riservata)

Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis rientra tra le domande trascrivibili ai sensi dell’art. 2653 cod. civ. poiché dà origine ad un procedimento destinato a concludersi con ordinanza dichiarata espressamente trascrivibile dall’art. 702 ter, norma da ritenersi speciale rispetto all’elenco dei titoli trascrivibili contenuto nella norma generale di cui all’art. 2657 cod. civ.. (Francesco Camerino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dr. Francesco Camerino – Funzionario Procura della Repubblica di Agrigento



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