L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9193 - pubb. 01/07/2013
Arbitrato dei probiviri scelti dall'assemblea e nullità per violazione del principio di imparzialità
Appello Milano, 05 Giugno 2013. Est. Carla Romana Raineri.
Clausola arbitrale - Interpretazione - Natura giurisdizionale - Fattispecie.
Clausola arbitrale - Imparzialità dell'organo giudicante - Clausola statutaria che demandi la decisione delle controversie ad organo che promana dall'assemblea - Nullità.
Ha natura giurisdizionale la clausola dello statuto che demandi ad un collegio di probiviri la decisione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, quelle in materia organizzativa o di qualunque altra natura che siano di interesse dei consorziati, che demandi altresì allo stesso collegio la decisione sulle controversie che non siano state definite bonariamente e che, inoltre, preveda l'impugnazione di tali decisioni “nelle forme di legge”. In tale ipotesi, il collegio dei probiviri non ha, quindi, semplice funzione di composizione interna delle controversie, ma una vera e propria funzione arbitrale, analoga a quella della clausola compromissoria delineata dall'articolo 808 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
È nulla, per assenza del requisito della imparzialità dell'organo giudicante, la clausola statutaria che demandi la decisione delle controversie ad un organo giudicante che promana dall'assemblea sociale e non dalle parti contendenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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