Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9106 - pubb. 13/06/2013
Invio tramite posta ordinaria del preavviso di segnalazione in Centrale Rischi e prova della sua conoscenza
ABF Milano, 19 Aprile 2013, n. 2083. Pres., est. Gambaro.
Preavviso di segnalazione in Centrali Rischi – Invio a mezzo posta ordinaria – Impossibilità di avvalersi della presunzione ex art. 1335 c.c. – Onere della banca di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.
Nell’ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anziché a mezzo raccomandata o altro strumento di trasmissione equivalente, l’intermediario rimane gravato dall’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di cui all’art. 1335 c.c.. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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