Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9008 - pubb. 27/05/2013

Contratto quadro, requisiti di forma e sottoscrizione del cliente

Tribunale Venezia, 07 Dicembre 2012. Est. Gabriella Zanon.


Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità formale - Nullità relativa di protezione volta a proteggere il cliente - Validità del contratto quadro - Sottoscrizione del cliente.



In tema di intermediazione mobiliare, ai fini di ritenere validamente concluso il contratto quadro, assume rilievo la peculiare natura della nullità formale dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento, nullità che, a norma dell’art. 23, 3° comma, T.U.F., “può essere fatta valere solo dal cliente”, e quindi non configura una nullità assoluta - suscettibile, ai sensi dell’art. 1421 c.c., di essere rilevata anche d’ufficio ed eccepita da chiunque vi abbia interesse - bensì di una nullità relativa, c.d. “di protezione”, in quanto volta a proteggere il cliente dagli effetti a lui pregiudizievoli derivanti da un contratto privo di forma scritta, non in grado di garantire la funzione informativa propria di tale strumento. Ne discende che, per la validità del contratto quadro, è sufficiente la sottoscrizione del cliente che dà la certezza dell'assolvimento dell'obbligo informativo in ordine all’inadeguatezza dell’acquisto, rispettando così gli obblighi imposti dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98.



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