Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8851 - pubb. 29/04/2013

Determinazione del valore delle azioni in vista di delibere che legittimano il recesso del socio

Appello Milano, 13 Febbraio 2013. Est. Carla Romana Raineri.


Arbitrato – Clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale – Conformità alla norma di cui all'articolo 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – Necessità.

Oggetto sociale – Modificazione – Introduzione della possibilità di acquisto vendita e gestione per conto proprio di titoli azionari obbligazionari e quote sociali – Mutamento del rischio – Sussistenza – Diritto di recesso del socio.

Statuto sociale – Modificazione – Introduzione di clausola che limiti il libero trasferimento delle azioni cadute in successione all'esercizio del diritto di riscatto – Diritto di recesso del socio – Sussistenza.

Azioni – Decisioni assembleari che legittimano il diritto di recesso del socio – Previa determinazione del valore di liquidazione delle azioni – Necessità.

Delibere assembleari – Approvazione dello statuto – Richiesta di annullamento giudiziale – Scissione della delibera in pluralità di decisioni – Annullamento delle singole clausole o articoli illegittimi – Illegittimità.



La norma dell’art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, contempla l’unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costituitivi delle società, restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall’art. 808 c.p.c. Ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l’atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti alla autorità giudiziaria ordinaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La modificazione dell'oggetto sociale che introduca la possibilità di acquisto, vendita e gestione per conto proprio di titoli azionari ed obbligazionari, di quote sociali, di parti di fondi comuni di investimento in luogo della semplice partecipazione della società in altre società o enti, costituisce un mutamento significativo ai sensi dell'articolo 2437, lettera a), c.c., tale da legittimare il recesso del socio, in quanto introduce una indubbia variazione del rischio per gli azionisti e delle aspettative di redditività della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È idonea a fondare il recesso del socio ai sensi dell'articolo 2437, comma 2, lettera b), c.c. l'introduzione nello statuto di una clausola che subordini il libero e definitivo trasferimento delle azioni cadute in successione alla condizione risolutiva che il diritto di riscatto non venga esercitato entro un determinato termine. Infatti, la circostanza che gli eredi del socio siano esposti al possibile riscatto delle azioni cadute in successione, senza poter immediatamente recedere dalla società, incide sull'interesse al pronto disinvestimento tutelato dalla citata norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce violazione degli articoli 2437 e 2437 ter c.c. - e quindi una ipotesi di annullabilità della delibera - il mancato adempimento da parte degli amministratori all'obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni in vista dell'adozione da parte dell'assemblea di deliberazioni che legittimano il diritto di recesso dei soci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove sia richiesto l'annullamento giudiziale di una delibera assembleare di approvazione dello statuto sociale sulla base della censura mossa alla modifica o introduzione di determinate clausole o articoli, il giudice non può scindere la delibera in una pluralità di decisioni e procedere all'annullamento delle clausole o articoli ritenuti illegittimi. La delibera di approvazione dello statuto deve, infatti, essere considerata un unicum inscindibile e l'operazione di scissione della decisione comporta una ricostruzione ex post della volontà assembleare, difforme da quella espressa dai votanti e, come tale, non consentita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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