Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8739 - pubb. 03/04/2013

Pegno e ipoteca, limiti alla pignorabilità di beni diversi da quelli oggetto di garanzia

Tribunale Tempio Pausania, 25 Settembre 2012. Est. Di Giacomo.


Espropriazione forzata - Beni gravati da pegno o ipoteca - Limiti alla pignorabilità di beni diversi da quelli oggetto di garanzia - Distinzione tra pegno e ipoteca.



Le disposizioni contenute nell'articolo 2911 c.c. tendono a consentire la realizzazione della soddisfazione dei creditori il cui il credito sia assistito da cause di prelazione in primo luogo sui beni che ne costituiscono l'oggetto, introducendo un regime di impignorabilità relativa dei beni non gravati dal diritto reale di garanzia. Ciò significa che ai creditori titolari di causa di prelazione non è precluso di soddisfarsi su beni diversi da quelli gravati da ipoteca o da pegno ma che la condizione per poter agire su tali beni è che l'azione esecutiva sia in corso anche su quelli che rendono operante la causa di prelazione. Il regime di impignorabilità opera però in modo differente a seconda che riguardi i beni ipotecati ovvero sottoposti a pegno. Nel primo caso, si ritiene che, sebbene il creditore ipotecario non possa procedere al pignoramento di immobili non ipotecati, qualora l'azione esecutiva non sia stata esercitata anche sui beni ipotecati, nessun limite incontri quanto alla promozione dell'espropriazione mobiliare. Al contrario, il creditore garantito da pegno non può esercitare alcuna azione esecutiva se non abbia pignorato anche i beni che costituiscono oggetto del pegno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Alfredo Montefusco


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