Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8616 - pubb. 06/03/2013

Reg. CE 1259/2010, legge applicabile al divorzio e alla separazione e accordo dei coniugi

Tribunale Milano, 11 Dicembre 2012. Est. Canali.


Reg. CE 1259/2010 – Legge applicabile al divorzio e alla separazione – Accordo dei coniugi – Ammissibilità – Sussiste – Formazione dell’accordo durante il processo – Ammissibilità – Sussiste.



Il regolamento 12592010 CE del 20.12.2010, all’art. 5, comma 1, prevede la possibilità per i coniugi di “designare per comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”; in questo modo, il regolamento ha inteso individuare nella volontà dei coniugi il criterio privilegiato per la scelta della legge applicabile nelle procedure di scioglimento o allentamento del vincolo matrimoniale, rimettendo in gioco meri criteri oggettivi di individuazione quando tale volontà manchi ovvero non sia valida nei suoi presupposti sostanziali ( art. 6) e formali ( art. 7). (cfr. art. 8 reg. 12592003). L’accordo che designa la legge applicabile può, per specifica previsione dell’art. 5 par. 3 reg. 12592010, essere concluso o modificato ‘al più tardi’ nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria ma i coniugi, ove previsto dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile ’ …nel corso del procedimento innanzi all’autorità giudiziaria…’ che, a sua volta, fa mettere agli atti tale designazione in conformità delle legge del foro. Sull’ammissibilità, o meno, di una electio iuris intervenuta nel corso del procedimento ovvero sulla individuazione del momento entro il quale tale scelta debba essere compiuta soccorre il dettato dell’art. 709 c.p.c, nella parte in cui prevede che, con l’ordinanza con cui fissa l’udienza di comparizione delle parti, il Presidente assegni un termine al ricorrente ed al convenuto per il deposito di memorie nelle quali siano evidenziati, tra gli altri, ‘gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda’. Ne consegue che ove le parti non abbiano allegato agli atti di causa un accordo – redatto nelle forme di cui all’art. 7 reg. 12592010 - in cui manifesta sia la volontà scegliere la legge applicabile per la regolamentazione dello scioglimento o dell’allentamento del vincolo matrimoniale, il Presidente, informate le parti ex ‘considerando ‘ 18 e 19 reg. 12592010, sulla possibilità di opzione, presi i provvedimenti propri della fase presidenziale, indichi alle parti, nell’ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l’atto di costituzione, contengano la manifestazione di volontà sulla legge che le parti stesse intendano sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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