Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8612 - pubb. 06/03/2013

Liquidazione giudiziale del compenso spettante al professionista forense, criteri di cui al D.M. 140/2012 e momento conclusivo della prestazione

Tribunale Torino, 27 Febbraio 2013. Pres., est. Vignera.


Difesa e difensori – Patrocinio dei non abbienti – Compenso del difensore – Liquidazione – Criteri – D.M. 140/2012 – Prestazione conclusasi prima della sua entrata in vigore – Inapplicabilità – Momento conclusivo della prestazione – Individuazione.

Difesa e difensori – Compenso del difensore – Liquidazione – Criteri – D. M. 140/2012 – Procedimenti di sorveglianza – Limitazioni.



La liquidazione giudiziale del compenso spettante al professionista forense non può essere effettuata in base ai nuovi criteri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140, qualora alla data della sua entrata in vigore (23 agosto 2012) si fosse già interamente esaurita la prestazione professionale, il cui momento conclusivo per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (o in ipotesi ad essa assimilate ex artt. 115 ss. D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) di regola coincide con il deposito dell’istanza di liquidazione. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

Nella liquidazione giudiziale del compenso spettante al difensore per l’attività svolta nei procedimenti di sorveglianza, di regola non deve tenersi conto dei valori medi previsti per la fase istruttoria e per la fase di esecuzione dalla tabella B - Avvocati richiamata dall’art. 14  D.M. 20 luglio 2012 n. 140 ai fini della determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale innanzi al giudice monocratico, alla corte d’appello e alla magistratura di sorveglianza. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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