Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8505 - pubb. 13/02/2013

Diritto di visita del padre e obbligo per le Autorità di adottare misure concrete ed effettive, non automatiche e stereotipate, per garantire gli incontri tra genitore e figlio

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 29 Gennaio 2013. .


Rispetto della vita familiare – Art. 8 Cedu – Diritto di visita del padre – Comportamento della madre che lo ostacoli – Obbligo per le Autorità di adottare misure concrete ed effettive che garantiscano gli incontri tra genitore e figlio – Sussiste – Procedura italiana che si fondi su misure automatiche e stereotipate – Violazione dell’art. 8 Cedu – Sussiste.



Dall’art. 8 della Convenzione, derivano obblighi positivi dove si tratti di garantire il rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi obblighi possono giustificare l’adozione di misure per il rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, e, in particolare, la creazione di un arsenale giuridico adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate e il rispetto delle decisioni dei tribunali. Gli obblighi positivi di cui si discute non si limitano al controllo a che il bambino possa incontrare il suo genitore o avere contatti con lui ma includono l’insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo risultato. Per essere adeguate, le misure deputate a riavvicinare il genitore con suo figlio devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui. Non deve, dunque, trattarsi di misure stereotipate ed automatiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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