L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8259 - pubb. 07/01/2013
Arbitrato, rinuncia preventiva alle impugnazione del lodo, contraddittorietà della decisione e della motivazione, violazione del principio del contraddittorio e attività istruttoria
Appello Milano, 07 Novembre 2012. Est. Carla Romana Raineri.
Arbitrato - Rinuncia preventiva alle impugnazione del lodo per errores in judicando - Fattispecie - Esclusione della impugnabilità del lodo.
Arbitrato - Contraddittorietà delle disposizioni - Presupposti - Contrasto fra le varie parti del dispositivo - Contraddittorietà della motivazione - Distinzione - Impossibilità di comprendere la ratio decidendi per sostanziale inesistenza della motivazione.
Arbitrato - Violazione del principio del contraddittorio - Privazione della facoltà di difesa e di contraddire sulle reciproche domande - Ammissione di CTU e di prova testimoniale - Esclusione.
Come è noto, secondo una consolidata giurisprudenza, la rinuncia preventiva alla impugnazione del lodo per errores in judicando non richiede formule sacramentali, posto che, nella pratica, si ravvisa rinunzia ogni qualvolta le parti dichiarino nel compromesso che il giudizio arbitrale dovrà essere insindacabile, ovvero quando autorizzino gli arbitri a decidere secondo equità. Si deve tuttavia ritenere che la locuzione “Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante” non possa che essere interpretata nel senso che le parti abbiano inteso escludere la impugnabilità del lodo, secondo il dettato dell’art. 829, comma 2, c.p.c. nella previgente formulazione. A tal fine non sarebbe stata certo sufficiente la sola attribuzione della efficacia “vincolante” al decisum, ma la successiva e concorrente previsione della sua “definitività” non consente altra utile e coerente interpretazione della volontà espressa dalle parti, se non quella di affermarne la “stabilità” e di renderlo impermeabile ad eventuali impugnazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il vizio previsto dall’art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., avente ad oggetto la “contraddittorietà delle disposizioni”, ricorre solo allorchè vi sia contrasto fra le varie parti del dispositivo del lodo, a tal punto inconciliabili da rendere la pronuncia ineseguibile. Per quanto concerne, invece, la contraddittorietà della motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che essa può determinare la nullità del lodo soltanto ove si traduca nella impossibilità di comprendere la ratio decidendi per sostanziale inesistenza della motivazione ai sensi dell’art. 829 n. 5. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La violazione del principio del contraddittorio si configura allorchè le parti vengano private della facoltà di difesa e, dunque, di utilmente contraddire sulle reciproche domande. Va tuttavia precisato che la garanzia della effettiva attuazione del principio del contraddittorio non contempla la necessità dell’ammissione di una prova testimoniale richiesta o della formulazione di uno specifico quesito al CTU, in quanto il giudizio preventivo sulla ammissibilità e sulla rilevanza delle prove, ispirato ad esigenze di razionalità e di economia processuale, appartiene alla discrezionalità del Giudice. E così pure appartiene alla discrezionalità del Giudicante il potere di avvalersi dell’ausilio d tecnici e di formulare i quesiti orientando l’indagine sui punti ritenuti rilevanti ai fini della decisione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 829 c.p.c.
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