L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8213 - pubb. 12/12/2012
Disconoscimento di scrittura privata e omessa indicazione delle ragioni del disconoscimento; approvazione specifica della clausola che prevede la perizia contrattuale
Tribunale Torre Annunziata, 06 Luglio 2012. Est. Luisa Zicari.
Disconoscimento conformità copia fotostatica/fotografica di scrittura privata ex art. 2719 c.c. – Presupposti – Effetti nei confronti delle parti e del giudice – Vincolatività per il giudice – Insussistenza – Produzione in originale del documento disconosciuto – Effetti.
Contratti assicurativi – Previsione di perizia contrattuale – Carattere compromissorio della relativa clausola – Insussistenza – Natura vessatoria – Insussistenza – Nullità – Insussistenza.
Contratti assicurativi – Previsione di perizia contrattuale – Effetti sulla domanda giudiziale proposta in assenza e/o in pendenza del procedimento di liquidazione dell’indennizzo da parte dei periti – Improponibilità – Sussistenza.
Allorquando la parte che abbia disconosciuto la conformità della fotocopia di una scrittura privata, non solo abbia omesso di indicare in modo specifico le ragioni poste a base di tale disconoscimento, nonostante sia obbligata a farlo ed in particolare a fornire al giudice gli elementi indispensabili per la verifica della fondatezza o meno del disconoscimento in questione ma, altresì, abbia anche prodotto in giudizio l’originale del documento di cui ha disconosciuto la copia, il giudice non è vincolato da tale disconoscimento e può esaminare, ai fini della decisione, la documentazione non efficacemente disconosciuta. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)
La clausola, inserita in un contratto di assicurazione, che prevede l’effettuazione di una perizia contrattuale al fine di determinare, ad opera di uno o più periti, la misura dell’indennizzo e la sua liquidazione non ha natura compromissoria, per cui non è soggetta all’applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., e nemmeno deve essere oggetto di una specifica trattativa con il singolo contraente, se consumatore, per evitare la declaratoria di nullità ai sensi del Codice del Consumo. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)
L’inserimento nel contratto di assicurazione di una clausola che rimette ad uno o più periti, scelti dai contraenti, il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto medesimo, determina l’improponibilità della domanda giudiziale di pagamento dell’indennizzo in questione proposta prima che il danno sia stato liquidato, senza che occorra una specifica previsione, nel contratto, di simile specifica conseguenza sull’eventuale domanda proposta in assenza delle richiamate condizioni. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Gianluca Cascella
Massimario, art. 215 c.p.c.
Massimario, art. 808 c.p.c.
Il testo integrale
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