Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8139 - pubb. 26/11/2012
Emissione di assegno bancario privo di data e segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria per mancanza di autorizzazione ad emetterlo
Tribunale Roma, 14 Novembre 2012. Est. Rosetti.
Assegno bancario – Mancata indicazione della data di emissione – Inserimento della data e negoziazione dopo la chiusura del conto – Segnalazione alla CAI – Legittimità.
Assegno bancario – Difetto di autorizzazione – Segnalazione alla CAI – Obbligatorietà – Valutazione discrezionale della Banca – Insussistenza.
Assegno bancario – Segnalazione del traente alla CAI – Vicende successive – Obbligo della Banca di cancellazione dell’iscrizione – Insussistenza.
Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione può rispondere dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 della l. n. 386 del 1990 (come sostituito dall’art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) ed essere segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia l’autorizzazione ad emetterlo (nella specie si trattava di assegno senza data e dal beneficiario completato e posto all’incasso quando il conto corrente era già stato chiuso). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
L’iscrizione del traente dell’assegno in difetto di autorizzazione nell’archivio informatico è obbligatoria ed esclude qualsiasi aspetto di valutazione discrezionale della banca. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
La sorte dell’iscrizione alla CAI è sottratta a qualsiasi disponibilità della banca segnalante, che dopo l’iscrizione non può eliminare la segnalazione stessa. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti
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