Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8125 - pubb. 21/11/2012
Divorzio, reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore e modifica o revoca del provvedimento presidenziale
Tribunale Reggio Emilia, 06 Settembre 2012. Est. Fanticini.
Divorzio - Ordinanza emessa dal giudice istruttore - Reclamo - Inammissibilità.
Divorzio - Modifica o revoca del provvedimento presidenziale - Condizioni.
È inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Giudice Istruttore della causa di divorzio (modificativa dei provvedimenti presidenziali), poiché tale provvedimento non ha le medesime caratteristiche dell’ordinanza del Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c. (contenente determinazioni urgenti) di cui condivide solo il tratto dell’anticipazione della tutela. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)
Il Giudice Istruttore può modificare o revocare il provvedimento presidenziale al verificarsi di sopravvenienze o in caso di rivalutazione degli elementi in base all’istruttoria compiuta e, perciò, le sue ordinanze discendono dal compimento dell’istruttoria e/o dal mutamento delle circostanze e non dall’esercizio di un potere di natura cautelare: deve dunque escludersi l’applicabilità dell’art. 669-terdecies c.p.c.. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Giovanni Fanticini
Massimario, art. 669terdecies c.p.c.
Massimario, art. 708 c.p.c.
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