Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8084 - pubb. 14/11/2012

Compravendita a nome di altro soggetto con falsificazione del documento di identità nullità

Tribunale Brindisi, 19 Ottobre 2012. Est. Natali.


Compravendita – Falsificazione del documento identificativo – Truffa – Configurabilità – Sostituzione di persona – Configurabilità.

Truffa – Configurabilità – Annullabilità – Sostituzione di persona – Configurabilità – Nullità (virtuale) del contratto.

Nullità (virtuale) del contratto – Presupposti applicativi.

Art. 1418 c.c. – “Tipicità” della nullità – Interpretazione.



Nell’ipotesi di acquisto di un bene, mediante spendita del nome di un soggetto di cui si sia falsificato il documento identificativo, la compravendita è affetta da nullità (virtuale) in quanto scaturente da un fatto illecito - la condotta dell’”impostore” - penalmente rilevante, sotto il duplice profilo della truffa e della sostituzione di persona ex art. 494 c.p. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Se la truffa é idonea, per principio consolidato, a dare luogo a mera annullabilità - e ciò anche in virtù della coincidenza, sotto il profilo dell'intensità, dell’elemento psicologico della fattispecie criminosa de qua con il dolo c.d. determinante, ovvero condizionante la volontà di contrarre, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso - la sostituzione di persona ben può implicare - concretandosi nella violazione di una norma imperativa - sotto il piano civilistico, la nullità (virtuale) del contratto. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

La nullità può prescindere, in presenza di determinati presupposti (ovvero natura imperativa della norma violata e assenza di una diversa sanzione ad hoc), da un’espressa previsione in tal senso, in quanto l’art. 1418 c.c., comma 1, nel prevedere la nullità, quale reazione naturale e fisiologica dell’ordinamento positivo alla violazione di una norma di carattere imperativo ha positivizzato la suddetta categoria che ben si presta a fungere da clausola di chiusura del sistema rimediale. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

L’espressione “altri casi stabiliti dalla legge” di cui all’art. 1418 c.c., non vuol dire necessariamente che la legge deve prevedere, in via espressa, la sanzione della nullità: più semplicemente, é il legislatore che deve stabilire le condizioni alle quali il contratto è nullo, come, appunto, la semplice natura imperativa della norma e l’assenza di altro e diverso strumento di tutela degli interessi sottesi alla fattispecie concreta. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


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