Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 805 - pubb. 01/07/2007

Proprietà contadina e fallimento del compratore

Tribunale Mantova, 04 Febbraio 2000. Est. Gibelli.


Cassa per la formazione della proprietà contadina – Vendita del fondo con patto di riservato dominio – Fallimento del compratore quale socio illimitatamente responsabile di società commerciale – Inadempimento del compratore – Istanza di rivendicazione del fondo – Incompetenza ex art. 24 l.f. – Automatismo del fallimento del socio indipendente dalla qualità di imprenditore dello stesso – Art. 10 legge 30 aprile 1976 n. 386 – Inapplicabilità – Diritto ad effettuare l’anticipato pagamento del prezzo – Sussistenza.



 


 


omissis

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.7.95 la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, in persona del suo Commissario Straordinario Dr. Camillo de Fabianis, evocava in giudizio il Fallimento della S.n.c. Paolo Rossi e C., in persona del Curatore Rag. R. Asnicar, esponendo:

1) di aver venduto – in attuazione dei propri fini pubblici istituzionali – con atto per Notaio Vincenzo Maria Santoro di Mantova (rectius: Modena) del 12.10.77 Rep. n. 17312 registrato a Modena il 27.10.77 al n. 6373 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Modena il 25.10.77 ai nn. 15313/11709 il fondo sito in agro del Comune di Finale Emilia denominato “S. Francesco II” esteso Ha. 14.54.21 a Rossi Paolo.

2) che la vendita del fondo al Rossi era stata fatta con patto di riservato dominio in quanto il prezzo della compravendita pari a £.82.784.000 avrebbe dovuto essere pagato dalla parte acquirente in 30 anni con versamento di 30 rate annuali di £.3.207.725 ciascuna a partire dal 15.11.78;

3) che dall’art. 6 del contratto era stato stabilito che in caso di ripetuta inadempienza (cioè di mancato pagamento per qualsiasi ragione o causa di due rate di preammortamento od ammortamento) il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto di pieno diritto e le quote annuali eventualmente versate sarebbero state acquisite dalla cassa a titolo di indennizzo;

4) che all’art. 8 del contratto era stato stabilito che il Rossi non avrebbe potuto “prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, alienare o cessare, volontariamente, dal coltivare direttamente il fondo compravenduto, sotto pena di risoluzione, di pieno diritto del presente contratto in una alla decadenza dei benefici fiscali, come previsto dal D.L.vo 24.2.48 n. 114, dalla L. 6.8.54 n. 604 e L. 26.5.65 n.590;

5) che all’art. 9 del contratto era stato previsto l’obbligo – sotto pena di risoluzione del contratto stesso – di migliorare il fondo seguendo i suggerimenti tecnici della Cassa e dell’Ispettorato Agrario Provinciale competente;

6) che con sentenza n. 842 del 7.10.94 il Tribunale di Mantova aveva dichiarato il fallimento della S.n.c. di Paolo Rossi e C. oltre che del socio illimitatamente responsabile Rossi Paolo;

7) di avere – non appena venuta a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento – presentato istanza al Giudice Delegato mirante a ottenere che il fondo “S. Francesco II” venisse stralciato dalla massa attiva fallimentare e venisse autorizzato il Curatore a firmare l’atto di retrocessione e consegna del fondo alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina;

8) che con provvedimento in data 08.03.95 il G.D. aveva così statuito:

“l’istanza di rivendicazione così come proposta ex art. 103 L.F. è inammissibile in quanto relativa a bene immobile per il quale non vige la deroga alle ordinarie regole di competenza ex art. 24 L.F. – Va tuttavia precisato che il Fallimento Rossi Paolo si limita ad esercitare nell’interesse della massa dei creditori gli stessi diritti del Rossi nel rapporto che legava lo stesso alla Cassa”.

9) che detto provvedimento era “errato ed ingiusto”;

10) che il Curatore avrebbe dovuto escludere dal patrimonio del fallito il fondo “S. Francesco II” in quanto il Rossi pur avendo pagato alcune rate del prezzo non aveva mai saldato il residuo prezzo per cui il terreno in questione non era mai entrato nella sfera di sua proprietà ai sensi dell’art. 1523 CC ma era rimasto di proprietà della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina;

11) che inoltre il Rossi con l’esercizio dell’attività commerciale effettuata con la S.n.c. di Paolo Rossi e C. tanto da essere dichiarato fallito si era reso inadempiente a quanto espressamente previsto dagli artt. 8 e 9 del contratto in quanto aveva cessato dal coltivare direttamente e dal migliorare il fondo de quo con la seguente risoluzione di pieno diritto del contratto stesso come espressamente previsto nelle clausole risolutive espresse contenute nei richiamati articoli 8 e 9;

12) che a dette inadempienze si aggiungeva poi il fatto che il Rossi, con l’esercitare l’attività di commerciante e/o imprenditore tanto da dare origine alla sentenza dichiarativa del fallimento, aveva perduto la qualifica di coltivatore diretto, requisito soggettivo necessario per divenire acquirente del fondo della Cassa e ciò sia per quanto previsto nel contratto per notaio Santoro del 12.10.77 che dalle più sopra richiamate leggi sulla formazione della proprietà contadina;

13) che da ciò conseguiva che non solo il fondo non era mai entrato nel patrimonio del fallito ma addirittura per le realizzate inadempienze oggettive di cui algi artt. 8 e 9 e per la perdita da parte del Rossi della qualifica soggettiva di manuale coltivatore diretto il contratto si era risolto;

14) che al Rossi non poteva subentrare il fallimento dello stesso nell’adempimento degli obblighi di cui al contratto atteso che l’art. 11 dello stesso contratto prevedeva il vincolo di indivisibilità del fondo per la durata di trenta anni con previsione di nullità di qualsiasi atto compiuto in violazione di detto vincolo di indivisibilità.

Ciò premesso la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina chiedeva l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si costituiva in giudizio il Fallimento contestando quanto avversariamente dedotto e rilevando che Rossi Paolo non si era affatto reso adempiente alle obbligazioni assunte con l’atto di acquisto del fondo S. Francesco. Il Fallimento svolgeva pure domanda riconvenzionale con la quale chiedeva che si accertasse il proprio diritto a riscattare anticipatamente il fondo per essere decorso alla data della sentenza dichiarativa oltre un decennio. Il Fallimento così precisava le proprie conclusioni nel merito e in via riconvenzionale: “Respinta ogni domanda formulata dall’attrice in quanto infondata e comunque non provata:

1) accertarsi e dichiararsi che il Fallimento n. 58/94 – Tribunale di Mantova della Rossi Paolo e C. S.n.c. nonché dei soci Rossi Paolo e Carlini Fernanda in persona del Curatore ha diritto ai sensi dell’art. 5 del contratto registrato a Modena il 27.10.77 n. 6373 ad effettuare l’anticipato pagamento del prezzo; 2) determinarsi l’importo dovuto alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina con sede in Roma a titolo di anticipato pagamento del prezzo ed ogni altro accessorio dovuto; 3) dato atto che il Fallimento Rossi Paolo e C. S.n.c. offre di pagare in prefiggendo termine gli importi come sopra determinati dichiararsi trasferita dalla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina con sede in Roma al Fallimento Rossi Paolo e C. S.n.c. la proprietà del cespite descritto con ordine di cancellazione del riservato dominio. Spese rifuse in caso di opposizione. Con memoria ex art. 183 ultimo comma CPC in data 4.12.96 la difesa del fallimento convenuto modificava le proprie domande di merito come sopra riportato. Con ordinanza in data 24.01.98 il G.I. rigettava la richiesta di ammissione di prova per testi formulata dalla difesa del procedimento e invitava le parti a precisare le conclusioni. Ciò avveniva l’udienza del 28.04.98 all’esito della quale il G.I. tratteneva la causa per precisazione.

Ordinanza in data 15.09.98 (dep. il 18.09.98) il G.I. rimetteva la causa al fine di richiedere ex art. 213 c.p.c. al Servizio tecnico amministrativo provinciale di Modena informazioni sugli atti relativi all’accertamento della esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma primo dell’art. 1 del D.L.vo 21.2.48 n. 114 in capo a Rossi Paolo e alla conseguente attestazione in relazione all’atto di compravendita con patto di riservato dominio in data 12/10/77. Acquisita la documentazione e nuovamente precisate le conclusioni come sopra la causa veniva da ultimo trattenuta per la decisione all’udienza del …/09/99.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le procedure concorsuali che coinvolgono una società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, ancorché strutturalmente coordinate all’unicità del Giudice delegato e del Curatore, restano separate essendovi una necessaria distinzione delle masse e degli stati passivi. Parte attrice avrebbe quindi dovuto evocare in giudizio non il Fallimento della S.n.c. Paolo Rossi e C., ma il Fallimento  Paolo Rossi. La costituzione in giudizio del “Fallimento della Rossi Paolo e C. S.n.c. nonché dei soci Rossi Paolo e Carlini Fernanda” in persona del Curatore Rag. R. Asnicar, peraltro, consente di ritenere superata ogni questione al riguardo. Ancora va osservato che non si rinviene nel fascicolo d’ufficio, tra i documenti inviati dal Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione di Modena a seguito della ordinanza in data 15.09.98 (dep. il **.09.98), copia del certificato di idoneità rilasciato a seguito della presentazione della domanda n. 13056 di Rossi Paolo all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Modena. Dal tenore degli scritti difensivi di ambedue le parti è peraltro pacifico che copia di tale certificato sia stata trasmessa e, poiché l’affermazione contenuta nella seconda comparsa conclusionale di parte attrice (pag. 4) secondo cui quello trasmesso è “lo stesso di quello prodotto dalla Cassa il 10.11.98” non è stata in alcun modo smentita, potrà farsi riferimento alla fotocopia di tale certificato di idoneità contenuta nel fascicolo di parte attrice.  Ciò premesso il Tribunale rileva quanto segue.

La Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina ha chiesto anzitutto declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita con riservato dominio per Notaio Santoro di Modena del 12.10.77 Rep. n. 17312 registrato a Modena il 27.10.77 al n. 6373 e trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Modena il 25.10.77 s n. 15313/11709 intercorso tra essa Cassa e Rossi Paolo. L’inadempimento del Rossi è stato dedotto con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 8 del citato contratto che testualmente recita: “La parte acquirente non potrà, prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, alienare o cessare, volontariamente dal coltivare direttamente il fondo compravenduto sotto pena di risoluzione, di pieno diritto del presente contratto, in una alla decadenza dei benefici fiscali, come previsto dal D.L. 24 febbraio 1948 n. 114, dalla legge 6 agosto 1954 n. 604 e legge 26 maggio 1965 n. 590. Ai sensi dell’art. 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 il fondo oggetto del presente atto è soggetto a vincolo di indivisibilità per la durata di anni trenta dalla data odierna”. Secondo parte attrice – come testualmente si legge nella memoria in data 25.09.96 – l’attività effettivamente svolta dal Rossi, oltre che dalla di lui moglie, non sarebbe stata “quella di coltivatore diretto dedito alla effettiva coltivazione diretta del fondo avuto dalla Cassa bensì quella di impresario musicale e quindi un’attività commerciale tanto che, proprio per avere svolto detta attività commerciale è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 842 del 7.10.94”. Sul piano probatorio la difesa di parte attrice valorizza in particolare le indagini svolte dal Comando Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari e la stessa sentenza dichiarativa del fallimento. Va a questo punto osservato che era onere di parte attrice provare che il Rossi si fosse dedicato ad attività extra – agricola con carattere continuativo e professionale specie in considerazione della tesi del convenuto secondo cui il Rossi ha svolto anche attività commerciale ma in forma saltuaria e oltre alla attività abituale di coltivazione.

Non ritiene il giudicante che tale prova sia stata adeguatamente fornita. Per quanto riguarda l’appunto relativo alle indagini dei Carabinieri il giudicante ritiene, re melius perpensa, di dover rivedere la valutazione che dello stesso appunto era stata fatta nella ordinanza 15.9.98.

Invero nessun rilievo decisivo può attribuirsi al citato documento atteso, che lo stesso si esprime al condizionale e non in termini di certezza (testualmente: “sul conto di Rossi Paolo nato a Finale Emilia (BO) il 24.04.45 ivi residente in Via Elia n.9 coniugato, coltivatore diretto, risulterebbe ……….”). Quanto poi alla sentenza dichiarativa del fallimento va ricordato che, ai sensi dell’art. 147 L.F., la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci e responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente e solidalmente responsabile è effetto automatico della dichiarazione di fallimento della società e tale effetto prescinde dalla qualità di imprenditore. Il socio illimitatamente responsabile fallisce eccezionalmente in quanto tale e non già perché imprenditore commerciale. Dato che Rossi Paolo è stato dichiarato fallito quale socio della società in nome collettivo Rossi Paolo e C. non può certo sostenersi nel caso di specie che la dichiarazione di fallimento sia idonea e sufficiente a dimostrare la fondatezza dell’assunto di parte attrice. Vero è che parte convenuta ha ammesso che il Rossi ha svolto attività commerciale e tuttavia, come si è detto, ha anche sempre sostenuto che tale attività era saltuaria e si aggiungeva a quella abituale di coltivazione.

Si deve poi considerare che, nel caso di specie, non è mai intervenuto da parte dell’Ispettorato Agrario di Modena un provvedimento che attestasse la perdita da parte del Rossi della qualifica soggettiva richiesta dal D.L.vo 24.2.48 n. 114 e accertata all’epoca del rogito. La domanda pertanto, siccome non adeguatamente provata, non può trovare accoglimento. Si deve quindi passare a questo punto all’esame delle domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto. In principalità il fallimento ha chiesto “accertarsi e dichiararsi che il riservato dominio sul cespite in calce descritto si è estinto con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione avvenuta in data 30.11.92 e conseguentemente dichiararsi che il cespite oggetto di causa è a far tempo da tale data, divenuto proprietà del Sig. Rossi Paolo ed è pertanto ricompresso dell’attivo fallimentare”. Al riguardo parte convenuta ha fatto riferimento all’art. 10 della legge n. 386/76. Sul punto deve condividersi la tesi di parte attrice secondo cui il richiamo della citata legge è inconferente e non applicabile al caso in esame.

Anzitutto va osservato che la legge 30.4.76 n. 386 (“norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo”) si riferisce per l’appunto agli enti di sviluppo agricolo quali enti regionali di diritto pubblico e non alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina.

Ancora va osservato che l’art. 10 I° comma della citata legge richiama l’art. 17 della legge 12/5/50 n. 230 (“Il riservato dominio a favore dell’Ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell’art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230 permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall’assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette”). La legge 12.5.50 n. 230 a sua volta si riferisce all’Opera per la valorizzazione della Sila e in particolare ai “provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini.

E’ invece da ritenere fondata, in relazione al fallimento di Paolo Rossi, la domanda subordinata con la quale parte convenuta ha chiesto: “accertarsi e dichiararsi che il Fallimento n. 58/94 – Tribunale di Mantova – della Rossi Paolo e C. S.n.c. nonché dei soci Rossi Paolo e Carlini Fernanda in persona del Curatore, ha diritto, a sensi dell’art. 5 del contratto registrato a Modena il 27.10.77 n. 6373 ad effettuare l’anticipato pagamento del prezzo”. L’art. 5 del contratto in questione prevede che “la parte acquirente non potrà prima che siano trascorsi dieci anni dalla data odierna effettuare l’anticipato pagamento del prezzo o di parte di esso”. La data dell’atto è il 12.10.77 e il fallimento è stato dichiarato con sentenza 7.10.94. Alla data della dichiarazione di fallimento il decennio era quindi ampiamente maturato e il Curatore ha la volontà di subentrare in luogo del fallito nel contratto a norma dell’art. 73 L.F., mediante richiesta di riscatto anticipato in atti, previa autorizzazione del giudice delegato. Parte attrice al fine di contrastare tale domanda del fallimento ha richiamato l’art. 11 della legge 14.8.71 n. 817 ed il relativo vincolo di indivisibilità (“I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l’ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l’entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità”) a pena di nullità (“E’ nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità”).

Se non che, come opportunamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, il vincolo di indivisibilità non osta al trasferimento al fallimento che ben potrà esitare il cespite richiamando detto vincolo.

Il fallimento di Paolo Rossi ha quindi diritto di effettuare l’anticipato pagamento del prezzo. Per la determinazione dell’esatto importo dovuto alla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina a tale titolo e per le successive statuizioni in ordine alle richieste di cui sub 3 delle conclusioni precisate nel merito e in via riconvenzionale da parte convenuta in memoria ex art. 183, ultimo comma c.p.c. in data 4.12.96 il giudizio deve proseguire e a ciò si provvede con separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

a) rigetta le domande attoree;

b) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a far dichiarare ricompreso nell’attivo fallimentare il cespite per cui è causa ex art. 101.386/76;

c) accerta e dichiara che il Fallimento n. 58/94 – Tribunale di Mantova – della Rossi Paolo e C. S.n.c. nonché dei soci Rossi Paolo e Carlini Fernanda in persona del Curatore ha diritto, a sensi dell’art. 5 del contratto registrato a Modena il 27.10.77 n. 6373 di effettuare l’anticipato pagamento del prezzo;

d) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

e) spese al definitivo.