Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 795 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Mantova, 10 Aprile 2001. .


Procedimenti cautelari – Art. 669-septies cpc – Riproposizione dell’istanza cautelare – Deduzione di nuovi elementi di fatto noti all’epoca della precedente – Ammissibilità.

Concorrenza sleale – Violazione del segreto industriale – Sistema di qualità ISO 9001 – Utilizzazione della documentazione relativa – Non sussiste.

Concorrenza sleale – Inibitoria all’ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001 – Inammissibilità.



 


 


omissis

Il Giudice Istruttore letti gli atti del proc. 5600/2000, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Le società ricorrenti, Alfa S.A. e GAMMA SRL, premesso, in fatto, di aver promosso azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione da parte della resistente, Beta SRL, in concorso con il legale rappresentante Tommasi Roberto e con altri dipendenti, delle norme a tutela della concorrenza e dei segreti industriali, e richiamata la narrazione degli eventi riportata in citazione, espongono: che, nell’ambito dell’attività illecita posta in essere dalla Beta, vi è stato il compimento di una serie di atti sistematicamente diretti alla acquisizione integrale del “sistema qualità” elaborato da Alfa e finalizzati ad ottenere da parte di Beta, sulla base dello stesso manuale, la certificazione di qualità già riconosciuta alla ricorrente Alfa; che, in particolare, attraverso la ripetuta sottrazione e conseguente copiatura di tutta la documentazione Alfa inerente la manualistica, le procedure e la modulistica che compongono il “sistema qualità”, ritrovata in sede di procedimento penale presso il Tommasi e presso la società resistente, quest’ultima si apprestava ad ottenere il riconoscimento della validità del “proprio” sistema qualità, sfruttando il lavoro triennale faticosamente svolto da Alfa; che tale attività era giunta allo stadio finale, avendo Beta già redatto un manuale della qualità ed iniziato il procedimento volto ad ottenere la certificazione relativa; che ciò comportava la violazione degli artt. 2598, n. 3 c.c. e 6 bis L. Inv. (concorrenza sleale attuata per mezzo dell’illecita rivelazione di segreti industriali, del compimento di atti contrari alla correttezza professionale), nonché dell’art. 2598, n. 2 c.c. (appropriazione di pregi) e delle norme a tutela del diritto di autore; che, ove tale procedimento giungesse ad esito positivo, entrambe le ricorrenti subirebbero un danno grave ed irreparabile, non suscettibile di ristoro con la pronuncia di condanna al risarcimento; che tale danno, in particolare, sarebbe rappresentato dalle conseguenze negative che deriverebbero per effetto dell’illecito riconoscimento della corrispondenza del sistema qualità Beta alle norme relative, in termini sia di incremento del grado di efficienza e competitività sul mercato di detta società, sia di aumento del prestigio e della credibilità commerciale di fronte a determinati clienti e fornitori che richiedono tale certificazione (con conseguente aumento della clientela di riferimento).

Domandano, pertanto, l’emissione di provvedimento cautelare in corso di causa, volto ad ottenere l’inibitoria del compimento da parte della resistente, di ulteriori attività di utilizzazione, anche parziale, del sistema qualità derivato da Alfa e di ogni atto diretto a richiedere e/o ottenere la certificazione di qualità attraverso qualsivoglia materiale di origine o provenienza Alfa, oltre alla pubblicazione del provvedimento.

La convenuta Beta, regolarmente costituita, chiede il rigetto della domanda, contestando quanto ex adverso rappresentato, e rilevando, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’istanza cautelare per essersi verificato sul punto il giudicato cautelare, in quanto analoga istanza, proposta con ricorso del 6.3.2000, era già stata in toto rigettata, in prima battuta, e, poi, accolta parzialmente, in sede di reclamo, con riferimento al solo sequestro giudiziario e non all’inibitoria.

Espone, poi, nel merito, che il sistema qualità Beta è assolutamente diverso da quello Alfa nelle procedure, atteso il minor numero di dipendenti delle due società (5, contro i 15 di Alfa) e la conseguente minore differenziazione di ruoli; che il manuale del sistema qualità non è di per sé tutelabile ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. e 6 bis L. Inv., né dell’art. 2598, n. 2 c.c.; che le domande di inibitoria così come formulate, sono inammissibili ed inattuabili perché dirette a paralizzare totalmente e genericamente una attività giuridica negoziale in astratto legittima, posto che Beta non possiede alcun documento Alfa inerente al sistema qualità; che, comunque, non sussiste il pericolo nel ritardo individuato dalle ricorrenti nell’imminente ottenimento della certificazione del sistema qualità da parte di Beta, posto che tale circostanza non corrisponde al vero e che il documento posto a suffragio della stessa (doc. 52 fasc. ricorrenti) non ha nessun valore, essendo proveniente da un terzo e non sottoscritto.

Il convenuto Tommasi Roberto, pure ritualmente costituito, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità della tutela richiesta per difetto di legittimazione passiva, essendo il provvedimento de quo, tipicamente destinato ad esplicare i propri effetti nei confronti di chi è imprenditore; nel merito propone le analoghe considerazioni svolte da Beta, circa la diversità dei due sistemi della qualità, e l’assenza del periculum in mora, attesa anche la mancata disponibilità dei documenti reperiti presso la Beta e Tommasi, per effetto del sequestro penale.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa all’udienza del 5.3.2002, all’esito della quale il Giudice riservava la decisione.

Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione pregiudiziale di giudicato cautelare, la quale, si osserva, non è meritevole di accoglimento, se si considera la limitata portata che nel nostro ordinamento riveste l’istituto, come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza.

L’art. 669 septies c.p.c., nel prevedere che “l’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti nelle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”, individua le novità in presenza delle quali può essere riproposta l’istanza.

La norma risponde più di altre agli scopi della riforma cautelare, e, segnatamente, a quello di recuperare un presupposto di elasticità, prima assente, che mirasse a soddisfare l’esigenza di adeguamento della cautela alla situazione, di fatto e processuale, che via via viene determinandosi.

In questa ottica, deve condividersi l’interpretazione che parte da una ampia lettura della stessa, e che attribuisce rilevanza, oltre che ai fatti storici sopravvenuti, anche alle circostanze preesistenti non dedotte in precedenza.

In particolare, vanno ricomprese non soltanto i mutamenti che influiscono sul motivo portante della decisione di rigetto (di rito o di merito), ma anche le semplici allegazioni, nel secondo ricorso, di ragioni di fatto e/o di diritto riguardanti il fumus e/o il periculum non proposte a sostegno della prima istanza, seppur in quel momento già proponibili.

E’ questo il senso dell’espressione secondo cui “il giudicato copre solo il dedotto ma non anche il deducibile”, avanzata da insigne dottrina e richiamata dalla difesa Beta, la quale deve essere letta in coerenza con il solo obiettivo di evitare che la nuova deduzione di fatto e di diritto, che si presenti del tutto infondata ed inaccoglibile, valga a riciclare le vecchie deduzioni già respinte, il che non ricorre nel caso in questione.

Basta, infatti analizzare il contenuto del ricorso e del reclamo proposti anteriormente al presente procedimento per riconoscere che il thema decidendum è diverso, poiché in quella sede non è stata avanzata specificamente domanda di cautela nei confronti dell’attività di Beta di sottrazione ed utilizzazione del materiale inerente al sistema qualità e dell’attivazione della procedura volta ad ottenere la relativa certificazione.

A ciò si aggiunga che, nel ricorso introduttivo del presente procedimento, si allega, quale circostanza nuova, fondante la riproposizione della domanda cautelare, la conoscenza avvenuta soltanto in tempi recenti, e, in ogni caso, successivamente alla conclusione del precedente procedimento cautelare, del contenuto della documentazione sequestrata che era racchiusa in supporti magnetici, originariamente inaccessibili, menzionati anche nella consulenza del perito nominato dal P.M., aperti solo in un secondo tempo e relativi proprio alla documentazione inerente al sistema qualità Alfa.

Parimenti infondata si presenta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa Tommasi, per non essere l’oggetto della richiesta di cautela ricompreso nella domanda di merito.

Analogamente a quanto sopra, si osserva che da una attenta lettura dell’esposizione dei fatti contenuta in citazione emerge che gli illeciti denunciati a carico della società resistente trovano il loro presupposto nella sistematica sottrazione e sfruttamento della documentazione Alfa, da parte del Tommasi, ivi compresa quella relativa al sistema qualità, e nella utilizzazione della stessa per i diversi fini cui è oggettivamente destinata.

Quanto, poi, all’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Tommasi Roberto si osserva che la stessa appare fondata, se si considera che petitum immediato del ricorso in esame è da un lato, l’inibitoria dell’utilizzazione della documentazione relativa al sistema qualità, della quale si dà per compiuta ed esaurita l’attività di sottrazione, asseritamente posta materialmente in essere dal Tommasi, nei confronti del quale, dunque, un provvedimento cautelare in proposito risulterebbe inammissibile, dall’altro l’inibitoria dell’esercizio di atti diretti a raggiungere il perfezionamento del procedimento destinato a concludersi con la certificazione di qualità, atti riferibili unicamente al soggetto giuridico beneficiario della stessa, e, cioè, Beta SRL.

Ciò posto, e venendo al merito della questione, osserva il Giudicante che la domanda non è fondata.

Con riferimento al fumus della pretesa, va, in primo luogo, rilevata l’inapplicabilità al caso in questione della norma di cui all’art. 6 bis R.D. 29.6.1939, n. 1127, così come introdotto dall’art. 14 del D. Lgs. 19,3,1996 n. 198.

La fattispecie di concorrenza sleale disciplinata da detta norma ruota intorno alla condotta di rivelazione a terzi ovvero di acquisizione o utilizzazione da parte di terzi di informazioni aziendali, carpite abusivamente, ovvero in modo contrario alla correttezza professionale, e che siano “segrete”, nel senso spiegato dalla stessa norma, e cioè, “che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore”.

Ciò posto si osserva che non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui la documentazione inerente al sistema qualità rivesta i requisiti sopra menzionati.

Sul punto, deve premettersi che il sistema qualità conforme al modello previsto dalla normativa ISO, assolve alla funzione di assicurare la qualità di una azienda e di dimostrare la sua capacità di fornire determinati prodotti e/o servizi all’esterno, ossia a clienti, organismi di certificazione, assicurazioni ed altri enti.

La politica della qualità, definita e documentata a livello dirigenziale, deve essere attinente agli obiettivi aziendali ed alle esigenze ed aspettative dei clienti, e per fare ciò “il fornitore deve assicurare che tale politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione” (ISO 9001, ed. 1994, 4.1.1.).

In questa ottica il fornitore deve predisporre, documentare mantenere attivo un sistema qualità come mezzo per assicurare che il prodotto sia conforme ai requisiti specificati ed in particolare “predisporre procedure documentate in accordo con i requisiti della presente norma e con la politica per la qualità da lui stabilita” nonché “attuare effettivamente il sistema qualità e le relative procedure documentate”.

Ebbene, alla luce di tali considerazioni, si osserva che mancano alla documentazione inerente al sistema qualità sia il requisito della segretezza sia il requisito del valore economico.

Quanto al primo, si osserva, che essa, prima dell’ottenimento della certificazione è comunque nota a terzi, quanto meno al consulente incaricato della revisione delle procedure al fine di ottenere la certificazione ed all’ispettore dell’ente certificatore, e successivamente, ai dipendenti ed a tutti i soggetti che verranno in contatto con l’azienda (ad es. clienti e fornitori).

I dati relativi, una volta acquisiti, possono essere ricreati e riformulati da altro consulente per costituire il presupposto di un altro sistema, sulla base delle informazioni in possesso di ciascuno dei soggetti sopra menzionati.

Quanto al secondo, deve porsi mente alla circostanza per cui le procedure ed il modello organizzativo che compongono il sistema qualità hanno valore solo ed in quanto vengano in concreto conosciute ed applicate dai singoli soggetti dell’azienda medesima.

In proposito, va rilevato che, non basta, ai fini dell’ottenimento della certificazione, possedere il manuale, le procedure o la modulistica, i quali contengono semplicemente una descrizione delle attività con individuazione dei soggetti deputati allo svolgimento delle stesse (rispondendo al principio del “chi fa che cosa”), senza presentare alcun carattere creativo (il che vale anche a ritenere del tutto fuorviante il richiamo di parte ricorrente della normativa a tutela del diritto d’autore), ma è necessario che le prescrizioni ivi contenute siano in concreto osservate, dalla base al vertice.

Da ciò consegue, altresì, l’infondatezza del richiamo alla norma di cui all’art. 2598, n. 2, c.c. ed alla fattispecie di concorrenza sleale ivi prevista (appropriazione di pregi) posto che ogni sistema qualità è diverso dall’altro e che ciascun sistema deve da un lato, possedere i requisiti in astratto previsti dalla normativa ISO e dall’altro, rispondere alle peculiarità della singola azienda, per essere in concreto applicabile, e divenendo, in tal modo sistema “proprio” dell’azienda che lo applica, e che non è configurabile, quale illecito concorrenziale, la condotta di “appropriazione astratta” del sistema altrui.

Sul punto, risulta chiara la lettera della norma ISO 9001, la quale, dopo aver specificato che i requisiti del sistema qualità permettono di individuare quali elementi un sistema qualità deve comprendere, ma non hanno finalità di imporre l’uniformità ai sistemi medesimi, stabilisce che “La progettazione e l’attuazione di un sistema qualità saranno influenzate dalle svariate esigenze di una organizzazione, dai suoi particolari obiettivi, dai prodotti e servizi forniti, dai processi e dalle specifiche modalità operative” (Introduzione pag.2).

Devono, in proposito, condividersi le considerazioni svolte dalla difesa dei convenuti, circa l’assoluta diversità dei sistemi della qualità predisposti dalle due aziende in causa, riscontrabile sulla base di un esame di dati oggettivi.

In primo luogo, le dimensioni delle aziende: Alfa si compone di 15 dipendenti, Beta di 5. Ciò, inevitabilmente si riflette sulla capacità organizzativa, e, quindi, produttiva, nonché sulla ripartizione e differenziazione dei ruoli. In secondo luogo, la differenza di contenuto dei due sistemi: Alfa ha previsto l’attività di progettazione, assente nel sistema Beta; quest’ultima ha previsto procedure diverse o inesistenti nel sistema Alfa (ad es. in tema di gestione della produzione delle macchine inseritici).

A ciò si aggiunga che anche il consulente per la qualità, incaricato da Beta ai fini dell’ottenimento della certificazione de qua è diverso da quello scelto da Alfa.

A questo proposito, va rilevato che il manuale della qualità è il risultato di una attività professionale intellettuale del consulente il quale, in ogni parte del manuale medesimo si relaziona personalmente e singolarmente con ciascun dipendente, quale particella costitutiva del complesso sistema operativo dell’azienda.

Nello svolgimento di tale attività il consulente si avvale della normativa ISO la quale costituisce un contenitore vuoto che va riempito dal professionista stesso, di contenuti afferenti alla pratica scaturente dal colloquio con i dipendenti e/o i dirigenti, a seconda della parte di norma che va ad applicare in quel momento.

La norma, come s’è detto, va applicata dalla base al vertice.

Ciò posto, si osserva, non è possibile che il frutto della relazione personale fra due individui nella suddetta attività possa risultare identico a quello derivante dalle relazione intervenuta fra altri soggetti in altra azienda, ancorché l’oggetto della produzione sia lo stesso, ed ancorchè i dipendenti Beta siano tutti di provenienza Alfa. Tali ultime coincidenze generano, invero, una errata suggestione se si considera che il trasferimento del patrimonio di conoscenze dei singoli dipendenti da una azienda all’altra, circostanza, peraltro, ritenuta lecita, in assenza di convenzioni pattizie limitative della concorrenza, già dal Giudice della cautela ante causam, non vale da solo a determinare l’identità del manuale della qualità che, si ribadisce, nella fattispecie è stato redatto da altro consulente e all’esito di un complesso di relazioni interpersonali e di verifiche e valutazioni soggettive inerenti la conoscenza e l’applicazione dello stesso da parte dei dipendenti.

Da tali considerazioni emerge che la certificazione di un sistema qualità costituisce il traguardo di un complesso procedimento che si compone di molteplici fattori, diversi per ciascuna azienda ed “infungibili”, in relazione al quale la predisposizione della documentazione costituisce soltanto il primo passo.

La condotta illecita denunciata non vale, dunque, ad integrare, neppure alla stregua di una valutazione sommaria, le fattispecie normative invocate, non essendovi un nesso di causalità, ovvero di stretta consequenzialità, fra la asserita sottrazione sistematica della documentazione inerente al sistema qualità, l’utilizzazione della stessa e l’ottenimento della relativa certificazione.

Quanto al periculum, risulta superflua ogni valutazione, attesa l’infondatezza, nel merito, della domanda.

Si osserva, peraltro, che appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dai convenuti circa la assoluta genericità ed inattuabilità del provvedimento richiesto (inibitoria del compimento di attività dirette ad ottenere la certificazione del sistema qualità sulla base dei documenti Alfa asseritamente sottratti).

A ciò si aggiunga che non è stata fornita la prova del fatto che Beta sia prossima ad ottenere la certificazione de qua (non potendo la stessa essere desunta sic et simpliciter dalla circostanza che detta società ha attivato il procedimento e si è rivolta ad un consulente per la qualità) e che, comunque, deve ritenersi che, quand’anche fosse imminente il rilascio della certificazione, il pregiudizio che ne deriverebbe alle ricorrenti, oltre ad apparire meramente eventuale, risulterebbe, comunque, riconducibile alla logica della concorrenza e del libero mercato, proprio perchè (come sopra esposto) l’attività denunciata come illecita rappresenta solo uno dei fattori che concorrono all’esito positivo del procedimento.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni la domanda va rigettata e le spese liquidate con la decisione di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.,

rigetta il ricorso.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Castiglione delle Stiviere, 10.4.2001.