Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7852 - pubb. 01/10/2012
Diritto bancario e tutela del correntista
Tribunale Taranto, 28 Giugno 2012. Pres., est. Coccioli.
Diritto Bancario – Apertura di credito – Ripetizione dell’indebito – Eccezione – Decorrenza – Atti solutori.
Diritto Bancario – Anatocismo – Clausole contrattuali – Nullità – Uso normativo – Inesistenza.
Diritto Bancario – Anatocismo – Clausole contrattuali – Nullità – Adeguamento automatico – Gazzetta Ufficiale – Inammissibilità.
Diritto bancario – Commissione di massimo scoperto – Nullità – Funzione economico/sociale – Insussistenza.
Diritto bancario – Tasso effettivo – Variazione unilaterale – Inammissibilità.
Diritto bancario – Determinazione del TEG – Vincolatività della normativa ordinaria – Circolari della Banca d’Italia – Irrilevanza.
Diritto bancario – Determinazione del TEG – Usura – Commissione di massimo scoperto – Computabilità.
Diritto Bancario – Anatocismo – Versamenti – Obbligazione naturale – Insussistenza.
In materia di apertura di credito, l’istituto bancario, al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione dell’azione di indebito, ha l’onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che il relativo versamento sia da considerare solutorio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
In tema di apertura di credito, la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito decorre dal momento del relativo pagamento soltanto per i versamenti solutori, circostanza che deve essere eccepita e provata dall’istituto di credito convenuto in giudizio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Le clausole anatocistiche, stipulate prima del 2000, sono nulle in ragione dell’inesistenza di un uso normativo che le legittimi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
In materia di anatocismo bancario, l’adeguamento di clausole nulle non può essere affidato alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della delibera CICR 9/2/2000 perché tale attività integra in intervento unilaterale non consentito, essendo indispensabile l’accordo con il cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
La commissione di massimo scoperto applicata, dall’istituto di credito, alle somme non sconfinanti dal fido, in mancanza di una previsione contrattuale coerente con le regole codicistiche in punto di determinazione o determinabilità dell’oggetto è nulla perché priva di funzione economico/sociale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
La variazione unilaterale del tasso effettivo da parte dell’istituto di credito sostanzia una violazione degli artt. 117 e 118 del T.U.B.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Ai fini della determinazione del TEG la norma vincolante per il giudice è la disciplina recata dalla legge n. 108/1996, ed a nulla rilevano le circolari emesse dalla Banca d’Italia. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
In tema di usura, ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi anche conto della commissione di massimo scoperto sulle operazioni di finanziamento, per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Il versamento effettuato dal correntista in virtù di clausole anatocistiche radicalmente nulle non integra adempimento di una obbligazione naturale, con conseguenza soluti retentio disciplinata dall’art. 2033 c.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Cuppone
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