Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7800 - pubb. 19/09/2012
Diritto di visita, minori contesi e comportamento del genitore che assume comportamenti lesivi nei confronti dei figli
Tribunale Catanzaro, 23 Maggio 2012. Est. Maria Pia De Lorenzo.
Diritti di visita – Minori contesi – Comportamento del genitore che, per le pretese di natura economica insoddisfatte, assuma comportamenti lesivi del diritto di visita, incidendo sui figli minori – Comportamento di grave inidoneità genitoriale – Sanzionabilità – Sussiste.
Diritti di visita – Esercizio “mediato” o indiretto a mezzo degli ascendenti – Esclusione.
Art. 709-ter c.p.c. – Natura giuridica – Danno Punitivo – Esclusione.
Per nessuna ragione i motivi di risentimento provati da un genitore nei confronti dell’altro, da ricercarsi, esemplificativamente, nelle ragioni della separazione o nel comportamento tenuto successivamente ad essa, possono assurgere a giustificazione di comportamenti aggressivi o di ritorsione in qualunque modo incidenti sul sereno sviluppo psicofisico dei minori ‘contesi’ né limitare il diritto alla bigenitorialità di questi ultimi e del genitore non collocatario. Le pretese di natura economica, infatti, se portate a conoscenza dell’altro genitore e da questi respinte possono essere guadagnate con l’ausilio della mediazione o ricorrendo al giudice sulla base di un compendio probatorio tale da far ritenere la necessità di un aumento, ma mai attraverso la strumentalizzazione del diritto di visita. Il genitore che, ad esempio, si trinceri dietro la volontà ed i capricci dei minori a sé affidati per negare all’altro la possibilità di vederli (assecondando le scuse di questi ultimi o adducendo pretesti) rivela una certa immaturità (sanzionabile) nell’esercizio della potestà genitoriale, la quale invece si esalta e conferisce ad un adulto la qualità di genitore nel superamento dei personali motivi di rancore, nella promozione dell’attaccamento dei figli all’altro genitore e nel filtraggio degli ordinari e comprensibili fraintendimenti sorgenti in una coppia genitoriale non più unita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il diritto di visita del padre non può essere condotto prevalentemente attraverso la consegna dei minori ai nonni: si tratta, infatti, di un diritto che il genitore deve esercitare personalmente e non attraverso terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La condanna pecuniaria di cui all’art. 709-ter c.p.c. non può essere ascritta alla categoria del danno punitivo o pena privata, in quanto, avendo il legislatore differenziato la condanna, in considerazione del soggetto danneggiato, prevedendo due ipotesi diverse ai nn. 2) e 3) dell’art. 709-ter c.p.c., appare difficile sostenere che la condanna debba essere commisurata alla gravità della condotta, posta in essere dal genitore inadempiente, e non al pregiudizio arrecato, com’è nei principi generali dell’azione risarcitoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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