Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7476 - pubb. 09/07/2012

Attività bancaria svolta dall'ente postale e doveri di trasparenza ex art. 119 TUB

Tribunale Torino, 30 Giugno 2012. Est. Valeria Di Donato.


Procedimento sommario di cognizione art. 702 bis - Accesso a documentazione relativa a rapporti bancari art. 119 T.U.B. -  Applicabilità alla divisione bancaria di un ente postale - Sussiste - Consegna tardiva dei documenti richiesti - Cessazione della materia del contendere - Spese legali a carico dell’ente postale inadempiente - Omesso pagamento delle spese previste per la produzione dei documenti - Irrilevanza.



Qualora la divisione bancaria di un ente postale fornisca la documentazione richiesta ex art. 119 T.U.B. dopo l’instaurazione del procedimento si determina la cessazione della materia del contendere con necessità di delibazione sulle sole spese di lite. (Daniele Beneventi) (riproduzione riservata)

L’art. 119 del D. Lgs. n. 385/1993 è applicabile all’ente postale in virtù dell’espresso richiamo contenuto nel DPR 144/2011 (art. 2 comma 3). (Daniele Beneventi) (riproduzione riservata)

La produzione della documentazione da parte dell’ente postale oltre il termine di novanta giorni e comunque dopo la notifica del ricorso ex art. 702 bis non costituisce adempimento dell’obbligazione sussistente ex lege in capo all’ente postale. (Daniele Beneventi) (riproduzione riservata)

A nulla rileva il mancato pagamento, da parte del consumatore, delle spese previste per l’erogazione del servizio che non siano mai state previamente richieste né esattamente quantificate. (Daniele Beneventi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Daniele Beneventi


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