Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7458 - pubb. 09/07/2012
Applicazione al di fuori della Regione Sicilia della proroga delle passività agricole presso gli istituti di credito
Appello Milano, 22 Dicembre 2010. Est. Carla Romana Raineri.
Legge Reg. Sicilia 27/2000 - Agevolazione della ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane - Proroga delle passività presso gli istituti di credito - Applicazione al di fuori dell'ambito territoriale della regione ed a soggetti non residenti.
L’applicazione dell’articolo 1 della Legge della Regione Sicilia n. 28/2000 al di fuori dall’ambito territoriale di detta regione ed a soggetti non residenti comporta indubbi profili di incostituzionalità per avere come destinatari soggetti non residenti e per incidere sulle regole di adempimento delle obbligazioni. E’ del pari evidente, poi, come la disposizione in esame si sia trasformata, in virtù di successive proroghe, in una sorta di causa “estintiva dell’obbligazione di pagamento”, senza prevedere alcuna compensazione degli interessi sacrificati; e sia, dunque, contraria ad ogni criterio di ragionevolezza. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(1) L’articolo 1 della L. Reg. Sicilia n. 28/00 così recita: “Al fine di agevolare la ripresa produttiva della aziende agricole siciliane gli istituti di credito e gli enti esercenti il credito agrario, prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi ai prestiti di dotazione per l’acquisto di macchine agricole ed animali già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, purchè contratti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge [..]”.
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