Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7293 - pubb. 13/06/2012

Associazione temporanea di imprese e potere di rappresentanza in capo alla capogruppo

Tribunale Catanzaro, 27 Marzo 2012. Est. Tallaro.


Azione risarcitoria del terzo contro impresa facente parte dell’ATI – Legittimazione passiva dell’ATI – Non sussiste.



L’Associazione Temporanea di Imprese dà luogo non già ad un fenomeno associativo, con la creazione di un autonomo centro di interessi, cui debbano essere giuridicamente imputati i rapporti giuridici attivi e passivi, bensì ad un’ipotesi di mandato collettivo, finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. Pertanto, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto. Nei rapporti con i terzi gli effetti degli atti giuridici posti in essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella sfera giuridica di quest'ultima. Ne consegue che l’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta dal terzo contro una delle imprese che fa parte dell’ATI va proposta, a pena di inammissibilità, contro l’impresa stessa e non l’associazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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