Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7269 - pubb. 06/06/2012

Diritto di critica dell'operato altrui nell'ambiente di lavoro, limiti

Tribunale Catanzaro, 30 Marzo 2012. Est. Tallaro.


Diritto di critica dell’operato altrui – Ambiente di lavoro – Sussiste – Limiti – Continenza e contenuto non offensivo – Sussiste.

Art. 96 comma, 3 c.p.c. – Lite temeraria – Presupposti.



In una società democratica - cui è connaturata la possibilità di scambiarsi opinioni -, deve essere garantito il diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell’operato altrui (anche del lavoratore), a patto che tale critica rispetti i limiti di continenza e non travalichi in una gratuita degradazione della persona oggetto di censura. E’ evidente che è spiacevole subire critiche, in particolare se esse siano provenienti dal datore di lavoro o dal dirigente e se attengano alla prestazione lavorativa; ed è altrettanto notorio che la sensibilità del destinatario della censura può rimanere scalfita. Nondimeno, tale banale osservazione non può significare che qualunque affermazione critica idonea a colpire l’amor proprio del lavoratore configuri illecito penalmente sanzionabile e civilmente risarcibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile, essendo necessario, per l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 96 c.p.c.


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