Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7251 - pubb. 30/05/2012
Attività commerciale del farmacista e applicazione del tasso per gli interessi moratori delle transazioni commerciali
Tribunale Nocera Inferiore, 29 Febbraio 2012. Est. Spiezia.
Farmacia - Esercizio di impresa commerciale - Applicazione degli interessi moratori per le transazioni commerciali.
Il farmacista può essere considerato un vero e proprio "commerciante", il quale, se è vero che esplica un pubblico servizio, dietro autorizzazione statale, opera tuttavia nel campo commerciale, trattando non solo la vendita di farmaci utili alla salute dei cittadini, bensì anche una svariata serie di altri articoli che nulla hanno a che fare, se non in senso lato, con la salute, ma piuttosto con il benessere fisico delle persone. Al farmacista, che può, pertanto, considerarsi un imprenditore commerciale, il quale investe capitali e risorse umane per la vendita di farmaci ed altri prodotti allo scopo di lucrare guadagni, sarà applicabile la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, relativa alla corresponsione degli interessi moratori da applicarsi alle transazioni commerciali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti
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