Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 721 - pubb. 01/07/2007

Sequestro conservativo e pendenza del giudizio di cassazione ai soli fini civili

Tribunale Mantova, 21 Ottobre 2003. Est. Bernardi.


Condanna ai soli effetti civili al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio - Ricorso per cassazione - Tutela cautelare del danneggiato - Sequestro conservativo - Competenza del giudice civile ex art. 669 quater c.p.c. - Sussistenza.



 


 


omissis 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice Designato,

letto il ricorso ex art. 671 c.p.c. promosso dalla società Alfa s.n.c. di Rossi G. & C.;

esaminate le difese delle parti;

rilevato che la ricorrente assume di avere maturato un rilevante credito risarcitorio nei confronti di un proprio ex dipendente imputandogli di essersi appropriato, nel corso del rapporto di lavoro, di cospicue somme di pertinenza della società e di averle cagionato anche un rilevante danno non patrimoniale;

rilevato che il fumus della pretesa viene fondato sulla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 408/03 che, provvedendo sulla impugnazione proposta dal Rossi in qualità di legale rappresentante della menzionata società (costituitosi parte civile) avverso la sentenza di assoluzione del resistente pronunciata in sede penale dal Pretore di Mantova, dichiarava il Verdi responsabile, ai soli effetti civili, dei fatti ascritti ai capi A) C) e D) dell’originaria imputazione e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede nonché a rifondere alla medesima le spese del giudizio;

osservato che la difesa del resistente, documentando di avere proposto ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza, ha eccepito che il Giudice Designato non sarebbe competente a pronunciare sull’istanza cautelare;

ritenuto che alla fattispecie trovi applicazione il disposto di cui all’art. 669 VI co. quater e 669 III co. ter c.p.c. atteso che l’azione civile risulta essere stata proposta nel giudizio penale, tale dovendo considerarsi quello attualmente pendente in Cassazione (cfr. art. 573 c.p.p.);

ritenuto di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 669 quater VI co. c.p.c. prevede una competenza concorrente a concedere il sequestro conservativo del giudice penale avanti al quale pende il giudizio sull’an e del giudice civile adito per la determinazione sul quantum (cfr. Cass. Pen. 7-2-1995 n. 5406; Trib. Roma 21-7-1993 in Giur. It.,1994,187; Trib. Ancona 11-11-1995 in Giur. It.,1996,564; Trib. Roma 24-1-1995 in Foro It.,1995,I,1343), avendo la salvezza della norma processuale penale inteso evitare l’abrogazione implicita dell’art. 316 c.p.p. precedentemente in vigore, realizzando in tal modo un sistema tale da consentire al danneggiato da reato di potersi avvalere in qualunque fase del giudizio (civile o penale) della tutela cautelare;

considerato che tale conclusione appare chiaramente evidente nel caso di specie atteso che, essendo pendente il giudizio in cassazione, giudice istituzionalmente sprovvisto del potere di emettere provvedimenti cautelari, la parte civile si vedrebbe defraudata del diritto a tale tipo di tutela, da ritenersi costituzionalmente garantito in ogni fase del processo ex art. 24 Cost.;

ritenuto pertanto che sussiste la competenza di questo giudice in quanto competente per materia o valore in relazione al luogo in cui la misura cautelare deve essere eseguita (v. art. 26 c.pc.);

ritenuto, quanto al fumus, che la pretesa trovi sufficiente fondamento nella sentenza solo recentemente emessa in sede d’appello (tenuto conto dei molteplici elementi logici e fattuali che la sorreggono) e nelle risultanze della perizia grafologica, evidenziandosi che meritevole di tutela cautelare è anche solo la probabile esistenza di una ragione di  credito (Cass. 8-9-1997 n. 8729; Cass. 3-2-1996 n. 927; Cass. 19-4-1983 n. 2672);

considerato, quanto al periculum in mora, che solo a seguito della recente pronuncia in sede d’appello il credito vantato ha assunto un connotato di particolare evidenza; osservato inoltre che il pregresso comportamento del resistente il quale, appena saputo dell’effettuazione di controlli sul proprio operato (vedasi verbale di dichiarazioni rese avanti al Pretore il 19-2-1998) aveva provveduto, sia pure in data 11-1-1991, a spogliarsi in favore della moglie (senza alcuna plausibile ragione) dell’unico immobile posseduto nonché l’entità attuale del credito risarcitorio (sia pure contenuto nei limiti di quanto riconosciuto dalla Corte d’Appello) in relazione alla situazione patrimoniale del Verdi di, almeno apparente, impossidenza, costituiscono elementi (sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo) tali da far ritenere concreto il pericolo che il creditore possa perdere la garanzia del proprio credito (cfr. Cass. 13-2-2002 n. 2081; Cass. 17-6-1998 n. 6042);

considerato, da ultimo, che la garanzia deve permanere sino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito (cfr. Cass. 29-10-2001 n. 13400), sicché i profili sopra menzionati fanno ragionevolmente presumere che l’incasso delle somme dovute al resistente da terzi in virtù della sentenza n. 168/03 emessa dal Tribunale di Mantova, unica nota posta attiva del patrimonio del Verdi, sarebbe sottratto alla garanzia del creditore istante;

considerato quindi che il ricorso merita accoglimento e che peraltro il credito può ritenersi ragionevolmente provato nei soli limiti indicati nella sentenza d’appello non apparendo sufficientemente comprovate, quantomeno sotto il profilo del quantum, le altre voci di danno prospettate;

 P.T.M.

ritenuta la propria competenza, autorizza la società Alfa s.n.c. di Rossi G. & C. a sottoporre a sequestro conservativo i beni mobili ed immobili, i crediti ed ogni altro valore anche presso terzi appartenenti a Verdi G. sino alla concorrenza di euro 15.000,00;

visto l’art.  669 octies c.p.c. assegna alla ricorrente termine di giorni trenta per l’inizio della causa di merito.

Si comunichi.