Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7200 - pubb. 21/05/2012
Le polizze assicurative Index Linked hanno natura assicurativa
Tribunale Roma, 02 Maggio 2012. Est. Cardinali.
Polizze assicurative Index Linked – Natura giuridica di strumenti finanziari – Esclusione – Natura giuridica di assicurazioni sulla vita – Conferma.
Polizze assicurative Index Linked – Natura giuridica – Applicabilità della disciplina degli investimenti in prodotto finanziari alle Polizze Index Linked emesse prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dall’art. 25 bis d. lgs. n. 58/1998 (2007) – Esclusione.
Polizze assicurative Index Linked – Annullabilità del contratto per errore nella interpretazione delle obbligazioni poste a carico dell’assicuratore – Esclusione.
Polizze assicurative Index Linked – Oggetto della copertura assicurativa rappresentato dal capitale minimo garantito corrispondente al 100% del premio versato – Mancata restituzione integrale alla scadenza della Polizza del premio versato dall’assicurato – Risoluzione del contratto nei confronti dell’intermediario bancario presso il quale è stata sottoscritta la Polizza – Esclusione.
Polizze assicurative Index Linked – Oggetto della copertura assicurativa rappresentato dal capitale minimo garantito corrispondente al 100% del premio versato – Mancata restituzione integrale alla scadenza della Polizza del premio versato dall’assicurato – Risoluzione del contratto nei confronti dell’assicuratore – Ammissibilità.
Le Polizze Index Linked pur avendo una elevata componente finanziaria rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l’assicuratore corre il rischio cosiddetto demografico (in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana), sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall’assicuratore, quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della Polizza.
Alle Polizze assicurative Index Linked emesse prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dall’art. 25 bis d. lgs. n. 58/1998 (2007) non è applicabile la disciplina degli investimenti in prodotto finanziari (nella specie la polizza era stata sottoscritta nel 2001).
L’asserito errore di interpretazione del contenuto del contratto di sottoscrizione di una Polizza Index Linked non comporta l’annullabilità dello stesso.
La risoluzione del contratto di sottoscrizione di una Polizza assicurativa Index Linked comportante la garanzia minima della corresponsione alla scadenza del 100% del premio versato, per la mancata restituzione integrale dello stesso all’assicurato, non può essere richiesta nei confronti dell’intermediario bancario presso il quale la Polizza assicurativa è stata sottoscritta.
La risoluzione del contratto di sottoscrizione di una Polizza assicurativa Index Linked comportante la garanzia minima della corresponsione alla scadenza del 100% del premio versato, per la mancata restituzione integrale dello stesso all’assicurato, può essere richiesta ed ottenuta nei confronti dell’assicuratore che ha emesso la Polizza. (Redazione iL CASO.it) (riproduzione riservata)
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