Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7191 - pubb. 16/05/2012
Convalida di sfratto e obbligatorietà della mediazione per il giudizio di opposizione; mutamento del rito
Tribunale Palermo, 13 Aprile 2012. Est. De Gregorio.
Convalida di sfratto – Mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 – Onere della parte di avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito.
Per il procedimento per convalida di fratto il tentativo di mediazione, previsto dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010, diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito. E’ onere della parte avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 657 c.p.c.
Massimario, art. 665 c.p.c.
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