Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 719 - pubb. 01/07/2007

Agenti di assicurazione, concorrenza sleale, sviamento di clientela e attività denigratoria - artt. 700 c.p.c., 2958 c.c.

Tribunale Mantova, 20 Novembre 2003. Est. Bernardi.


Azione cautelare ex art. 700 c.p.c. - Concorrenza sleale tra agenti di assicurazione, art. 2958 c.c. - Sviamento di clientela - Utilizzo illecito di notizie e di dati riservati - Sussistenza - Denigrazione della società , art. 2958, n. 2 c.c. - Insussistenza.



 


 


omissis

letti gli atti, a scioglimento della riserva del 13/10/03;

rilevato che:

-           con ricorso del 29/10/03 Bianchi Aldo e Bianchi Massimo proponevano reclamo avverso un’ordinanza del Tribunale di Mantova del 6/10/03 che li aveva visti parzialmente soccombenti – insieme ad altri – in relazione ad un’azione cautelare ex art.700 c.p.c. introdotta da “Il Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.” e condannati a non utilizzare informazioni relative alla clientela della società assicuratrice di cui entrambi erano stati agenti, ed in particolare quelle relative alle condizioni delle polizze assicurative ed alle loro scadenze risultanti dall’elenco in loro possesso;

-           affermava in primo grado la società che Aldo Bianchi era stato suo agente per moltissimi anni e che il rapporto era formalmente cessato il 31/1/02; da quel momento - tranne che per qualche mese - si era avvalsa dell’opera di una società, la Bianchi Assicurazioni s.a.s. in cui Bianchi Massimo era socio accomandatario e continuava a svolgere tale attività con la collaborazione del padre, finché anche il rapporto di agenzia con tale società si era sciolto il 17/3/03; e tuttavia nonostante lo scioglimento del rapporto di agenzia, lavorando per una società di assicurazione concorrente, continuavano ad avvalersi di notizie riservate relative alla clientela della Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. che, per di più, denigravano davanti alla sua clientela; in particolare, attraverso elenchi dettagliati dei clienti della società, da un lato, continuavano a gestire i rapporti assicurativi facendosi delegare dai clienti stessi per il compimento delle relative attività, come il pagamento dei premi, così impedendo l’instaurazione del rapporto con i nuovi agenti, e dall’altro, presentandosi a loro in prossimità delle scadenze, li convincevano a non rinnovare i contratti ed a concluderne di nuovi con la società per cui lavoravano; ne facevano prova le deleghe fattesi rilasciare dai loro ex clienti e, soprattutto, il numero altissimo di disdette pervenute, tutte uguali, proprio dopo la cessazione di ogni rapporto con i due reclamanti; a ciò aggiungeva che alcune delle disdette erano risultate false, che le polizze di assicurazione degli autoveicoli non erano accompagnate dai dati relativi al libretto di circolazione e che l’attività era compiuta denigrando con notizie false la compagni assicuratrice;

-           i resistenti rilevavano come nessuna attività concorrenziale sleale era stata compiuta da loro; in particolare nessuna utilizzazione di elenchi e notizie riservate era stata posta in essere: il rapporto era di fatto proseguito in conseguenza della conoscenza più che ventennale della clientela e le disdette erano state date dai clienti liberamente, senza alcuna coartazione; d’altra parte il loro numero era assolutamente fisiologico e, comunque, non poteva essere in alcun modo considerata illecita l’attività volta a contattare i clienti, di per sé non vietata né per legge né per contratto; a conferma di ciò, la Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. non aveva mosso alcuna contestazione a Bianchi Aldo, se non dopo un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia;

-           il giudice di primo grado accoglieva il ricorso - sul piano oggettivo - limitatamente alla condotta di sviamento della clientela, non anche a quella della diffusione di notizie denigratorie, e - su quello soggettivo – con riferimento non solo ai due odierni reclamanti ma anche ai loro dipendenti, quali cooperatori nell’illecito; ravvisava la prova del fumus boni iuris nei documenti prodotti ed il periculum in mora nella natura stessa dell’attività, non riparabile all’esito del giudizio se non impedita immediatamente;

-           i soli Bianchi Aldo e Bianchi Massimo reclamavano il provvedimento, ribadendo le proprie difese e rilevando come il giudice di primo grado non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi in fatto e gli argomenti in diritto posti a base della loro difesa;

-           resisteva la Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con memoria depositata all’udienza, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza impugnata;

-           il collegio, all’esito della discussione, riservava la decisione;     

ritenuto che:

-           il reclamo è infondato e non merita accoglimento;

-           deve anzitutto ritenersi ammissibile il ricorso ex art.700 c.p.c. con riferimento alla indicazione in esso contenuta della domanda relativa al giudizio di merito; essa deve infatti ritenersi specificatamente indicata, a prescindere dalla sua fondatezza, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso solo se dal suo esame complessivo non si evinca quale sia la tutela chiesta dal ricorrente anche nella fase di merito;

-           quanto al merito, inoltre, alcune circostanze appaiono sostanzialmente incontestate: il rapporto di agenzia per quasi trent’anni, la continuazione dei contatti con almeno una parte dei clienti, la gestione del loro rapporto di assicurazione, le disdette;

-           tale circostanze risultano, fra l’altro, confermate dai documenti prodotti in atti; dal loro esame, infatti, risulta che, da un lato, molti clienti della società hanno delegato Bianchi Aldo - ed insieme a lui almeno uno dei suoi dipendenti - alla “gestione” di singoli atti del rapporto, normalmente il pagamento del premio; ed ancora risulta che nel periodo successivo al marzo del 2003 sono giunte alla società assicuratrice moltissime disdette di clienti - tutte uguali, alcune anche negli errori di ortografia (coppia anziché copia) – da cui risulta che in prossimità della disdetta non hanno rinnovato il rapporto con la società;

-           tali due circostanze evidenziano come i reclamanti in modo sistematico si siano recati e si rechino dai clienti della società assicuratrice per contattarli e convincerli a cambiare assicurazione; da un lato, il numero altissimo delle disdette non appare compatibile  con la memoria dei reclamanti, non appare infatti verosimile che conoscano a memoria condizioni delle polizze, il loro numero, e soprattutto la data della loro scadenza per un numero così alto di clienti (la resistente afferma che le disdette sono arrivate a cinquecento e tale fatto non è stato contestato dai reclamanti all’udienza); dall’altro, il loro numero appare significativo  nonostante il numero di clienti complessivo dei Bianchi quando erano agenti della società ed il lunghissimo rapporto con Bianchi Aldo, proprio perché relativo alle polizze in scadenza; è infatti ragionevole pensare che i Bianchi abbiano contattato solo quelli le cui polizze scadevano (essendo a conoscenza delle relative date), e mano a mano che ciò succedeva,  e non necessariamente tutti gli ex clienti della società;

-           a ciò occorre aggiungere che la stessa condotta di Bianchi Aldo con riferimento alla sua condizione di ex agente della Mondo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. non risulta essere chiara nella comunicazione ai suoi ex clienti: l’inserzione sull’elenco telefonico che lo indica ancora legato alla società – di cui ha chiesto la modifica nel corso del giudizio di primo grado – è idonea ad ingannare la clientela, inducendola a contattarlo credendolo ancora suo agente, e facilitare anche in tal modo lo sviamento, se non addirittura a creare confusione con l’attività del concorrente ex art.2598 n.1 c.c.;

-           né può rilevare il fatto che l’attività di contattare i clienti sia attività di per sé lecita, non integrante una condotta di concorrenza sleale; è vero infatti che nessun patto di non concorrenza lega i reclamanti alla società e che a loro non è di per sé vietato contattarli, ma ciò non può avvenire facendo uso di notizie conosciute nel corso del precedente rapporto di agenzia, trattandosi di dati riservati al patrimonio conoscitivo della società non anche al loro bagaglio professionale; in ciò si concretizza il carattere sleale della concorrenza vietata dall’art.2598 n.3 c.c., sotto il profilo dell’illecito sviamento della clientela non consentito dalla norma (Cass. civ., I, n.3011/91);

-           circa l’elemento temporale, inoltre, da un lato la prosecuzione del rapporto con Betteghin Stefano prima e con la Bianchi Assicurazioni  di Betteghin Stefano & C. s.a.s. poi non risulta avere interrotto l’ingerenza di Bianchi Aldo nella gestione dei rapporti con i clienti della società, dall’altro la denuncia di quest’ultima è avvenuta quando la condotta denunciata come illecita ha iniziato a compiersi, non rilevando di per sé che essa sia stata posta in essere dopo qualche mese dalla risoluzione del contratto di agenzia con Bianchi Aldo;

-           appare inoltre condivisibile la considerazione del giudice di primo grado in relazione all’assenza di prova dell’altro profilo di illiceità della condotta relativa alla denigrazione della società ex art.2958 n.2 c.c.; a tacer d’altro, infatti, proprio il carattere episodico di quanto lamentato (riferito solo da qualche cliente) dalla stessa reclamata esclude – nella sua stessa prospettazione – la natura di attività concorrenziale sleale della condotta dei reclamanti, a prescindere dalla prova offerta (per la natura sistematica dell’attività integrante concorrenza sleale nuovamente Cass. civ., I, n.3011/91);

-           appare dunque sussistente il fumus boni iuris della condotta di concorrenza sleale dei reclamanti nei limiti indicati, risultando superfluo – almeno in questa fase del giudizio – l’esame delle altre condotte lamentate dalla società assicuratrice;

-           appare inoltre sussistente il requisito del periculum in mora; proprio l’attività di sviamento della clientela posta in essere dai due reclamanti – che fra l’altro la società afferma essere proseguita oltre la comunicazione dell’ordinanza inibitoria – rende non solo imminente ma anche irreparabile il pregiudizio subito, non essendo risarcibile per equivalente – attraverso la sua monetizzazione – il danno che subirebbe la società se l’attività proseguisse, rischiando di perdere definitivamente propri clienti;

-           deve inoltre essere accolta l’istanza dei reclamati relativa alla pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza del Tribunale di Mantova e, pertanto, deve essere pubblicato il dispositivo di tale provvedimento su un quotidiano locale per due giorni consecutivi ex art.2600 c.c., pubblicazione ammissibile anche nella fase cautelare, a cura e spese di Bianchi Massimo e Bianchi Aldo; il fatto che la clientela della società reclamata – con riferimento al contratto di agenzia con gli odierni reclamanti – sia diffusa a livello locale giustifica la pubblicazione sul solo quotidiano cittadino;   

-           il reclamo deve pertanto essere rigettato e confermata l’ordinanza del Tribunale di Mantova del 6/10/03, salva la pubblicazione del suo dispositivo;

-           le restanti spese della presente fase cautelare saranno liquidate insieme alla decisione sul merito della controversia;

 P.Q.M.

visti gli artt.669-terdecies e 700 c.p.c.

rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma l’ordinanza del Tribunale di Mantova del 6/10/03.

Dispone la pubblicazione del dispositivo di tale provvedimento sul quotidiano “Gazzetta di Mantova” per due giorni consecutivi.

Spese al merito.